Gaetano Di Meglio | Il TAR Campania ha rigettato il ricorso presentato da Ciro Di Meglio contro la chiusura di 10 giorni imposta dal Comune di Ischia.
Una chiusura, questa del locale della Riva Destra, che era stata disposta dall’ufficio SUAP. L’Ente di Via Iasolino si è costituito nel giudizio partecipando già alla fase cautelare ante causam affidando al legale avv. Alessandro Barbieri i propri interessi. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche fissando la discussione della domanda cautelare al 6 settembre.
Ma lo scontro tra il Mojito di Ciro Di Meglio e il Comune di Ischia va oltre il rispetto dell’ordinanza emessa dal sindaco Enzo Ferrandino che blocca la musica alla mezzanotte all’esterno e alle 2 all’interno dei locali del comune.
Uno scontro che proviamo a raccontarvi con ampi stralci dei ricorsi che saranno discussi, nel merito, appunto il prossimo 6 settembre.
Sono due, in particolare, i motivi che hanno richiamato la nostra attenzione perché entrambi mettono sotto i riflettori l’azione e il comportamento dei dirigenti del Comune di Ischia. Comportamento che, ad oggi, ha avuto la meglio dinanzi al Tribunale Amministrativo.
Il provvedimento della presidente Pappalardo ci ha interessato, soprattutto, quando abbiamo letto: “Ritenuto che le censure spiegate non appaiono idonee a contrastare le risultanze dei presupposti assunti a base dell’atto impugnato, fondate su verbali di accertamento di violazioni alle ordinanze sindacali a tutela della vivibilità urbana e quiete pubblica, aventi fede legale privilegiata sino a querela di falso”. Ma procediamo per gradi.
Secondo la difesa di Ciro Di Meglio, infatti, il Comune di Ischia avrebbe scritto male l’ordinanza che blocca la musica e, nel dettaglio, afferma con l’avvocato Barr: “Giova preliminarmente osservare che l’impugnato provvedimento di sospensione è stato adottato dal Funzionario Responsabile in palese violazione dell’ordinanza sindacale di cui in rubrica, recante “Disposizioni a tutela della viabilità e del riposo notturno”, la quale, nel consentire “lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’interno dei locali fino alle ore 02.00 per esercizi pubblici tipologia A e B esclusivamente per il mese di agosto nonché nei giorni venerdì e sabato dei mesi di luglio e settembre”, ha espressamente stabilito, per le sole ipotesi di reiterazione delle violazioni al provvedimento (“se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella seguente ordinanza sono reiterate”) e sempre che le stesse determinino un “grave pericolo per la sicurezza urbana o per l’igiene pubblica” ovvero causino “notevoli alterazioni della circolazione stradale”, la facoltà di disporre (“può essere disposta”) l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni”.
L’uso della congiunzione coordinante “e” in funzione di collegamento tra i due periodi della disposizione non lascia adito a dubbi interpretativi di sorta: per potersi applicare la misura sanzionatoria della sospensione è necessario che (siano accertati e dunque) ricorrano al tempo stesso sia la condizione della reiterazione della condotta trasgressiva sia quelle (alternative tra loro) del grave pericolo o delle notevoli alterazioni della circolazione: la ricorrenza di una violazione reiterata, ove mai validamente accertata, e purtuttavia non accompagnata da uno dei presupposti ulteriori contestualmente richiesti (nel caso di specie non contestati al ricorrente), preclude inequivocabilmente la possibilità di disporre la sospensione dell’attività. Ne discende sotto tale profilo la illegittimità del provvedimento impugnato”.
La stilettata dell’avvocato Barbieri è chiara e netta: “affascinante ma infondata”.
Secondo la difesa del Comune, “gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al loro tenore letterale, ma soprattutto in base al loro specifico contenuto e risalendo al potere concretamente esercitato dall’amministrazione, secondo il canone ermeneutico di cui all’art. 1362. Ciò posto, l’ordinanza sindacale n. 133/2022 – che è bene precisarlo non ha effetto innovativo dell’ordinamento (cfr. infra) – ha ad oggetto “disposizioni a tutela della vivibilità e del riposo notturno” fissando, dunque, regole di condotta (fasce orarie) finalizzate ad una ordinata convivenza civile (cfr. esigenze pubblicistiche sopra ricostruite). Peraltro, a tutela degli orari ove “è consentito lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante” (cfr. “ordina” del provvedimento) è contemplato un regime sanzionatorio riconducibile non tanto – o non solo – al “grave pericolo o delle notevoli alterazioni della circolazione” ma a tutte “le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella seguente ordinanza”. Da tanto, dunque, ne discende la pacifica infondatezza della (affascinante ma infondata) tesi ex adverso prospettata.”
“I VIGILI HANNO COMMESSO IL FALSO”
Il titolo di questo paragrafo è una semplificazione estrema. Nella sostanza, invece, Ciro Di Meglio e l’avvocato Barr chiedono l’annullamento della misura di chiusura perché: “Il provvedimento impugnato è, in ogni caso, illegittimo per insussistenza del presupposto stesso della reiterazione della violazione, così come contestato al ricorrente. E infatti, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel verbale dei VV.UU. posto a base dell’ordinanza gravata, il ricorrente non svolgeva alcuna “attività di intrattenimento musicale e danzante all’esterno del locale”, come falsamente accertato dai verbalizzanti, ma, in ossequio all’ordinanza sindacale impositiva dei limiti orari, diffondeva musica esclusivamente all’interno dell’esercizio e a porte chiuse”.
La difesa di Di Meglio aggiunge: “Del resto, il locale non dispone di impianti di produzione sonora e/o diffusori acustici collocati negli spazi esterni. Dal file video estratto dall’impianto di videosorveglianza in uso all’esercizio commerciale gestito dal ricorrente (qui reso disponibile per la consultazione a mezzo link), riproducente il momento dell’accesso al locale da parte dei verbalizzanti, si ricava con plastica evidenza la assoluta infondatezza della contestazione: a quell’ora, le porte dell’esercizio commerciale erano già chiuse e, senza dubbio, non vi è traccia di attività danzante svolta nello spazio antistante esterno né della presenza di consolle per dj o qualunque altra apparecchiatura musicale.
Ove l’Ecc.mo Collegio non ritenga che la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è qui dedotta la falsità, si chiede dunque assegnarsi al ricorrente un termine per la proposizione della querela di falso avverso il verbale di accertamento n. 252 del 5 agosto 2022 elevato dalla Polizia Municipale di Ischia, costituente atto presupposto del provvedimento in questa sede impugnato”.
Anche in questo caso, la replica del Comune non si è fatta attendere. “Come noto, infatti, “il verbale della Polizia Municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’ art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell’atto del pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e se la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue valutazioni e deduzioni, tali elementi non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti” (cfr. per tutte T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 06/05/2020, n. 1654). Nel caso di specie: non risulta proposta querela di falso da parte del ricorrente; il predetto verbale non risulta, allo stato impugnato, in sede giurisdizionale”.
La parte finale della difesa del Comune, infine, assume un tono più diretto. L’avvocato Alessandro Barbieri si esprime così nel merito della richiesta di risarcimento del danno: “La stessa domanda risarcitoria avanzata dimostra, a tutto tondo, che si è al cospetto di un danno in ogni caso ristorabile e la cui tutela non può trovare accoglimento sub specie di sospensione (anche inaudita altera parte) dell’atto gravato. Inoltre – evidenzia -, non può trovare tutela ordinamentale chi con il proprio comportamento (noncurante delle regole di condotta civile) si sia procurato un danno. Non senza considerare che, in un bilanciamento di contrapposti interessi, appare preminente quello tutelato con le ordinanze elette a fondamento dell’atto gravato anche in considerazione dei notevoli disagi che l’esercizio commerciale in questione sta continuando a cagionare alla collettività tutta (abitanti del posto, turisti e diportisti).”