domenica, Novembre 10, 2024

Ignazio Barbieri: “Si nascondono dietro Abramo. Altro che ritardo di 2 giorni…”

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Il ricorrente agisce solo ed esclusivamente nel proprio interesse quale candidato non eletto, come emerge dalla mancanza di un qualsivoglia riferimento ad un’azione del medesimo quale cittadino elettore

Gaetano Di Meglio | La storia del ricorso di Abramo De Siano contro il voto di Casamicciola sta diventando un esame di diritto amministrativo collettivo. Chi segue le vicende dell’amministrazione nel dettaglio sta partecipando ad una sorta di corso di aggiornamento sul processo amministrativo. Alla luce di tutto questo, se gli aspetti politici sono secondari perché non incidono nel merito, conservano, comunque la loro attualità.
Ignazio Barbieri non ha dubbi sulla sua posizione e, nel suo stile, va al cuore del problema politico. Quello amministrativo, invece, è stato affidato all’avvocato Vincenzo Aperto dalla cui memoria difensiva emerge un ulteriore dato che rafforza le tesi della difesa e accende un altro riflettore sulla pretestuosità tipica delle azioni di Abramo De Siano.

“A livello giuridico – ha detto Ignazio Barbieri – ci siamo affidati a professionisti di spessore, poi il nostro sindaco possiede un’esperienza ventennale e ci affidiamo alle sue conoscenze anche se credo che vinceremo per l’ennesima volta. La minoranza – attacca l’assessore – si sta nascondendo dietro al ricorrente e non si assume le sue responsabilità dicendo che anche loro sperano in uno scioglimento del consiglio comunale per quest’errore che ha commesso il commissario prefettizio. La cittadinanza deve prendere atto che la minoranza non si è presentata in consiglio comunale e non ha preso le distanze dal ricorrente che tutta l’isola d’Ischia conosce per i suoi trascorsi. Quella legge obsoleta non può fermare un sindaco che in 45-50 giorni ha fatto quello che Castagna non ha fatto per l’intera consiliatura. Credo che non ci siano le condizioni di fermare l’amministrazione in questo momento storico. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non di prendere in giro la cittadinanza. Se la minoranza non avesse creduto in quel ricorso avrebbe – chiosa in conclusione – preso le distanze dal ricorrente e avrebbe fatto la sua parte. Loro sperano di andare attraverso il TAR a nuove elezioni, ma noi eventualmente saremmo pronti e invece di vincere non con 600 voti, ma con 1000 e finiremo questa storia grottesca”.

ARTICOLO SBAGLIATO: NON VALE IL “130”
La memoria di costituzione dell’avvocato Vincenzo Aperto, come anticipato, getta una nuova luce sulle motivazioni che dovrebbero spingere il TAR a rigettare il ricorso di De Siano.
Dopo un’ampia premessa, Aperto si concentra, appunto, “sulla inammissibilità del ricorso”.
Sotto un primo profilo – scrive Aperto -, si rileva l’irritualità dell’azione promossa dal sig. De Siano Abramo Ciro, il quale, ha adito il Tribunale Amministrativo secondo il procedimento elettorale previsto dall’art. 130 comma 1, nella sua qualità di candidato consigliere, deducendo la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Casamicciola Terme dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati in violazione dell’art. 31 D.P.R. 570/1960 che determinerebbe, a suo dire, la illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti.
L’art. 130 prevede che “Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.

L’art. 129, collocato all’interno del Capo II prevede a sua volta che “I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati”.
Il secondo comma dell’articolo precisa che “Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti”. Il dettato normativo dell’art. 129 c.p.a. si riferisce, dunque, ai procedimenti preparatori delle operazioni di voto, circoscrivendo l’applicabilità del rito alle fattispecie che concretano un pregiudizio idoneo a compromettere il diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.

LA TARDIVA PUBBLICAZIONE “PUNITA” DALL’ART 129
Nel caso di specie, ciò che viene contestato è la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Casamicciola Terme dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati in violazione dell’art. 31 D.P.R. 570/1960 ed è indubitabile che trattandosi di un vizio riscontrabile in ordine ad un atto preparatorio questo debba essere oggetto di gravame con il procedimento elettorale disciplinato dall’art. 129 c.p.a., da esperirsi nel termine perentorio di 3 giorni dalla pubblicazione dell’atto che si assume lesivo e, quindi, dalla pubblicazione sull’albo pretorio dei manifesti elettorali e delle liste avvenuta in data 8 maggio”.
Tale precisazione esclude, per tabulas, qualsiasi opzione ermeneutica ampliativa del chiaro dettato letterale. In sostanza, l’attuale testo normativo rafforza la finalità di separare nettamente gli effetti lesivi derivanti dagli atti conclusivi della procedura di ammissione delle liste e dei candidati da quella successiva della competizione elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti.

ARTICOLO SBAGLIATO
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha impugnato atti che a suo dire hanno inciso sulla propria partecipazione alla competizione (e non sull’esito della stessa), pertanto il gravame andava introdotto con il rito ex art. 129 nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione dell’atto che si assume essere lesivo.
Peraltro, si osserva che la previsione del comma 1 dell’art. 130 (anticipata già dal comma 2 dell’articolo precedente), la quale pone la regola generale di settore che “contro tutti gli atti del procedimento elettorale … è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti” (con la sola eccezione, appunto, delle fattispecie di tutela anticipata ammesse dall’art. 129)».
Detti argomenti consentono di ritenere esclusa la possibilità di dedurre vizi della fase preparatoria con il rito previsto dall’art. 130 impugnando il successivo atto di proclamazione degli eletti. Con il d.lgs. n. 160/2012 il rito disciplinato dall’art. 129 ormai è, anche sotto il profilo testuale, obbligatorio, dal momento che il comma 1, dispone che gli atti ivi menzionati “sono impugnabili”, e l’art. 129, comma 2, come novellato, dispone che solo gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

“la posizione del candidato è diversa da quella del cittadino elettore”

Sotto altro profilo, si eccepisce la carenza di interesse a ricorrere del sig. De Siano Abramo Ciro, il quale non dimostra una posizione differenziata o comunque un interesse diretto, concreto ed attuale che da una eventuale annullamento del risultato elettorale possa conseguire a sé medesimo. In via generale, occorre rammentare che la posizione del candidato è indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a ricoprire l’incarico elettivo e, dunque, un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale. …. Va, inoltre, rilevato che una riedizione della competizione elettorale in un momento successivo, non sarebbe pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente, perché influenzata dalle modificazioni, medio tempore verificatesi. Né va sottaciuta l’esigenza di garantire il bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento elettorale ed in primo luogo quello di evitare la rinnovazione della procedura elettorale che comporta costi a fronte di vizi che – come si è detto – andavano rilevati con l’altro rito indicato dall’art. 129 .

“nel proprio interesse quale candidato non eletto”
Nel caso che ci occupa, il ricorrente agisce solo ed esclusivamente nel proprio interesse quale candidato non eletto, come emerge dalla mancanza nell’incipit del ricorso di un qualsivoglia riferimento ad un’azione del medesimo quale cittadino elettore, tra l’altro lo stesso ricorrente è residente nel Comune di Lacco Ameno alla via Roma 48, risultando iscritto nella lista elettorale al n. 623. Appare evidente, quindi, che il ricorrente, seppure legittimato ad agire in quanto candidato alla carica di consigliere comunale ma assumendo la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto al cittadino elettore, non ha dimostrato quell’interesse a ricorrere, inteso quale vantaggio derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso ovvero ottenere una posizione migliore nella graduatoria degli eletti (interesse personale).

PRECEDENTI INCONFERENTI
Sono inconferenti, dunque, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1097 del 2002: nel caso deciso a proporre ricorso era stata una cittadina elettrice. D’altronde la stessa norma che il ricorrente assume essere stata violata, l’art. 31 del D.P.R. 570/1960, è posta a tutela del primario interesse del cittadino elettore: la ratio della norma risiede, infatti, nella volontà del legislatore di riservare all’elettore un periodo di tempo di serena riflessione prima dell’atto di votazione. Ebbene, nessun cittadino elettore, nel caso di specie, ha promosso ricorso lamentando tale violazione e, di conseguenza, l’invalidità dell’intero procedimento elettorale.

NESSUN PREGIUDIZIIO PER L’ODIERNO RICORRENTE
Né tantomeno il riferimento che il ricorrente fa alla pagina 7 del ricorso, ove ritiene di essere stato “pregiudicato da tale tardiva pubblicazione, non avendo potuto palesare – per tutto il termine tassativamente indicato dalla legge – la sua candidatura ai cittadini casamicciolesi chiamati alle urne”, può trovare una apprezzabile tutela. In effetti, la violazione del termine di cui all’art. 31 citato non compromette la totale par condicio tra tutti gli aspiranti candidati alle elezioni, che comunque non risulterebbe alterata, sicché appare davvero arduo ipotizzare un qualche pregiudizio per l’odierno ricorrente. Peraltro, tale lamentato pregiudizio – di fatto – è smentito dalla presentazione della lista “Per Casamicciola”, di cui il ricorrente era candidato consigliere, avvenuta nella mattinata del 7 maggio in una nota attività commerciale del Comune di Casamicciola Terme. Tale circostanza trova autorevole conforto nella riproduzione audiovisiva, pubblicata sulla pagina Facebook della Testata Giornalistica locale “Il Dispari”, dalla quale risulta chiaramente visibile l’intervento pubblico el ricorrente

Avv. Vincenzo Aperto: “Il ricorso è sicuramente infondato”.

Parte ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Casamicciola Terme dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati in violazione dell’art. 31 D.P.R. 570/1960 che determinerebbe, a suo dire, la illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti. L’art. 31 citato prevede che “le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art. 27, n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione”. Dalla lettura della norma non emerge che il termine indicato possa ritenersi perentorio né viene prevista una determinata nullità del procedimento elettorale in caso di violazione del suddetto termine. Sul punto si richiama la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Sez. III, con sentenza n. 1018 del 31 marzo 2021, che in un caso analogo ha stabilito che “la norma non prevede in alcun modo espressamente che un’eventuale assenza delle predette pubblicazioni in formato informatico (id est: l’albo pretorio on line) comporti l’annullamento dell’attività elettorale svolta: l’art. 19, comma 1, e l’art. 22 del medesimo T.U. prevede unicamente l’obbligo di affissione delle liste all’albo pretorio ovvero in altri luoghi pubblici, adempimenti effettuati nel caso di specie (…). Né la mancata pubblicazione sull’albo on line (cfr. art. 32 della legge n. 69/2009), quale ulteriore forma di pubblicità legale, non sanzionata espressamente quale causa di invalidità delle elezioni (laddove siano state osservate le altre forme di pubblicità legale previste dalla normativa speciale), risulta aver inciso negativamente sulla affluenza del corpo elettorale alle elezioni amministrative (…)”.

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