lunedì, Dicembre 23, 2024

Iliad “bastonata” anche a Ischia, niente stazione radio

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La società ha impugnato il provvedimento di diniego innanzi al Tar. Gli uffici comunali non hanno autorizzato l'installazione dell’impianto di telefonia mobile in quanto l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale e rientra tra quelle a rischio idrogeologico. I giudici amministrativi non hanno concesso la sospensiva fissando a novembre la trattazione del merito. La corposa memoria dell’avv. Paolo Scarano, difensore del Comune

La Iliad non incontra molta “fortuna” sull’isola. Dopo il no del Comune di Barano alla installazione di una nuova antenna per cellulari e il rigetto del ricorso da parte del Tar, la società di telecomunicazioni deve fare i conti con una mancata autorizzazione anche da parte del Comune di Ischia. E nel contenzioso che ne è scaturito sempre dinanzi ai giudici amministrativi si è vista non accogliere la richiesta di sospensiva, sia pure con una trattazione celere del merito. E’ questo il succo della ordinanza emessa dal collegio della Sezione Settima.

La Iliad chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del Responsabile del Servizio 9 della Città di Ischia del 27 febbraio 2023; del parere negativo reso dai Responsabili del Servizio S.U.E. e Servizio Paesaggio della Città di Ischia il 14 febbraio 2023; dell’art. 6 del Piano Territoriale Paesaggistico dell’Isola d’Ischia; dell’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ischia. Nonché l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata il 19 aprile 2022 per la installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso su un terreno in Via Nuova dei Conti. In sostanza, vuole vedere riconosciuto il diritto all’installazione ed utilizzo della stazione radio.

Chiamati in causa, oltre al Comune d’Ischia, Ministero della Cultura, Arpac e Regione Campania, che non si è costituita. Con l’ordinanza il Tar si è pronunciato sulla domanda di sospensione, concludendo che «le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito». E dunque ha fissato l’udienza per la trattazione del merito al prossimo 29 novembre.

L’ITER DEL PROCEDIMENTO

A far pendere l’ago della bilancia in favore del Comune la memoria presentata dal difensore dell’Ente, l’avv. Paolo Scarano. Che ha esposto dettagliati motivi per la inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso, nonché per il rigetto in primis della sospensiva. Nella memoria, il legale ricostruisce il procedimento contestato da Iliad, per poi rintuzzarne le censure. La richiesta di autorizzazione e di indizione di conferenza di servizi era stata presentata dalla società il 19 aprile 2022; corredata da istanza di autorizzazione paesaggistica e di rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. La conferenza dei servizi era stata indetta dal Comune con termine fissato al 15 luglio 2022. Erano stati perfezionati anche altri passaggi essenziali con il parere favorevole dell’Arpac e della Regione per la valutazione di incidenza. Ma per problemi tecnici il termine per la conferenza di servizi era stato differito al 5 settembre. Secondo la Iliad, «decorso anche il secondo termine per la conclusione della conferenza di servizi senza che fosse stato adottato alcun diniego o opposizione all’installazione dell’Impianto» il 13 gennaio scorso ha sollecitato al Comune il rilascio della determinazione finale.

Il 27 febbraio, con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comune «senza aver preventivamente comunicato alcun preavviso di diniego – ha negato l’autorizzazione all’installazione dell’impianto motivandola unicamente in ragione del parere negativo espresso (tardivamente) dai Responsabili dei Servizi 5 (S.U.E.) E 7 (Paesaggio) del Comune del 14 febbraio 2023».

TERMINE SOSPESO

Una serie di doglianze a cui l’avv. Scarano controbatte nella memoria di costituzione. Iniziando dalla pretesa formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso. La Iliad, evidenzia la memoria, sostiene «che il provvedimento di diniego del Comune di Ischia del 28 febbraio 2023 ed il parere negativo dei Responsabili dei servizi 5 (S.U.E.) e 7 (Paesaggio) del Comune del 14 febbraio 2023 sono in primo luogo illegittimi in quanto tardivi essendo intervenuti solo successivamente alla formazione del titolo autorizzativo per silenzio assenso e dopo che era decorso il termine perentorio stabilito dalla conferenza di servizi per rendere i prescritti pareri».

Invece, ribatte il legale del Comune, «Può senza dubbio affermarsi che il termine per la formazione del titolo autorizzativo per il tramite del silenzio assenso risultava sospeso e pertanto non decorso in quanto il progetto della stazione radio base richiesto risultava incompleto per mancanza dei titoli autorizzativi. Infatti il Responsabile del Servizio 9 in data 15.9.2022, a seguito di controllo degli atti di Ufficio, verificava l’assenza di pareri in merito agli aspetti urbanistici e paesistici nonché del compimento di atti istruttori degli Uffici preposti propedeutici all’emissione di competente parere da parte degli enti preposti. Pertanto in considerazione della particolare rilevanza dei pareri urbanistici e paesistici anche in correlazione alla tipologia di opera da realizzarsi, tra l’altro su area a Rischio Idrogeologico R3/P3 (aree in cui la pericolosità relativa alle frane è elevata) e vincolo Paesaggistico provvedeva con nota prot. 3528/2023 a richiedere agli Uffici dei servizi 5 (S.U.E.) e 7 (Paesaggio) riscontro in merito all’attuazione dell’intervento».

E arrivava il parere negativo: «Riscontro, ricevuto dall’ente resistente e comunicato alla società ricorrente in data 28 febbraio 2023, contenente parere negativo motivato dal fatto che l’intervento da autorizzarsi risultava in contrato con gli interventi ammessi in zona F1 del P.R.G. e con quelli ammessi in zona P.I.R. del Piano Territoriale Paesaggistico dell’Isola d’Ischia Vigente. Pertanto deve considerarsi sospeso il termine di 90 giorni previsto in quanto non ancora formatosi compiutamente il progetto della stazione radio base perché privo di tutto quanto occorra per permettere la costruzione dell’impianto».

Un parere legittimo, per la difesa dell’Ente: «Alla luce di quanto affermato è da ritenersi legittimo e congruamente motivato il diniego espresso dal Comune all’esito della conferenza di servizi da intendersi sospesa in attesa di provvedimenti autorizzativi presupposti per la validità dell’autorizzazione all’installazione richiesta».

LA MANCATA COMUNICAZIONE

Quanto poi alla mancata comunicazione, questa non assume particolare rilevanza: «L’odierna ricorrente – si legge nella memoria – sostiene altresì che il provvedimento del 28 febbraio 2023, con cui il Comune di Ischia ha comunicato il diniego all’installazione dell’impianto e la chiusura della conferenza di servizi non è stato preceduto da alcun preavviso di diniego che indicasse le ragioni di un successivo possibile provvedimento negativo, impedendo ad Iliad di beneficiare del termine di cui all’art. 10-bis L. 241/90».

Ebbene, anche tale motivo è infondato, «in quanto nonostante il termine di cui all’art. 10-bis della Legge 241/90 sia applicabile alla fattispecie de quo, lo stesso non è sufficiente a far ritenere che la violazione di detta norma sia da solo idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Ischia. Infatti il preavviso di diniego non può ridursi né ad un mero rituale formalistico e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose».

Un dettaglio irrilevante, in sostanza: «La dimostrazione che l’atto di preavviso non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato si ha esaminando il contenuto della nota del 14.2.2023 che pone alla base del diniego il contrasto tra quanto richiesto di realizzare e gli interventi ammessi in zona F1del P.R.G. e con quelli ammessi in zona P.I.R. del Piano Territoriale Paesaggistico dell’Isola d’Ischia vigente. Pertanto anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta legittimo».

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Iliad ha contestato anche il rifiuto dell’autorizzazione alla luce della non conformità con la disciplina urbanistica. Sostenendo «l’illegittimità del provvedimento di diniego del Comune di Ischia in quanto gli impianti di trasmissione radiomobile sono, per definizione, compatibili con qualsiasi zona del territorio del Comune e pertanto ovunque realizzabili a prescindere dalla destinazione e classificazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi del Responsabile del Procedimento del servizio 9 della città di Ischia n. 379 del 27 febbraio 2023 e comunicata ad Iliad Italia SpA è basata sul parere negativo reso dai Responsabili del servizio S.U.E. e Servizio Paesaggio della città di Ischia del 14.2.2023. Con tale determinazione è adottato provvedimento di rigetto dell’istanza in quanto l’intervento proposto, nello specifico la realizzazione di una platea di fondazione in calcestruzzo armato delle dimensioni pari a m 6,40 x 2,40 x 0,85, risulta in contrasto con gli interventi ammessi in zona F1 del P.R.G. e con quelli ammessi in zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale) del Piano Territoriale Paesaggistico dell’Isola d’Ischia vigente (P.T.P.) giusta nota del 14.2.2023 i Responsabili dei Servizi 5 (S.U.E.) e 7 (Paesaggio) del Comune di Ischia».

L’operato degli uffici comunali è stato corretto, sostiene l’avv. Scarano: «Pertanto il diniego è motivato in quanto l’installazione richiesta risulta essere in contrasto sia con la disciplina urbanistica dettata dal P.R.G. del Comune di Ischia con il P.T.P. In particolare il P.R.G. del Comune di Ischia prevede che nelle zone in cui è richiesta l’installazione, ossia zona F1 “…è vietata qualsiasi trasformazione del suolo, opere di sbancamento e di riporto, aperture di nuove strade e disalberature…”».

Mentre il P.T.P. prevede «…è vietata l’impermeabilizzazione delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone…».

Ebbene, «Alla luce delle richiamate norme risulta legittimo il parere negativo che vieta l’installazione della richiesta SRB con platea di fondazione in calcestruzzo in quanto in contrasto con le richiamate norme infatti, qualora l’area ove si intenda provvedere all’installazione di impianti di telefonia mobile sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico/ambientale, come nel caso di specie, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica ed ambientale, assurge a presupposto di validità dell’autorizzazione al fine di tutelare interesse di rilievo Pubblico».

Dunque anche il terzo motivo del ricorso risulta infondato «avendo, il Comune di Ischia, correttamente vietato l’installazione di dette SRB su aree a rischio Idrogeologico R3/P3 e vincolo Paesaggistico, tra l’altro incontestato, anche e non in ultimo alla luce dei recenti e noti accadimenti correlati al rischio frana che hanno investito l’Isola d’Ischia».

SOSPENSIVA INUTILE

La memoria si sofferma anche sulla domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego. Sollecitandone il rigetto «in quanto difetta il fumus boni iuris, data l’evidente irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso, sulla base dei motivi suesposti, ai quali si rinvia, e del periculum in mora, dato che non sussiste alcun danno grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe ove dovesse attendere la decisione sul merito. Infatti la spiegata istanza cautelare formula dalla ricorrente Iliad Italia SpA in relazione al asserito periculum risulta carente dei presupposti per l’accoglimento. Non essendoci nessun inizio dei lavori che presupporrebbe la necessità di sospendere l’impugnato provvedimento di diniego formulato dall’ente resistente non si ravvisa quale possa essere l’oggetto della sospensione mediante istanza cautelare, non manifestandosi alcun danno grave ed irreparabile fino al momento decisorio del merito della questione innanzi a Codesto Collegio sollevata».

Evidenziando che «Tra l’altro la società Iliad Italia SpA chiede un potenziamento del proprio servizio attraverso la richiesta di installazione di una RSB nel Comune di Ischia. Dal che se ne deduce che non ci troviamo di fronte ad un caso di mancanza di copertura sul territorio del segnale radiomobile e pertanto il servizio di pubblica utilità invocato, risulta ampiamente assicurato».

E il Tar come si è visto non ha concesso la sospensiva, ma si è limitato a una sollecita fissazione dell’udienza di merito.

1 COMMENT

  1. Poi alla fine la gente si lamenta che il segnale dei telefoni è scarso senza antenne dovete imparare a fare i segnali di fumo
    Troppa gente ignorante su questo scoglio

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