giovedì, Settembre 19, 2024

Il sisma di Ischia in manovra. 190 milioni per la ricostruzione privata e un po’ di cose vecchie

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Con l’approvazione della legge finanziaria, la tanto discussa manovra, il governo Meloni ha approvato anche alcune norme per il terremoto di Ischia. Per lo più conferme e stanziamenti già previsti. Nulla di nuovo sotto al sole. Ma è anche vero che, come detto ieri, la vera battaglia da vincere è quella della conversione in legge del Decreto Ischia. Una battaglia che non possiamo perdere e che ci deve vedere tutti coinvolti.
L’articolo 1, commi 734-737, è volto ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell’isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l’anno 2023; si autorizza, per l’anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016; si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento e i contributi per la ricostruzione privata e pubblica.

I commi
Il comma 734 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria prevista dall’art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 109/2018. La norma in esame autorizza, inoltre, la spesa di 4,95 milioni per l’anno 2023 per lo svolgimento delle attività relative all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come indicato dall’art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato D.L. 109/2018, da assegnare alla contabilità speciale del Commissario straordinario
INVITALIA, MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIÙ’…
Il comma 735, lett. a)-d), autorizza, per l’anno 2023, la spesa di 4,9 milioni, di cui: a) 1,4 milioni, per la struttura del Commissario straordinario di cui all’art. 31 del D.L. 109/2018: 1,8 milioni, per la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A., di cui all’art. 18, comma 5, del D.L.109/2018; 1 milione, per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018

UN ALTRO ANNO DI ASSUNTI SISMICI
0,7 milioni, per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione, di cui all’art. 30-ter del D.L. 41/2021. L’art. 30-ter del D.L. 41/2021, al fine di garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l’anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato

STOP AI MUTUI
Il comma 736 estende, fino al 31 dicembre 2023, ai comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti. Si specifica, inoltre, che i relativi termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

190 MILIONI DI EURO PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
Il comma 737 autorizza la spesa di 10 milioni per l’anno 2023, di 30 milioni per l’anno 2024, di 50 milioni per l’anno 2025, di 80 milioni per l’anno 2026 e 20 milioni per l’anno 2027, per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica. L’art. 20 del D.L.109/2018 prevede, per la ricostruzione privata, che il commissario straordinario con proprie ordinanze riconosca contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici

IL FOCUS
In merito alla ricostruzione pubblica, prevista dall’art. 26 del medesimo D.L.109/2018, si prevede l’approvazione di un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici (art. 26 D.L. 109/18). Sono soggetti attuatori degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (art. 27 D.L. 109/18). In tale ambito, è previsto inoltre la redazione di un piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 24- bis del D.L. 109/2018, introdotto dall’art. 9-septiesdecies del D.L. 123/19). Nello specifico, in merito alle procedure di approvazione del piano di ricostruzione, si prevede l’applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall’art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della disciplina che prevedeva invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall’art. 11 del D.L. 189/2016 (art. 13, comma 4-quater, D.L. 228/2021)

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