Ordinando una nuova verifica di altro collegio del riesame di Napoli. Il procuratore generale aveva richiesto il rigetto della difesa. I giudici della legittimità hanno ritenuto più che fondato il ricorso presentato dall’avvocato Cristiano Rossetti sulle esigenze cautelari
Paolo Mosè | La suprema corte di cassazione, VI sezione penale, ha annullato con rinvio il provvedimento cautelare nei confronti del dirigente del comune di Forio, Vincenzo Rando. Attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell’ambito dell’inchiesta per l’appalto nell’assegnazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Forio. Di cui abbiamo parlato ampiamente in altro servizio nel raccontare l’udienza preliminare che si è svolta nella giornata di ieri.
I supremi giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Cristiano Rossetti e discusso dinanzi alla corte dall’avvocato Fabio Scarlato. L’impugnazione dinanzi ai giudici della VI sez. penale è scaturito dopo che i giudici del tribunale del riesame di Napoli aveva rigettato la richiesta di revoca dell’obbligo di firma disposta dal giudice per le indagini preliminari Picciotti nei confronti del Rando. Sostenendo la permanenza delle esigenze cautelari. È quest’ultimo aspetto che si è fondato il ricorso e che i giudici della Cassazione hanno ritenuto più che fondato. Disponendo l’annullamento della decisione di quella sezione del riesame partenopeo, ordinando che sia altro collegio dello stesso tribunale di Napoli a dover rivalutare le esigenze cautelari. Secondo quanto ha scritto il collegio della corte i giudici napoletani dovranno attenersi scrupolosamente ai dettati e alle disposizioni che sono riportate nell’ordinanza con la quale è stata pienamente accolta la rimostranza difensiva. L’avvocato Cristiano Rossetti, infatti, nel ricorso ha vivisezionato le motivazioni del rigetto del riesame ritenendole insufficienti, immotivate chiedendo che il dirigente comunale non dovesse ancora patire l’obbligo di presentarsi tre volte alla settimana nella caserma dei carabinieri.
Gli atti quindi torneranno nuovamente a Napoli con l’obbligo di assegnare la discussione in camera di consiglio ad un collegio totalmente diverso che dovrà seguire pedissequamente le linee guida della Cassazione. È quasi certo che il tribunale del riesame revocherà o annullerà l’obbligo di firma imposto a Rando dal gip e poi confermato dopo 20 giorni dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare dal collegio della X sezione.
Nella discussione dinanzi alla corte il relatore ha spiegato agli altri componenti del collegio i motivi del ricorso della difesa. Richiamando l’ordinanza di rigetto del collegio del riesame. Subito dopo ha preso la parola il sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione che aveva richiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la sussistenza a tutt’oggi delle esigenze cautelari in capo all’imputato Rando. È intervenuto l’avvocato Scarlato che seguendo le argomentazioni riportate nel ricorso dell’avvocato Cristiano Rossettti ne aveva chiesto l’accoglimento. I giudici della legittimità dopo circa un’ora di camera di consiglio, hanno ritenuto che la decisione adottata dal riesame di Napoli di annullare l’obbligo di firma, e sostanzialmente sbagliata disponendone l’annullamento con rinvio per una successiva valutazione dei giudici di merito.