venerdì, Dicembre 27, 2024

Ischia, il Tar tiene “chiusi” i distributori automatici. Rigettata la richiesta di sospensione avanzata dai gestori

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Enzo Ferrandino incassa una prima vittoria. Il regolamento approvato ad aprile che vieta l’installazione nelle zone del centro resta efficace fino alla pronuncia di merito. Per i giudici amministrativi prevale l’interesse pubblico rispetto all’eventuale danno economico dei privati

DALLA NOSTRA EDIZIONE CARTACEA DI QUESTA MATTINA | Enzo Ferrandino incassa una prima vittoria dinanzi al Tar Campania nella “guerra” ai distributori automatici di alimenti e bevande. Il collegio della Sezione Quinta, presidente Maria Abruzzese, ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dai gestori delle apparecchiature installate nel centro di Ischia.

A ricorrere ai giudici amministrativi, “Ischiamatic sas di Pizzetti Giovanni e C.”, “CO.GE Immobiliare” di Antonio Di Gennaro e “Ditta Individuale D’Ambra Gianfranco”, tutti difesi dall’avv. Ambrogio Del Deo. Il Comune si è costituito ovviamente in giudizio per resistere, rappresentato dall’avv. Alessandro Barbieri. Il ricorso chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, «del regolamento per la tutela del decoro urbano, la quiete pubblica e la viabilità approvato in consiglio comunale il 21.04.2023 e pubblicato solo il 18.05.2023 ed ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito».

Giudicando il provvedimento discriminatorio e inutile anche per la tutela dell’ordine pubblico e avanzando una serie di censure alla scelta dell’Amministrazione comunale. Si dovrà attendere per la pronuncia sul merito, ma già l’ordinanza che respinge l’istanza cautelare di sospensione indirizza le sorti del contenzioso in una direzione favorevole al Comune d’Ischia.

Nella stringata ordinanza del Tar si spiega infatti: «Considerato che – in disparte la valutazione delle complesse questioni versate in giudizio, necessitanti dell’approfondimento proprio della fase di merito – non si apprezza il periculum paventato dalla parte ricorrente, ritenendo il Collegio doversi dare prevalenza – nel bilanciamento dei contrapposti interessi – a quello pubblico che l’Amministrazione ha inteso tutelare con l’adozione dell’atto impugnato, a fronte di un pregiudizio lamentato dalle istanti, di natura economica e, peraltro, solo eventuale; Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare». Compensando le spese alla luce del «complesso della vicenda». E che la questione sia complessa non c’è alcun dubbio.

IL RICORSO

Vale la pena ricordare in sintesi i motivi del corposo ricorso – al momento non vagliati nel dettaglio dal Tar – che alla fine si traducevano in una dura critica alle scelte politiche e amministrative del sindaco di Ischia. Come si evidenzia in questo passaggio: «Con il regolamento oggi impugnato si tende a escludere da alcune zone e comunque fortemente limitare la presenza di tali attività sul presupposto di una insussistente tutela del decoro, della vivibilità delle zone centrali e quindi valorizzare e sostenere tipologie di esercizi commerciali che forse per l’amministrazione comunale debbano essere premiati in quanto meritevoli della protezione dell’istituzione a discapito di altre sempre rispettose delle medesime prescrizioni ma che non si debbano ritenere meritevoli di tutela (il tutto in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione e le innumerevoli normative europee che forse sul territorio isolano fanno ancora fatica ad arrivare)».

Proseguendo su questa linea: «Va preliminarmente sottolineato che ci si trova in un contesto turistico dove sicuramente una delle maggiori questioni che si pone in estate è il mancato controllo del territorio da parte delle autorità preposte. A corollario di tutto ciò poi si viene a scoprire che l’unica azione che le stesse amministrazioni intendono intraprendere per perseguire la tutela del territorio e della vivibilità (si badi bene però delle sole Zone centrali perché di quelle periferiche se ne interessa Dio) è quella di limitare l’apertura (e quindi in chiaro contrasto con le normative europee – e verrebbe da dire non solo – sulla libera circolazione di merci e servizi e la libera imprenditoria) di una precisa sezione delle attività commerciali e cioè quella dei self 24h, Attività che per inciso forniscono un servizio essenziale a turisti e residenti con l’unica colpa di farlo a prezzi ridotti rispetto ai prezzi assurdi praticati nelle attività del Centro di Ischia. In sintesi il ragionamento del Comune di Ischia è il seguente: se elimino le attività a prezzi concorrenziali applico una scrematura a monte della qualità dei turisti che frequentano il centro.

Insomma un inno alla direttiva Bolkestein, e una chiara dichiarazione di resa verso la microcriminalità che in tal modo si tende a spingere lontana dal centro in quanto l’importante è non disturbare il conducente». Sul fronte “tecnico”, il ricorso evidenzia che i software di cui sono dotati i distributori impediscono già la consegna di alcolici ai minori. Lamentando addirittura una violazione della Costituzione e l’“intromissione” del Comune in una materia già regolamentata dalla legislazione italiana in ossequio alle direttive comunitarie.

LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA

La richiesta di sospensione del regolamento con la domanda di misure cautelari collegiali era basata sulle argomentazioni che non hanno trovato ingresso presso i giudici: «Riguardo al periculum in mora, ovverosia al pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul gravame, in un’ottica di corretta ponderazione tra i pretesi interessi perseguiti dal Comune di Ischia con gli atti e provvedimenti impugnati e gli interessi concorrenti di cui l’odierna ricorrente è portatrice e gli ulteriori compresenti, saranno questi ultimi a dover prevalere. Infatti, le disposte limitazioni all’esercizio a mezzo distributori self 24h: a) si traducono in un’oggettiva quanto ingiusta lesione del bene della concorrenza in quanto la società ricorrente si trova di fatti nell’impossibilità di perseguire il suo business plane e ciò a sfavore di altre realtà imprenditoriali che offrono lo stesso servizio ma con servizio diretto e quindi non a mezzo self, cosa che lo stesso Ministero ha ritenuto ingiusto parificando di fatto le attività…». Di contro «la pubblica amministrazione, nell’ipotesi di accoglimento della presente domanda cautelare, non verrebbe a soffrire pregiudizio alcuno in ragione dell’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati, vedendosi al contrario costretta a rispondere dei danni medio tempore maturati».

Ma questi danni sono stati giudicati solo eventuali dal Tar, che ha comunque ritenuto prevalente l’interesse pubblico. Fino alla pronuncia di merito, i distributori automatici nel centro di Ischia restano vietati.

1 COMMENT

  1. Per la serie
    Esopo news

    I gestori dei distributori potranno dare forza alle loro legittime iniziative imprenditoriale mettendo in atto, con il supporto di TUTTA la categoria operante in ambito almeno provinciale, IL BLOCCO degli apparecchi situarti in luoghi pubblici… ospedali, comuni, tribunali ecc.
    Presi per fame e per sete e per notevoli aumenti negli esborsi economici. molti funzionari pubblici saranno favorevoli a perorare la loro causa!
    Se l’idea funziona sarà gradita una carta omaggio per il libero consumo!

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