L’impresa appaltatrice “Mostrad” si era avvalsa dell’avvalimento per il possesso dei requisiti. Ma a gennaio è arrivato il provvedimento prefettizio nei confronti della “Salin Costruzioni” di Casoria. Il rup Raia ha ora provveduto alla sostituzione con altra ditta indicata dall’aggiudicataria. Anche nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo Comprensivo Forio I “Luca Balsofiore” si registra una interdittiva antimafia che ha colpito non l’impresa appaltatrice, ma una ditta ausiliaria. Di conseguenza sostituita su richiesta della stessa impresa aggiudicataria. L’intervento come è noto rientra tra quelli approvati a seguito del sisma del 21 agosto 2017 e come anche in altri casi, è stato contrassegnato da un iter lungo e complesso.
Finalmente, a luglio 2022 il Comune aveva aggiudicato la gara d’appalto, all’impresa “Mostrad” di Casoria, che aveva offerto un ribasso percentuale del 5,05 % sull’importo a base di gara. Dunque per un importo contrattuale di 2.697.476,88 euro oltre Iva, per un costo complessivo di 3.290.921,79 euro. Sta di fatto che, come riporta in determina il rup, il responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia, l’appaltatore, ai sensi della normativa vigente, «è ricorso all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, individuando come impresa ausiliaria l’Operatore Economico Salin Costruzioni srl con sede in Casoria».
Il 19 gennaio scorso, però, a carico della ditta ausiliaria è sopraggiunta l’interdittiva prefettizia. La stessa “Mostrad” ha comunicato tale circostanza al Comune di Forio, chiedendo contestualmente la sostituzione della “Salin Costruzioni” con l’impresa “Lanzano Luigi” di Afragola. In proposito Raia ricorda che il Codice degli appalti «ha previsto specificamente che la pubblica amministrazione deve imporre di sostituire il soggetto ausiliario che non soddisfa i requisiti fissati dal bando oppure se sussistono in capo ad esso dei motivi obbligatori di esclusione, norma che è espressione diretta dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, ciò per evitare che l’esclusione colpisca l’offerente non per una violazione ad esso imputabile, bensì per una violazione commessa da un soggetto sulle cui capacità egli intende fare affidamento e nei confronti del quale non dispone di alcun potere di controllo». La successiva Adunanza Plenaria ha però chiarito che il «quadro normativo è mutato, e per il tramite del più volte citato art. 63 della direttiva 2014/24/UE, esso oggi pacificamente impone che il soggetto avvalso che nelle more del procedimento di gara o durante l’esecuzione del contratto perda i requisiti, venga sostituito».
Il rup richiama ancora la giurisprudenza del Consiglio di Stato che «ha in ogni caso ritenuto ammissibile la sostituzione dell’ausiliaria nella fase dell’esecuzione del contratto anche prima dell’introduzione dell’art. 89, comma 3 D.lgs. 50/2016, mediante il richiamo alle norme applicabili per i RTI». In particolare il decreto legislativo del 2011 che, «in particolare, fa proprio riferimento al caso delle informative antimafia ricevute dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto, con conseguente possibilità di proseguire nell’esecuzione dell’appalto previa sostituzione dell’ausiliaria ed eseguite le relative verifiche da parte della stazione appaltante». L’ostacolo venutosi a creare è dunque superabile con la sostituzione legittima e ammissibile della ditta ausiliaria. Per fortuna, visto il tempo già trascorso dal sisma, ovvero quasi sette anni. Dopo la determina che risolve l’imprevisto problema creatosi, l’auspicio è che non si verifichino ulteriori brutte sorprese…