Sono diversi i contribuenti ischitani che, in questi giorni, stanno ricevendo il “conto” della TARI, la nuova tassa sulla spazzatura. Un conto che, in molti casi, è arrivata tra il giorno 14 e il 15. Una consegna effettuata dalle poste private che, però, sta mettendo in apprensione i destinatari. Con la consegna arrivata il giorno prima della scadenza o propri ieri, il giorno della scadenza, o peggio ancora, quelle che verranno consegnate nei prossimi giorni sono esposti a mora o comunque a ritardo nel pagamento. Secondo Ennio Anastasio, un cittadino attivo e attento, però, “nessun interesse di mora può essere richiesto dall’Ente ai contribuenti in questo caso specifico per la prima scadenza Tari”.
Una circostanza, però, che merita di essere chiarita anche perchè, sulle buste consegnate ai contribuenti non c’è nessuna data o timbro di consegna.
Un modo di fare dal comune di Ischia che mostra tutta l’incapacità di un sistema, quello del recupero crediti, che dovrebbe essere rivisto daccapo e non solo col taglio dei dipendenti della Genesis per ripicca o altro. Così come dovrebbe essere chiarito il funzionamento dell’ufficio messi comunali. Ci risulta, infatti, che diversi cittadini ischitanni si sono trovati in difficoltà con la magistratura proprio a causa del cattivo funzionamento dell’ufficio messi. Alcuni lettori, infatti, si sono trovati senza difesa processuale perchè gli atti erano rimasti al comune senza che nessuno avvisasse nessuno. L’odiosa “compiuta giacenza” che fa arrabbiare i diretti interessati che si trovano davanti a guai seri senza sapere nulla. Eppure, questi cittadini, sono noti e stranoti e, spesso, frequentano gli uffici comunali. Assurdo!
Spett.le Redazione “IL DISPARI” in relazione all’articolo “i messi non notificano,la Tari arriva scaduta” mi permetta un approfondimento proprio per ragion di chiarezza. E’importante premettere che a differenza di quanto previsto per Irpef ed Iva il D.legislativo 507 in materia di tassa di rifiuti solidi urbani (tarsu nuova Tari) non prevede l’obbligo bensì una facoltà per l’Amministrazione comunale di inviare al contribuente un avviso di pagamento con contestuale invito a regolarizzare la propria posizione e ciò prima di notificare l’avviso di accertamento. Tale Decreto risulta essere in pieno contrasto con l’art. 6 Legge 212 dello Statuto dei Diritti del Contribuente che prevede invece in via generale (e per tutti i tributi) un tale obbligo in capo all’Ente locale. La Giurisprudenza di Cassazione si esprime però con parere unanime nel ritenere obbligatorio l’invio dell’avviso di pagamento (art. 6 L.212/2000) e ciò sempre prima di procedere ad un’eventuale iscrizione a ruolo.E’ opportuno anche ricordare che l’avviso è una comunicazione con il quale l’Ente informa il contribuente dell’importo dovuto e per il quale il soggetto interessato può richiederne l’annullamento o eventuale rettifica qualora si ravvisino infondate richieste. Entrando nel merito del caso specifico e quindi nel ritardo di recapito ai contribuenti di tali avvisi da parte del Comune d’Ischia che non riportano timbro postale per il quale si è parlato di pretesa di interessi di mora (ed eventuale sanzioni) per la scadenza della prima rata del 16 Ottobre occorre ricordare che è a carico dell’Ente creditore affrontare l’onere della prova e quindi dimostrare che l’avviso di pagamento sia stato ricevuto in tempo utile da parte del contribuente per il dovuto pagamento. cordiali saluti Ennio Anastasio.
Lo so, i messi, sono una cosa diversa…. 😉