domenica, Aprile 6, 2025

I “giovedì” foriani sono salvi. La “morte annunciata” del ricorso al Tar

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Il presidente della Quinta Sezione ha dichiarato l’improcedibilità. Dopo il rigetto della sospensione estiva dell’ordinanza di Stani Verde con decreto monocratico inaudita altera parte, i ricorrenti avevano già rinunciato alla discussione collegiale della sospensiva il 3 settembre. Come era prevedibile ora hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, per la quale spingeva invece il Comune

Siamo a marzo 2025 e dopo i rigetti delle sospensive il ricorso al Tar contro i “Giovedì Foriani” del 2024 viene dichiarato improcedibile, avendo gli stessi ricorrenti comunicato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Una conclusione ovvia, essendo ormai trascorso il periodo di deroga agli orari di intrattenimento musicale all’aperto, conclusosi a inizio ottobre.

Come è noto, Assunta Florio, Marina Coretti, Isabella Coretti, Giovanni Carlo Quercia, Nicoletta Loiudice, difesi dall’avv. Guido Acquaviva Coppola, avevano chiamato in causa il Comune di Forio, rappresentato dall’avv. Bruno De Maria. Con il ricorso notificato a fine giugno si chiedeva l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, «dell’Ordinanza Sindacale n. 143 del 24.04.2024, mai notificata, con cui si consentiva agli esercizi pubblici ubicati nella zona della c.d. “Movida” (Via Marina e Via Cesare Calise) di svolgere “attività musicale all’esterno dei locali, in deroga e in via eccezionale e limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani”, così come di seguito: Giovedì 25 aprile 2024 fino alle ore 2,00 del 26 aprile 2024; Giovedì 2 maggio 2024 fino alle ore 2,00 del 3 maggio 2024; Da giovedì 9 maggio 2024 a Giovedì 27 giugno 2024 fin alle ore 1,00 dei venerdì successivi; Da Giovedì 4 luglio 2024 a Giovedì 5 settembre 2024 fino alle ore 2,00 dei venerdì successivi; – Da Giovedì 12 settembre a Giovedì 3 ottobre 2024 fino alle ore 1,00 dei venerdì successivi. 3. Lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M 16/4/1999 n. 215, e non dovrà in alcun modo generare valori di emissione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27.10.2025».

In sintesi, si lamentava la illegittimità dell’ordinanza per plurime violazioni di legge ed eccesso di potere e si sosteneva che la musica all’aperto fino a notte inoltrata avrebbe disturbato la quiete e il riposo degli abitanti della zona.

IL DECRETO “SALVAGIOVEDI’”
Sta di fatto che per un difetto di notifica sollevato dalla difesa del Comune la discussione della richiesta sospensiva, inizialmente fissata per il 23 luglio, veniva rinviata al 3 settembre. Troppo tardi per i ricorrenti, che chiedevano al presidente della Quinta Sezione Maria Abruzzese una sospensione “estiva” dell’ordinanza con decreto inaudita altera parte. Un tentativo rivelatosi inutile, in quanto l’istanza di misura cautelare monocratica veniva respinta. Motivando «che l’ordinanza impugnata, pur ampliando gli orari di svolgimento delle attività musicali da parte degli esercizi commerciali, vincola gli stessi al rispetto dei limiti di zonizzazione acustica fissati dall’Ente ovvero determinati ex lege, che compete all’Ente verificare nell’esercizio dei propri poteri e la cui violazione determina la doverosa irrogazione delle conseguenti sanzioni e, eventualmente, dei conseguenti provvedimenti inibitori a carico dei responsabili; Considerato che, tenuto conto di quanto precede, e, ancora, della temporalmente limitata vigenza dei consentiti ampliamenti orari (solo in concomitanza con i c.d. “giovedì foriani”), neppure sembrano ricorrere i presupposti di “estrema gravità e urgenza” richiesti per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica».

Una decisione che salvava i “Giovedì Foriani” in attesa della discussione del merito che non ci sarà. Infatti a fronte del rigetto i ricorrenti hanno rinunciato dapprima alla sospensiva e successivamente a una sentenza nel merito che sarebbe stata a questo punto inutile.

UDIENZA DI MERITO REVOCATA
Il decreto ora adottato dal presidente Abruzzese ripercorre sinteticamente la “storia processuale”: «Considerato che, dapprima respinta l’istanza cautelare in sede monocratica, i ricorrenti, alla camera di consiglio del 3 settembre 2024 rinunciavano alla tutela d’urgenza; considerato che non seguiva alcuno sviluppo procedimentale e il ricorso era fissato nel merito su sollecitazione di parte resistente; considerato che in data 11 marzo 2025 parte ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione tenuto conto della temporaneità degli effetti del provvedimento impugnato». Che sono terminati appunti lo scorso 3 ottobre.

In ossequio alla norma, «il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa e dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione».
In questo caso rileva «che le sopraindicate circostanze, con particolare riguardo alla espressa dichiarazione di parte ricorrente, depongono, con tutta evidenza, nel senso della sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere pronuncia di merito sul ricorso proposto».

Ritenendo dunque «che di tanto si debba prendere atto con la pertinente declaratoria di rito di improcedibilità del ricorso, resa con decreto presidenziale, per evidenti ragioni di economia processuale e non ostandovi la già intervenuta fissazione dell’udienza di merito che, per effetto del presente decreto, è da intendersi revocata».
Le spese dell’inutile giudizio sono state compensate «tenuto conto del comportamento processuale, della definizione in rito e della natura della controversia, oltre che della sostanziale assenza di attività difensiva nella fase di merito».

Con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso si chiude un contenzioso che aveva “arroventato” l’estate foriana. Una domanda sorge però spontanea: cosa succederà quando, in vista della stagione turistica che sta per iniziare, come è presumibile Stani Verde riproporrà l’ordinanza di deroga per i “Giovedì Foriani”? Forse è proprio questo il motivo per il quale il Comune di Forio aveva sollecitato comunque una pronuncia nel merito, evidentemente nella convinzione di ottenere una sentenza favorevole che risolvesse in maniera definitiva la querelle.

Autore

  • Gaetano Di Meglio

    Marito di Agata e papà di Martina, Valeria, Domenico ed Enzo, sono nato e vivo ad Ischia. Credo nella libertà degli uomini di poter essere liberi da ogni bisogno e necessità. Credo nel valore del giornalismo come espressione di libertà e difesa dei più deboli. Sono preconcetto contro ogni forma di potere. Ah, sono il direttore del giornale 😉

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