domenica, Settembre 8, 2024

Il Tribunale del Riesame “riapre” il ristorante dei VIP. Dissequestrato “Da Nicola alle Fumarole”

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E’ stato in massima parte dissequestrato dal Tribunale del riesame il ristorante “Da Nicola alle Fumarole” sulla spiaggia dei Maronti, a cui i carabinieri della Stazione di Barano avevano apposto i sigilli il 25 giugno scorso contestando abusi edilizi e violazioni di sigilli. Il 1 luglio, poi, il gip Fabio Provvisier aveva emesso il decreto di sequestro preventivo oggetto del ricorso presentato dagli avvocati Gino di Meglio, Alfredo Sorge e Paolo Scarano.

E la X Sezione penale del riesame ha riformato il decreto del gip accogliendo la richiesta formulata in via gradata dai legali facendo riferimento alla relazione tecnica integrativa dell’ing. Benito Trani, «da cui si evince la autonomia, per caratteristiche intrinseche e per destinazione, di tutti i livelli del complesso turistico gravato dal vincolo cautelare, nonché la possibilità di limitare il sequestro all’ampliamento comunicante con la cucina ed al cunicolo -, nonché confidando nella applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità – dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali ma ritenuti applicabili per consolidata giurisprudenza anche alle misure cautelari reali al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata». Chiedendo la riforma del decreto «e, per l’effetto, revocare parzialmente lo stesso limitandolo alle opere puntualmente indicate, con ciò proporzionatamente ed adeguatamente soddisfacendo le esigenze preventive e quelle economiche di un’impresa operante nella sola stagione estiva». Con il provvedimento del riesame restano dunque sequestrati solo l’ampliamento e il cunicolo, mentre il resto dell’attività può riprendere a funzionare regolarmente.

LE OPERE “SOTTO ESAME”
Nel ricorso innanzitutto si sostenevano l’insussistenza del fumus commissi delicti e la erronea applicazione del D.P.R. 380/2001 in quanto il gip «ebbe a determinarsi nel senso che “la paternità delle condotte… non incide in questa fase in cui si deve solo evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze”. Su di una tale premessa di ordine processuale, ebbe a ritenere “sussistente il fumus dei reati, essendo stato accertato che, al momento dell’accesso, i lavori presso l’u.i. erano stati ultimati, almeno al piano terra, ed i sigilli rimossi”. Quanto a questi ultimi, essi risulterebbero apposti per effetto “di decreto di sequestro preventivo del 8.5.2025 (data, in realtà, così indicata dal Gip per mero errore materiale, giacché gli stessi furono sì apposti nell’ambito del p.p. del 2015 ma per effetto di sequestro preventivo d’iniziativa della Pg del 8.5.2015, poi successivamente convalidato dal Gip). In particolare, nel gravato decreto veniva rilevato come, a seguito dei vari sopralluoghi esperiti da personale giudiziario, tecnico comunale e da parte della Pg, si sia constatato “il pieno completamento e rifacimento di tutti gli ambienti del piano terra, con palesi violazioni sia dell’originario sequestro del 2015, sia della SCIA medio tempore presentata, essendo buona parte delle opere eseguite in violazione della comunicazione precedentemente inoltrata al comune, ed altre opere compiute in totale assenza dei necessari titoli abilitativi”».

Quanto alla violazione dei sigilli, «si osservava come “i sigilli apposti in sede di esecuzione del sequestro del 2015 erano stati violati”, poiché i lavori al piano terra risultavano completati ed il ristorante in attività».
Le opere difformi alle SCIA presentate o realizzate senza titoli individuate dall’Utc prima e dalla polizia giudiziaria poi erano: «a) un “muro eseguito a monte” che “sostanzialmente rispecchia quanto indicato nell’elaborato grafico (per quanto concerne altezza e lunghezza) allegato alla DIA presentata in data 15 ottobre 2020 – la n. 7916 – “dal Sig. Di Meglio Nicola avente titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, eccettuato che per quanto riguarda “gli archi ricavati all’interno dello stesso”; b) muri “rilevati sul versante sud ovest”, i quali risulterebbero “totalmente difformi rispetto a quanto indicato nell’elaborato grafico” allegato alla seconda Scia – la n. 1535 del 1 marzo 2021 – presentata “a nome del sig. Di Meglio Nicola, avente titolarità esclusiva dell’esecuzione dell’intervento”, poiché “realizzati in un altro sito a sud e non a nord come indicato nel grafico”; c) un cunicolo cavato nel terrapieno ove, in fondo, risulta alloggiata una cella frigo; d) il completamento e la rifinitura, mediante il completamento di pavimenti, rivestimenti ed impianti, degli ambienti al piano terra, occupanti superficie di mq 46 ed adibiti a deposito e cucina al servizio del ristorante. A ciò si aggiunga che nella relazione tecnica n. 7134/2024, datata 20 giugno 2024 – per gran parte riportata nel verbale di sequestro preventivo eseguito d’iniziativa della P.G. del 25 giugno 2024 -, veniva peraltro chiarito che “all’atto del suddetto accertamento non si rilevano opere in corso e la struttura risultava in attività”».

DIFFORMITA’ PENALMENTE TRASCURABILI
In riferimento alla violazione dell’art. 44 del D.P.R. 380 del 2001, nel ricorso si fa innanzitutto riferimento ai muri rinvenuti sul solarium posto all’ultimo livello, rappresentando: «Il primo di questi (a), salvo lievi difformità estetiche (gli archi ricavati all’interno dello stesso), risulterebbe, per apprezzamento dello stesso Ufficio tecnico, sostanzialmente rispecchiante quanto indicato nell’elaborato grafico allegato alla DIA n. 7916 presentata in data 15 ottobre 2020 dal Di Meglio Nicola. Per ciò che attiene invece a quelli indicati alla lettera b) – i quali risulterebbero realizzati in un altro sito, ovvero a sud e non a nord, diversamente da come indicato nell’allegato grafico alla seconda SCIA, la n. 1535 del 1 marzo 2021 -, si deduce che essi, eccettuata la questione della diversa ubicazione, sono sostanzialmente conformi ai grafici allegati alla SCIA, per come emerge dallo stesso verbale di sequestro, tranne che per essere stati realizzati sul lato sud invece che a nord dello stesso solarium.

Se ne ricava in diritto che trattasi di una lieve difformità che, comunque, non integra l’ipotesi dei reati contestati a mente dell’art. 44, comma 2 bis, del D.P.R. 380/01, la quale ricorre, per espressa previsione normativa, solo nel caso di assenza o totale difformità dalla SCIA». Aspetti dunque di natura penalmente trascurabile.
Ma gli avvocati Di Meglio, Sorge e Scarano hanno valutato diversamente anche la questione della paternità delle condotte contestate in relazione ai muri, dissentendo dalla conclusione del gip, in quanto opere effettuate da un soggetto ormai deceduto.

IL CUNICOLO E IL COMPLETAMENTO
Per quanto attiene al cunicolo, «esso coincide con il manufatto rinvenuto in sede di accertamento del 04.05.2015 e del 07.05.2015, ove si dà atto della presenza, al piano terra, “di un varco ricavato all’interno del terrapieno posto sul fronte est….”». Per la cui realizzazione Nicola Di Meglio venne assolto nel 2017 e che oggi viene contestata alla figlia.
Qui si richiama la relazione tecnica dell’ing. Trani per concludere che «ci si trova innanzi ad una opera la cui datazione, nella sostanza, è stata “liquidata” come irrilevante dal Gip nell’impugnato decreto, benché, come è noto, la contestazione di opere per un reato contravvenzionale eseguite oltre 4 anni addietro avrebbe dovuto condurre a conclusioni differenti in punto di ponderazione del fumus commissi delicti, per come si argomenterà in seguito. Non va trascurato, inoltre, il fatto della esistenza di un giudicato assolutorio per ciò che concerne la medesima».

Stesso discorso per «il completamento e la rifinitura, mediante il completamento di pavimenti, rivestimenti ed impianti, degli ambienti al piano terra, occupanti superficie di mq 46 ed adibiti a deposito e cucina al servizio del ristorante».
Dunque “la paternità delle condotte”, «rileva, in questa sede, non tanto e non solo nella prospettiva della riferibilità della condotta all’odierna indagata, ma in quella differente dell’apprezzamento del fumus commissi delicti in presenza di cause di estinzione del reato. E difatti, è acquisizione pacifica quella secondo cui va escluso che sia possibile disporre un sequestro, anche se finalizzato alla confisca, allorché la prescrizione del reato sia intervenuta ancor prima dell’esercizio dell’azione penale».
Il sequestro preventivo dell’intero complesso è stato disposto «pur in presenza di evidenti e plurime cause di estinzione del reato nonché in presenza di una sentenza assolutoria».

LA VIOLAZIONE DI SIGILLI
Il ricorso analizza poi la questione della violazione di sigilli: «Il Gip ebbe ad osservare che “in data 12/13 giugno 2024 veniva effettuato altro accesso da personale giudiziario e tecnico comunale, che constatava il pieno completamento e rifacimento di tutti gli ambienti del piano terra, con palesi violazioni… dell’originario sequestro del 2015”; da qui la evidenza del delitto de quo poiché i lavori erano stati ultimati ed “il ristorante, infatti, era in piena attività”. Ancora, evidenziava come “la violazione di sigilli è reato molto grave che è sicuramente ancora perseguibile”, concludendo per la sussistenza del “fumus dei reati, essendo stato accertato che, al momento dell’accesso, i lavori presso l’u.i. erano stati ultimati… ed i sigilli rimossi” e discorrendo di “permanenza della condotta”».

Richiamando ancora la sentenza di assoluzione del Di Meglio nel procedimento nel cui ambito fu emesso il sequestro preventivo a monte della contestata violazione di sigilli, alla luce della quale lo stesso sequestro aveva perso efficacia, «trattandosi di norma che dispone che dalla sentenza di proscioglimento, ancorché soggetta ad impugnazione, derivi la perdita di efficacia del sequestro dei beni, con conseguente ulteriore restituzione dei medesimi all’avente diritto».
Ancora, sulla “permanenza della condotta” e la sua “perseguibilità”, il ricorso precisa che «il delitto di cui all’art. 349 c.p. è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustrata l’assicurazione della cosa mediante la apposizione dei medesimi». Qui si richiama la consulenza dell’ing. Palumbo, «a mente delle quali alla data del giugno 2018 il locale cucina era ultimato, ovvero in condizioni di perfetta agibilità, nonché, con ogni evidenza, in uso». E pertanto il reato «risulterebbe definitivamente consumato in data certamente antecedente al 20 giugno 2018 e, dunque, ci troveremmo in presenza di un reato estinto, cumulativamente, per decorso dei termini di prescrizione e per morte del reo».

CONCRETEZZA ED ATTUALITA’
In ultimo gli avvocati Di Meglio, Sorge e Scarano rilevano la insussistenza del periculum in mora e la concretezza e attualità di tale pericolo, contestando l’affermazione «secondo cui sarebbe necessario “evitare che la permanenza della condotta possa aggravare ulteriormente le conseguenze dei reati”».
Richiamando i passaggi della relazione dell’ing. Trani secondo cui «come già sopra precisato, il complesso turistico Bar Ristorante da Nicola svolge la propria attività nei locali al primo e secondo livello predetti da circa 50 anni… tale complesso è stato interamente realizzato dal genitore e dante causa della committente, Di Meglio Nicola, nato a Barano d’Ischia il 20 febbraio 1940 ed ivi deceduto in data 19 ottobre 2023». Ancora: «All’atto dell’accertamento l’attività era in pieno esercizio e, di certo, non vi era alcun lavoro in corso…; tutte le opere contestate devono ritenersi ultimate…; le opere contestate non presentano rilevanza alcuna sotto l’aspetto urbanistico, non avendo comportato modifica dei parametri urbanistici…; le opere contestate, anche complessivamente valutate, costituiscono una parte irrisoria, tra l’altro improduttiva di incrementi volumetrici, del complesso turistico…; la realizzazione delle stesse, tra l’altro connotate da irrilevanza urbanistica non avendo comportato alcun incremento volumetrico, non ha inciso in modo rilevante sull’originario complesso turistico, determinandone una integrale trasformazione».

Tanto da far risultare «nel caso in esame totalmente carenti i requisiti della concretezza e della attualità del pericolo di aggravamento o protrazione dell’offesa al bene protetto dalle norme asseritamente violate».
Ancora, «a fronte di interventi non importanti un mutamento di destinazione d’uso, un aggravio del carico urbanistico né, tanto meno, incrementi volumetrici, si rammenta che si è affermato che il giudice della cautela ha l’obbligo di motivare circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene».
In conclusione si chiedeva l’annullamento e revoca integrale del sequestro o la riforma in via gradata che come detto è stata accolta dal riesame.

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1 COMMENT

  1. E la giustizia per tutte le altre struttura sotto sequestro in questo periodo dove sta? Come mai con decine di struttura sotto sequestro aspettano ancora giustizia da mesi e questi nel giro di poco settimane riescano ad aprire? Sono geloso? Invidioso? Forse ma qualcuno ci deve pure spiegare perché due pesi due misure.

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