martedì, Gennaio 21, 2025

Interverrà l’Esercito anche nella guerra di Campagnano? L’ultima “bomba” di Raffaele Di Iorio

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L’atto dell’avv. Carmine Bernardo mette con le spalle al muro l’Amministrazione di Ischia. A fronte di quella ordinanza di demolizione risalente al 2018 e mai eseguita la dirigente dell’ufficio regionale sollecita il Comune e chiama in causa il prefetto di Napoli affinché si sostituisca all’Ente inerte avvalendosi eventualmente del Genio Militare. Una “tegola” per Enzo Ferrandino

Interverrà l’Esercito anche nella guerra di Campagnano? Non è un gioco di parole, ma l’ultimo capitolo in ordine di tempo della battaglia portata avanti da Raffaele Di Iorio e la moglie Carmela Mazzella per ottenere che il Comune d’Ischia demolisca gli abusi del vicino Attilio De Angelis.

Dopo le sentenze di Tar e Consiglio di Stato che davano loro ragione ma a cui gli uffici comunali non hanno ottemperato, i Di Iorio, assistiti dall’avv. Carmine Bernardo, hanno diffidato il prefetto di Napoli dott. Michele Di Bari, la Regione Campania in persona del dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali Settore Urbanistica dott. Alberto Romeo Gentile e il sindaco Enzo Ferrandino.
E la Regione, con una nota a firma della dirigente dell’U.O.D. Pianificazione Territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo avv. Lucilla Palmieri, ha chiamato in causa dapprima naturalmente il Comune d’Ischia ma poi il prefetto affinché eserciti il potere sostitutivo avvalendosi, se necessario, anche del Genio Militare.

LA NOTA DELLA REGIONE
Nella comunicazione della Regione infatti si legge: «In riscontro alla nota del 19.06.2024 avente ad oggetto “atto stragiudiziale di diffida e messa in mora” trasmessa anche a questa Amministrazione regionale a mezzo pec dai sig.ri Di Iorio Raffaele e Mazzella Carmela, rapp.ti dall’svv. Carmine Bernando, si precisa quanto di seguito. Premesso che dal contenuto dell’istanza si evince che in data 8/11/2018 il comune di Ischia aveva emesso ordinanza di demolizione n. 35 avverso le opere segnalate come abusive site in Ischia alla via Traversa Campagnano 2 località “Salita Campagnano” di proprietà del sig. De Angelis Attilio. Da quanto viene precisato nell’atto di diffida de qua e stante l’inadempimento in capo al comune di Ischia di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza n. 35 summenzionata, venivano promossi dagli istanti ricorsi al Tar e Consiglio di Stato che avrebbero confermato, con ord. n. 1636 dell’08/11/2018, sent. n. 2050/2019, ord. n. 6190/2021, sent. CdS n. 1766/2024, l’obbligo in capo al comune di Ischia di provvedere agli adempimenti cui è dovuto, in ordine alla fattispecie in questione.

Pertanto, alla luce delle problematiche denunciate ed evidenziate con nota del 19.06.2024, questa U.O.D. richiede alle Amministrazioni destinatarie di tale comunicazione, in primis il comune di Ischia, di conoscere con ogni consentita urgenza le attività poste in essere dovute, dando giusta comunicazione a mezzo pec, allegando ogni atto e/o provvedimento definitivamente emesso in esecuzione delle pronunce soprariportate. Considerato, inoltre, che nel caso di specie risulta essere applicabile la disposizione normativa disciplinata dall’art. 41 D.P.R. 380/01 che testualmente dispone “1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”. Si chiede, quindi, al sig. Prefetto di notiziare questo ufficio degli adempimenti previsti e disciplinati ex art. 41 D.P.R. 380/01 in caso di ulteriore inottemperanza maturata dall’ente locale». Il Comune d’Ischia si ritrova con le spalle al muro.

LA DIFFIDA E MESSA IN MORA
Leggiamo la diffida che ha prodotto questa ulteriore “deflagrazione” nell’annosa guerra. Raffaele Di Iorio, per conto della consorte, espone: «La sig.ra Mazzella Carmela, coniuge convivente del richiedente, è proprietaria del piano terra di un vecchio fabbricato sito in Ischia alla via Traversa Campagnano 2 località “Salita Campagnano”. Sovrastante il detto cespite vi era una unità abitativa composta da due stanze, servizi e terrazzino con scala in ferro per l’accesso esclusivo al lastrico solare, nonché scalinata in muratura per l’accesso alla corte comune al piano terra della pubblica strada, piccolo ripostiglio lungo la scala e comunione del servizio igienico. Questo ultimo cespite immobiliare fu acquistato dal sig. De Angelis Attilio con atto di compravendita del 29/07/2009. Successivamente l’unità abitativa è stata interessata da lavori radicali di trasformazione, in assenza di alcun titolo abilitativo e soprattutto senza osservare le norme che regolano l’edilizia in zona sismica.

In particolare, come accertato dall’Ufficio tecnico del Comune di Ischia con nota del 19/10/2017 sono state realizzate le seguenti abusività: a) diversa ubicazione dell’ultima rampa della scala esterna in muratura; b) ampliamento del terrazzino al primo piano per mq 5.00 circa, con relativi pilastrini a sostegno dei corpi sovrastanti; c) porzione del w.c. che ricade esternamente al fabbricato sul predetto terrazzino, per una superficie di mq 2, con una volumetria di mc 5 circa; d) porzione di wc interno al fabbricato per mq 3.00 e scala interna in muratura che conduce al piano soppalcato; e) intero soppalco intermedio, per una superficie di mq 45,00, comprendente l’ambiente di sinistra (mq 20,00) e quello di destra mq 25 che si articola in due camere; f) disimpegno di mq 3, nr. 2 w.c. di mq 3 e mq 4.80 e stanzetta adibita a cabina-armadio di mq 2.50, tutti corpi esterni ed in ampliamento del fabbricato per complessivi mc 37.00 circa; g) terrazzino con scala metallica di mq 8.00; h) terrazzo praticabile, in luogo del precedente lastrico di copertura per una superficie di mq 30.00, pavimentata con piastrelle e protetta da parapetti in muratura intonacati con marmo di coronamento, e per un tratto provvisti di ringhiera sovrastante; i) inoltre, l’ambiente di destra, di superficie complessiva utile di mq 25, da una stima visiva, scaturita dalla comparazione delle foto ante e post intervento, allegate alla diffida del sig. Di Iorio, parrebbe che sia stato innalzato di mt. 1.60 circa, per un incremento volumetrico di mc 60.00 circa.
In data 27/10/2017 il De Angelis presentava richiesta di permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 Dpr 380/2001.
Il tutto realizzato in totale difformità delle norme che regolano le costruzioni in zona sismica, quale è l’isola d’Ischia».

DEMOLIZIONE DA ESEGUIRE D’UFFICIO
E si arriva a quella ordinanza di demolizione mai eseguita: «Con il provvedimento n. 35 del 21 marzo 2018, il Comune di Ischia ha ordinato, ex art. 27 DPR 380/2001, al signor Attilio De Angelis la demolizione delle opere di cui sopra.
L’istante ha più volte invitato e diffidato il Comune a procedere alla demolizione delle opere abusive per le quali, nonostante siano trascorsi ben 6 anni dalla ordinanza, ad oggi sono nella piena disponibilità del De Angelis che ne continua a godere. Come detto l’ordinanza di demolizione è stata adottata ai sensi dell’art 27 del DPR 380/2001 che regolava la cosiddetta demolizione d’ufficio ed immediata prevista per quelle opere che sono di particolare gravità per l’assetto territoriale e per le quali l’interesse pubblico richiede la immediata demolizione. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che con la c.d. demolizione d’ufficio si procede ad un immediato intervento demolitorio, effettuato d’ufficio sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo che prescinde da qualsiasi accertamento di responsabilità ed ha come unico scopo la sua eliminazione ed il ripristino immediato dell’originario stato dei luoghi. Nonostante ciò, ad oggi il Comune è stato inerte, mantenendo un atteggiamento dilatorio e burocratico con il solo scopo di agevolare il De Angelis non procedendo alla demolizione delle opere.
Eppure, ci sono state plurime decisioni del competente Tar e del Consiglio di Stato che hanno ribadito la doverosità del Comune di procedere alla demolizione.

Più precisamente, il Tar Campania Napoli già si era espresso due volte ribadendo che il Comune di Ischia aveva l’obbligo di eseguire la demolizione (la nr. 35 del 08/11/2018). Ci si riferisce alla ordinanza dell’8/11/2018 ove è testualmente affermato “Ritenuto che, infatti, ferma la doverosità da parte del Comune di dare esecuzione alla ordinanza di demolizione n. 35 del 21/03/2018…” ed alla sentenza del 2019 che ha rimarcato la doverosità di eseguire la ordinanza di demolizione. La mancata esecuzione della ordinanza di demolizione permane a tutt’oggi nonostante si siano succedute altre due decisioni del Tar del 2021, confermata dal Consiglio di Stato dalla sentenza del 2024, che hanno ribadito l’obbligo del comune di procedere alla demolizione».

L’ACQUISIZIONE IMPOSSIBILE
L’atto di diffida rintuzza poi l’ultimo tentativo posto in essere dall’Ente: «Il Comune di Ischia, invece, di procedere alla demolizione immediata ex art. 27 DPR 380/2001, con la sua nota del 06/06/2024 ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale del bene oggetto della ordinanza di demolizione nr. 35/2018. Nella parte motiva riporta un passo della sentenza del Consiglio di Stato del 2023 che afferma che l’opera abusiva viene demolita salvo che il Consiglio Comunale non dichiari al esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico. Ad oggi il Consiglio comunale non ha assunto alcuna decisione del genere, né potrebbe farlo in quanto la costruzione è stata realizzata nella più totale difformità soprattutto in relazione alle norme che regolano le costruzioni in zona sismica.

La nota adottata è un ulteriore tentativo di non procedere alla demolizione e continuare a consentire al De Angelis di godere dell’opera abusiva e ciò in quanto: Avendo adottata l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 27 DPR 380/2001 si doveva procedere fin dal 2018 alla demolizione dell’opera abusiva e non era necessario il procedimento ex art. 31 DPR 380/2001 di acquisizione al patrimonio comunale;
L’atto del 06/06/2024 è un atto mancante dei requisiti minimi per poter procedere all’acquisizione e che consentirà al De Angelis facilmente di ottenere il suo annullamento in sede giurisdizionale. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l’atto di accertamento alla ordinanza ingiunzione a demolire è un atto ricognitivo assolutamente necessario per verificare e accertare la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano la acquisizione da parte della PA tra i quali occorre richiamare: a) l’esatta qualificazione dell’intervento edilizio privo di titolo; b) l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per la spontanea esecuzione dell’ordinanza di demolizione; c) l’assenza o il corretto computo di atti o fatti incidenti su tale termine; d) l’assenza di titoli abilitativi postumi tempestivamente intervenuti; e) le eventuali contestazioni da parte del proprietario o comproprietario incolpevole.
Ad oggi ad oltre 6 anni dalla ordinanza di demolizione il dirigente tecnico non ha predisposto alcuna relazione tecnica con i costi dell’operazione da sottoporre alla approvazione della Giunta e sulla base della quale, se il privato non ritiene di demolire direttamente, procede all’affidamento all’esterno dei lavori.
Non sono indicati i dati catastali per poter procedere alla trascrizione nei registri immobiliari, trascrizione che ad oggi non è avvenuta e non poteva avvenire per le palesi mancanze dell’atto».

OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO
A norma di legge, vengono richiamati i doveri di prefetto e Regione: «Come è noto l’art. 41 del DPR 380/2001 ha trasferito la competenza per la demolizione, nel caso in cui il comune non vi provveda entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, al Prefetto che si avvale dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso con l’autorità militare del Genio Civile.

Il termine di 180 giorni è ampiamente decorso (sono trascorsi 6 anni).
E’ evidente, quindi, che il Prefetto e la Regione Campania, in esecuzione di una specifica norma (art. 41 Dlvo 380/2001), devono assumere su di sé la iniziativa e procedere nelle forme di legge alla demolizione dell’opera.
Per tutto quanto sopra Si invita S.E. il sig. Prefetto ed il Responsabile Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali Settore Urbanistica della Regione Campania dott. Alberto Romeo Gentile a procedere in esecuzione dell’art. 41 DPR 380/2001 alla demolizione delle opere di cui alla ordinanza di demolizione nr. 35/2018 del Comune di Ischia in danno di De Angelis Attilio.
Invita e diffida i destinatari della presente a compiere gli atti del loro ufficio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e/o a comunicare nel detto termine i motivi del diniego o del ritardo, con l’avvertenza che trascorso inutilmente il detto termine si procederà nelle competenti sedi giudiziarie (penali, amministrative e civili), costituendo la presente diffida ex art. 328 II comma c.p.», ovvero omissione di atti d’ufficio.

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