lunedì, Gennaio 20, 2025

Il Comune di Ischia commissariato per gli abusi a Sant’Alessandro! Via alla demolizione!

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La lunga battaglia del dott. Napoleone per il rispetto della legalità. Nonostante tre sentenze della giustizia amministrativa l’Ente non si era ancora attivato per la demolizione delle opere abusive realizzate su suolo demaniale dalla Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo, occupando un tratto di strada pubblica. Dopo l’ultima istanza di sollecito dell’avv. Gino Di Meglio il prefetto di Napoli ha nominato il commissario ad acta

Arriva un’altra batosta per il Comune d’Ischia, anche in questo caso inerte in presenza di lavori abusivi da abbattere. Stavolta si tratta della “guerra” di Sant’Alessandro, che da anni vede impegnato il dott. Francesco Napoleone per la demolizione delle opere abusive realizzate su suolo demaniale dalla Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo, occupando un tratto di strada pubblica.

Dopo appunto anni di lotta e ben tre sentenze della giustizia amministrativa ora, su sollecitazione del difensore del dott. Napoleone, l’avv. Gino Di Meglio, il prefetto di Napoli ha nominato il commissario ad acta che dovrà sostituirsi all’Ente inadempiente, dando esecuzione all’ultima sentenza del Tar di marzo scorso sul silenzio serbato dal Comune sulla diffida ad adempiere presentata a novembre 2023.
Nel decreto di nomina da parte del prefetto di Napoli si ricorda che «con la statuizione in premessa il giudice amministrativo ha assegnato un termine di 60 giorni all’ente per il relativo adempimento, decorsi i quali, in caso di persistete inottemperanza, ha nominato lo scrivente, o suo delegato, Commissario “ad acta” al fine di porre in essere tutte le attività necessarie alla esecuzione della predetta decisione».

Si richiama quindi «l’istanza con la quale l’avvocato della parte ricorrente ha chiesto l’attivazione delle funzioni commissariali in via sostitutiva, perdurando l’inadempimento dell’Ente».
Il prefetto ha dunque delegato «un funzionario in servizio presso questo Ufficio affinché provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, in sostituzione dell’Amministrazione resistente e con oneri a carico della stessa nei termini e con le modalità prescritte nella sentenza medesima». Il commissario ad acta nominato è la dr.ssa Raffaella Terrestre.
La stessa Prefettura ha trasmesso copia del decreto al Tar, al Comune di Ischia e all’avv. Di Meglio. Aggiungendo: «Vorrà il già menzionato Commissario provvedere agli incombenti di cui alla motivazione del surriferito provvedimento giudiziario, con le modalità e nei termini indicati, fornendo allo scrivente Ufficio tempestive notizie sull’avvenuto insediamento presso gli uffici dell’Amministrazione intimata.
Sarà cura del nominato Commissario ad acta riferire direttamente all’Autorità giudiziaria e qui per conoscenza in ordine all’esatto e regolare adempimento del compito demandato».
Con l’insediamento della dr.ssa Terrestre il Comune d’Ischia viene dunque commissariato nella guerra di Sant’Alessandro.

L’ISTANZA AL PREFETTO
Nell’istanza al prefetto l’avv. Gino Di Meglio ripercorre tutta la vicenda, ritenendo «necessario esporre i fatti per evidenziare il lungo e defatigante, travagliato, iter giudiziario per ottenere il ripristino della legalità violata!».
Rileggiamo dunque questa lunga storia di inadempimenti: «Il ricorrente è proprietario di un fabbricato sito in Ischia alla Via Sant’Alessandro n.41 riportato in catasto al foglio n. 3 particella n. 83 confinante per un lato, con la particella 76 di proprietà dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo e verso ovest e nord con strada comunale Sant’Alessandro.
In data 8.11.2011 l’istante ha notificato al Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., ed al Dirigente Utc dell’Ente comunale, due distinti atti stragiudiziali di diffida: con la prima diffida l’esponente chiedeva l’esame della istanza di condono presentata dalla Arciconfraternita, chiedendone il rigetto per la palese dolosa infedeltà di detta domanda, e la conseguente adozione della sanzione ripristinatoria ex art. 31 DPR 380/2001 in danno dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo con la demolizione d’ufficio delle fabbriche in ampliamento che occupano la sede stradale. Con la seconda diffida invece l’istante chiedeva che l’Amministrazione adottasse ogni opportuno provvedimento per la tutela del demanio pubblico.

Specificando che ai sensi dell’articolo 823 c.c. “i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limii stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”.
Il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Ischia con il provvedimento del 21.11.2011, notificato il 30.11.2011 a mezzo posta, ha invece comunicato al ricorrente che “ogni determinazione in merito sarà assunta dopo l’esame della pratica di condono edilizio di che trattasi, che avverrà secondo l’ordine cronologico”. Va rilevato che l’esponente, in qualità di proprietario del fabbricato frontista ed al quale si accede da tale strada, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conclusione del procedimento sanzionatorio».

GLI ATTI «PRETESTUOSI» DELL’UTC
E si arriva alla prima sentenza del Tar che dava torto al Comune: «Il provvedimento su descritto veniva tempestivamente impugnato dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 26.01.2012. Si costituiva in giudizio il Comune di Ischia. Il Tar Campania, Napoli, VI Sezione con sentenza del 13.07.2016, accoglieva il ricorso e per l’effetto: “Annulla l’atto impugnato ed ordina al Comune di Ischia di provvedere in ordine alle istanze indicate in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di inesecuzione nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario all’uopo designato”.

Detta sentenza veniva notificata in forma esecutiva il 26.09.2016 al Comune di Ischia.
Inopinatamente Il Dirigente Utc del Comune di Ischia, anziché provvedere nel termine assegnato, in totale dispregio del dettato dei Giudici, con nota del 17.10.2016,”verificato che parte delle opere abusive ricadevano su suolo pubblico, ha dato avvio alla procedura chiedendo alla Giunta Comunale di esaminare la richiesta di condono edilizio del 30.09.1986, ai fini della verifica della compatibilità dell’intervento con l’interesse pubblico” (sic!).
E con nota del 22.12.2016, preso atto del mancato riscontro da parte della Giunta comunale, ha comunicato, nuovamente, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990, assegnando il termine di giorni 20.

Per vero il Dirigente avrebbe dovuto provvedere autonomamente, rigettando la domanda di condono, in primis, per palese e dolosa infedeltà, avendo egli, come risulta dalla nota del 17.10.2016, “verificato che parte delle opere abusive ricadevano su suolo pubblico”. L’aspetto grottesco e, per certi versi, umiliante, della vicenda è che allo scadere del ventesimo giorno, il Responsabile del S.UE., ing. Francesco Fermo, ha concesso all’interessato una proroga di giorni 30, con nota del 27.01.2017, ed allo scadere di tale nuovo termine, una nuova proroga di ulteriori giorni 20, con nota del 16.03.2017. Ed infine, con nota dell’11.05.2017, il Responsabile del Servizio 5 S.UE. del Comune di Ischia, ing. Francesco Fermo, chiede alla Giunta Comunale se, in accoglimento delle richieste della Confraternita proprietaria del fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio intende “1. Autorizzare la disponibilità dell’area per la definizione del condono; 2. Compensare la suddetta area; 3. Cedere l’area occupata con adeguato indennizzo”».
Appare evidente la pretestuosità della richiesta, volta ad eludere, scientemente, l’ordine impartito dai giudici del Tar con la sentenza richiamata, specie ove si consideri che il Responsabile ha ribadito, con l’ultima citata nota dell’11.05.2017, “che da un’attenta verifica delle cartografie catastali, aerofotogrammetriche e satellitari, agli atti dello scrivente ufficio, risulta che una porzione del fabbricato di proprietà della Chiesa dello Spirito Santo, oggetto del suddetto condono, è stata realizzata su strada comunale Sant’Alessandro”!».

L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE INOTTEMPERATA
Quando poi arrivava l’ordinanza di parziale demolizione, l’Arciconfraternita la impugnava innanzi al Tar, che rigettava il ricorso: «Con provvedimento dell’8.6.2017 il Responsabile Servizio 5 dello Sportello unico per l’edilizia, a chiusura del procedimento amministrativo del 22.12.2016, rigettando parzialmente l’istanza di Condono Edilizio L 47/85 del 30.09.1986, della ditta Venerabile Chiesa dello Spirito Santo, limitatamente alle opere abusive realizzate su suolo pubblico comunale, per una superficie di circa 11,50 mq, diffidava ed ordinava al sig. Mirabella Francesco, nella qualità di presidente pro tempore della Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo, la demolizione delle opere oggetto di rigetto dell’istanza di condono edilizio, di cui sopra, site in Ischia alla via Sant’Alessandro, foglio n. 3 p.lla 76 sub 1, ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso il suddetto provvedimento, la Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo, proponeva ricorso al Tar Campania contro il Comune di Ischia e nei confronti del sig. Francesco Napoleone, per ottenerne l’annullamento.

Con sentenza del 12.06.2019, il Tar Campania VI sezione, si pronunciava sul suddetto ricorso, rigettandolo, per i seguenti motivi: L’assoluta inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a provare la natura privata dell’area in contestazione. La ricorrente non avrebbe, ad avviso del giudicante, non solo non esibito alcun titolo di proprietà ma avrebbe supportato l’affermazione della natura privata dell’area essenzialmente basandosi su una fotografia aerea del 1979, ma se, come osservato dal Napoleone, nell’istanza di condono è affermato che l’abuso è stato completato nel 1975, la fotografia aerea del 1979, riflettendo la situazione successiva alla edificazione abusiva, non prova che l’area fosse privata. Inoltre, nello stesso documento, sostiene il Tar Campania, la ricorrente ammette che l’edificazione abusiva insiste in parte su “area catastalmente pubblica”, cioè non compresa nella particella n. 76 del foglio 3, elemento questo, taciuto dalla ricorrente nella sua domanda di condono, che dunque per questi motivi, “potrebbe persino essere qualificata come dolosamente infedele”. Quanto al problema del rispetto, da parte del Comune di Ischia, dal punto di vista procedurale, delle previsioni della legge n. 47, ad avviso del Collegio, la possibilità di concessione del godimento dell’area “doveva in radice escludersi”. La circostanza che l’opera condonanda insistesse su una porzione di suolo destinata a strada pubblica è infatti ex se preclusiva in modo assoluto del condono in base all’art 33 della legge 47.
Quanto infine alla dedotta impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio della porzione di opere realizzata sulla proprietà privata, il Tar Campania, conclude ritenendo non fornita la prova di tale impossibilità».

LA DIFFIDA RIMASTA LETTERA MORTA
Stessa sorte al Consiglio di Stato, che a novembre 2023 respingeva l’appello dell’Arciconfraternita.
Sta di fatto che la diffida ad adempiere del dott. Napoleone restava lettera morta: «Con atto di diffida acquisito al protocollo dell’Ente il 17.11.2023 il ricorrente chiedeva che “che ciascuno secondo la propria competenza voglia procedere alla demolizione d’ufficio del manufatto di cui sopra non avendo il destinatario dell’ordine di demolizione adempiuto spontaneamente, dando così esecuzione alle richiamate sentenze. Con avvertenza che in mancanza si procederà oltre con la richiesta di nomina di un Commissario ad Acta”.
A causa del perdurante silenzio dell’Amministrazione, l’istante è stato costretto ad adire nuovamente il Tar Campania per la pronuncia dell’illegittimità del silenzio serbato e la nomina di un commissario ad acta.

Con la sentenza del 20.03.2024 la VI Sezione del Tar Campania “definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al comune intimato di provvedere sulla diffida del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente sentenza». Con contestuale nomina del prefetto quale commissario ad acta.
Poiché il Comune ha continuato a fare “orecchie da mercante”, il 26 giugno l’avv. Di Meglio ha inoltrato il “sollecito”: «La sentenza è stata notificata al Comune di Ischia, ed al sig. Prefetto per conoscenza, in data 22.04.2024 e nonostante siano trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’Ente non ha ancora provveduto alla demolizione. Si rende pertanto necessario l’insediamento del Commissario ad acta in ossequio a quanto stabilito dal Tar».
A scanso di “equivoci”, l’istanza si conclude con una puntualizzazione: «E’ appena il caso di precisare che alla stregua del costante orientamento della Giurisprudenza amministrativa, a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta presso l’Amministrazione, tutti gli Organi dell’Ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, sono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato, ed è, pertanto, nullo un eventuale provvedimento con il quale il Commissario ad acta, insediatosi presso la P.A. inadempiente, abbia nuovamente investito gli Organi dell’Ente della potestà amministrativa inesercitata».

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