giovedì, Novembre 28, 2024

Il comune può rilasciare il condono se la soprintendenza esprime il proprio parere in ritardo

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

il tar accoglie il ricorso dell'avvocato bruno molinaro e boccia anche il comportamento supino del comune, condannato al pagamento delle spese del giudizio

Scusate il ritardo … direbbe Troisi! E invece no … niente scuse per la Soprintendenza se esprime il proprio parere fuori termine. È indubbiamente una sentenza puntuale e articolata, destinata a fare chiarezza su molte questioni, quella depositata ieri l’altro dalla Sezione Sesta del TAR Campania Napoli (Pres. Severini, Rel. Palmieri), che, in accoglimento del ricorso proposto, per la interessata, dall’avvocato Bruno Molinaro, ha annullato sia il parere tardivo della Soprintendenza, condizionato alla demolizione di un manufatto sito nel comune di Serrara Fontana alla località Noia, sia il provvedimento di rigetto della istanza di autorizzazione paesaggistica adottato, nella specie, dal Comune, “reo” di essersi supinamente adeguato al diktat dell’amministrazione statale senza addurre un’autonoma motivazione.

Il TAR, in particolare, ritenuta la piena fondatezza della censura di tardività del parere sollevata dall’avvocato Molinaro, che aveva condizionato in negativo anche il permesso in sanatoria rilasciato, ha accertato e dato atto che “è evidente la tardività del parere di diniego della Soprintendenza, emesso oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; come risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso, lo stesso è stato pronunciato dalla Soprintendenza in data 4.12.2019, pur avendo il Comune di Serrara Fontana inviato la documentazione relativa alle descritte istanze di condono edilizio in data 10.4.2019“.

Il TAR ha, poi, aggiunto che “il decorso inutile del termine prescritto dalla legge comporta, come sostiene al riguardo la giurisprudenza, la non vincolatività del parere emesso dell’Autorità preposta alla vigilanza e al rispetto dei vincoli paesaggistici (cfr. Cons. St., Sez VI, 9/08/2016 n.3561, in base al quale: “Scaduto il termine previsto dalla norma, il parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito della procedura autorizzativa ex art. 146 è da considerarsi privo dell’efficacia attribuitagli dalla legge e cioè privo di valenza obbligatoria e vincolante. Il punto di mediazione fra le esigenze di celerità dell’azione amministrativa, tutelate con la perentorietà del termine, e di valutazione degli specifici interessi da parte degli  organi specifici è costituito, quindi, dalla permanenza del potere del Soprintendente di fornire il proprio apporto anche oltre il termine perentorio e dal dovere dell’amministrazione di tenerne conto, senza tuttavia esserne vincolata”).

In altre parole, il parere reso tardivamente non è giuridicamente inesistente ma perde il proprio carattere di vincolatività, sicché lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto.

Orbene, facendo applicazione di tali principi, il TAR, oltre a sanzionare la tardività del parere della Soprintendenza, ha anche bocciato la motivazione addotta dal responsabile del Servizio Paesaggio del Comune, condannato al pagamento delle spese del giudizio, avendo illegittimamente recepito il parere tardivo della Soprintendenza senza formulare una propria, autonoma motivazione al riguardo.

Ha ricordato il TAR che, come si evince da consolidata giurisprudenza, “quando l’Autorità preposta al rispetto del vincolo paesaggistico intende emettere parere negativo sulle istanze di condono edilizio, deve fornire un’adeguata motivazione, indicando dettagliatamente le argomentazioni a sostegno della propria decisione, pena l’annullabilità della stessa (così TAR Campania Salerno 4 giugno 2015 n.1261 per cui: “È illegittimo il parere negativo della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per carenza di motivazione e di istruttoria, atteso che con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), la Soprintendenza esercita non più, secondo l’assetto normativo anteriore, un sindacato di mera legittimità sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’Ente locale subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico”.

Questo  passaggio della motivazione  finisce – a ben vedere – anche per esprimere implicitamente un marcato dissenso rispetto all’orientamento, che tante vittime sta mietendo (anche ad Ischia), espresso anche di recente dalla Cassazione penale, secondo cui, sulle istanze di condono, il silenzio della Soprintendenza equivale a “silenzio rifiuto“, non potendo trovare applicazione in materia condonistica il nuovo Codice del Paesaggio (d.lgs. n. 42/04).

Infatti, nel nuovo quadro normativo, secondo il TAR, la Soprintendenza, a far data dal gennaio 2010, è tenuta a svolgere una diversa e più penetrante valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella disciplina vincolistica.

Il parere in questione è, infatti, espressione ora di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici che, inevitabilmente, subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore. Di conseguenza è necessario, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell’esercizio di un insindacabile arbitrio, che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale“.

Ne deriva, inevitabilmente, che “neppure il parere della Soprintendenza sfugge all’onere motivazionale sancito dall’art. 3 L. n. 241/90 (Cons. St. Sez. VI, n. 7/10/2017 n. 4147, per cui: “in tema di istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi di governo del territorio e tutela del paesaggio, il parere negativo della Soprintendenza debba essere adeguatamente motivato: così, in mancanza, esso va annullato per eccesso di potere per difetto di presupposto e per irragionevolezza, unitamente al diniego comunale finale”).

Nel caso in esame, “le formule generiche e di stile utilizzate, a fronte della peculiare situazione in fatto sopra descritta, rendono evidente il dedotto deficit motivazionale ed istruttorio, cui consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato”.

Una considerazione finale va, comunque, fatta. Leggendo la sentenza, si ricava anche che, quando  è stato reso il parere della Soprintendenza, non era ancora entrata in vigore la norma di cui all’art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241/90, introdotta per la prima volta dalla legge n. 120/20, secondo cui il parere tardivo è inefficace.

Ciò sta a significare che, d’ora in avanti, per tutti i pareri resi a far data dal 14 settembre 2020, data di entrata in vigore della predetta legge n. 120/20, il parere tardivo della Soprintendenza dovrà ritenersi addirittura inefficace, e, dunque, non semplicemente non vincolante, come sottolineato da ultimo anche dall’Esperto Giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cons. Paolo Carpentieri, nel proprio parere del 13 aprile 2023, reso su richiesta dell’On. Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei comuni dell’isola d’Ischia colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos