venerdì, Settembre 6, 2024

Ischia Calcio, il Tar rigetta la sospensiva del Daspo a Mister Enrico Buonocore

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Il mister ha impugnato il provvedimento del questore di Napoli. Confermato il divieto della durata di quattro anni per i fatti del 2 aprile 2023 al “Mazzella”. Per i giudici amministrativi un eventuale riesame della misura adottata spetta alla Questura. Scontata la squalifica di otto mesi l’allenatore della squadra gialloblu potrà però tornare in panchina

Arriva una notizia non positiva per l’allenatore dell’Ischia Calcio Enrico Buonocore. Il Tar Campania ha infatti respinto l’istanza di sospensione del Daspo per quattro anni emesso nei suoi confronti lo scorso anno. Un provvedimento che faceva seguito agli episodi verificatisi allo stadio “Mazzella” il 2 aprile 2023 durante la partita Ischia Calcio-Napoli United e per i quali erano stati adottati anche altri provvedimenti. In particolare Buonocore era ritenuto responsabile di oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e di invasione di campo in quanto in quella occasione risultava squalificato. Un provvedimento che non impedisce al mister di allenare l’Ischia (anche se potrà tornare in panchina solo a ottobre a causa della squalifica per otto mesi), ma di prendere parte ad altri eventi sportivi.

Buonocore ha comunque presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento «del provvedimento D.A.Spo ex l. 401/89, emesso il 30.06.2023 dal Questore di Napoli, not. il 04.07.2023, ad oggetto divieto accesso manifestazione sportive per anni quattro; di ogni altro atto connesso preordinato e/o conseguente compreso avvio del procedimento di adozione ordinanza divieto accesso manifestazione sportive (D.A.Spo) ex l. 401/89 a firma del dirigente Polizia di Stato c.o. Questura di Napoli – Divisione Polizia Anticrimine – Sez. Misure Prevenzioni Personali del 23.05.2023; se e per quanto di competenza, della comunicazione di notizia di reato del 13.04.2023 del Commissariato di P.S. Ischia a carico del ricorrente, richiamata nel provvedimento definitivo D.A.Spo ex l. 401/89 giammai notificata».

Chiamando in causa il Ministero dell’Interno e la Questura di Napoli che si sono costituiti in giudizio. Il collegio della Quinta Sezione ha per ora esaminato solo la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale, appunto respingendola.

L’ORIGINE DELL’AGGRESSIONE

Nell’ordinanza i giudici si soffermano preliminarmente sulla natura del Daspo, per la quale la costante giurisprudenza ha rilevato che «il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, diversamente dalle misure di prevenzione che sono collegate alla complessiva personalità del destinatario, appare avere natura interdittiva atipica, che si correla ad una valutazione di inaffidabilità del soggetto che spetta all’Autorità amministrativa, la quale è chiamata a un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi».

I giudici analizzano quindi il contesto che aveva dato origine all’emissione del Daspo: «Rilevato che, nella specie, in assenza di specifiche contestazioni in fatto relative alla vicenda storica che ha visto il coinvolgimento del ricorrente nella descritta aggressione e da cui è scaturita la impugnata misura, dalle risultanze della depositata relazione di servizio è emerso il nesso teleologico di correlazione “causale” e/o “occasionale” tra la condotta violenta posta a base dell’adozione del provvedimento e l’indicata manifestazione sportiva, dovendo quest’ultima essere intesa in senso ampio, così da poter essere considerati legittimi presupposti del provvedimento interdittivo quelle aggressioni che, a prescindere dalla loro puntuale qualificazione penale, trovano il movente nel clima di contrasto e di avversione nutrito da una frangia della tifoseria nei confronti di una determinata compagine calcistica».

CONDOTTA EMENDATIVA

Il provvedimento viene ritenuto giustificato in quanto «a fronte di tali emergenze, deve certamente ritenersi sussistente il presupposto, richiamato nelle pertinenti disposizioni normative di cui alla L. 401/89, del nesso eziologico tra l’episodio di violenza e la competizione sportiva presa in considerazione dalla norma, non essendo a tale fine indispensabile, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “la contestualità o la contemporaneità, posto che diversamente ragionando finirebbero per restare impunite proprio quelle condotte di gruppo che, trovando (ingiustificata e pretestuosa) scaturigine nella semplice rivalità sportiva e nella visione patologica e deviata della competizione, appaiono sicuramente non meno gravi di quelle realizzatesi nell’immediatezza di un evento sportivo”».

Per il collegio presieduto da Maria Abruzzese una eventuale rivalutazione della punizione per successiva “buona condotta” dovrà essere valutata dall’autorità che ha emesso il Daspo, non potendosi esprimere il Tar su tali circostanze. L’ordinanza infatti conclude: «Rilevato ancora che, dovendo la legittimità del provvedimento essere valutata al momento della sua adozione, avvenuta nel luglio 2023, le eventuali sopravvenienze favorevoli per il ricorrente, in quanto avvaloranti una sua successiva condotta emendativa e dunque suscettibili di rivalutazione ex post in sede di spendita di potere di autotutela (non ancora esercitato), possono essere valutate esclusivamente dall’amministrazione ove richiesta di riesame della misura impugnata».

Respinta l’istanza di sospensione, Buonocore è stato anche condannato al pagamento delle spese della fase cautelare nella misura di 500 euro. Una doccia fredda, che però come detto non comporta conseguenze per la sua attività di riconfermato allenatore dell’Ischia Calcio.

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