venerdì, Novembre 29, 2024

Il Comune consegna gli atti alla vicina, ricorso al Tar. Il collegio al momento ha rigettato la sospensiva

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Ormai i documenti che si volevano tenere segreti sono già a conoscenza dell’“avversaria”. Nel merito si dovrà discutere l’eventuale risarcimento del danno causato dall’Ente Contrariamente a quanto di solito avviene, il Comune di Barano in uno “scontro” tra vicine ha concesso l’accesso agli atti richiesto da una delle parti. Ma comunque si decida, si “sbaglia”, o meglio si viene tirati innanzi al Tar da chi si ritiene danneggiato dal provvedimento. Ed è questo il caso del ricorso ai giudici amministrativi presentato dalla parte i cui atti sono stati “svelati”, che ha chiamato in causa anche la controparte.

Chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, «del provvedimento del 25.3.2024, notificato alla ricorrente il 28.3.2024, adottato dall’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Barano d’Ischia con il quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti avanzata nei confronti della odierna ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria della insussistenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla odierna controinteressata – in relazione alla richiesta di accesso agli atti acquisita al prot. 1410/2024 del 05.2.2024 del Comune di Barano d’Ischia, necessario per accedere agli atti e documenti inerenti la proprietà della ricorrente e, per l’effetto, della insussistenza della legittimazione della stessa società a prendere visione ed estrarre copia della documentazione predetta».

Sollecitando anche in via subordinata la condanna del Comune al risarcimento del danno previsto nel caso di accesso consentito in maniera illegittima. L’Ente si è costituito in giudizio per difendere la scelta di consegnare gli atti richiesti. Il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller si è ora pronunciato sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, rigettandola.

I motivi sono chiaramente spiegati nell’ordinanza e peraltro evidenti anche a un profano: «Considerato che, all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota il giudizio interinale, non appare percepibile il concreto e attuale interesse che dovrebbe sorreggere e giustificare l’invocata tutela cautelare, tenuto conto che: la emanazione di misure interinali da parte di questo Tar assume tipicamente carattere eccezionale e residuale, in quanto volta a neutralizzare un vulnus – ovvero la protrazione di effetti perniciosi o il loro aggravamento – non altrimenti evitabile (ovvero evitabile, ma con sacrificio eccessivo o “sproporzionato”)».

Nel caso specifico, «la avvenuta consegna dei documenti alla controinteressata, risalente al 10 aprile 2024, siccome sembra risultare dalla documentazione quivi versata in atti dal Comune, appare deprivare di interesse la domanda cautelare». Ormai gli atti sono in mano della “rivale” e ciò che si voleva tenere segreto è già conosciuto. Niente sospensiva, mentre le questioni sollevate (in particolare il risarcimento del danno) saranno giudicate nella trattazione del merito, la cui udienza è stata fissata per il 5 giugno.

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