Paolo Mosè | Per lunedì 7 giugno tutto era pronto per iniziare la demolizione di un fabbricato nel comune di Forio, realizzato agli inizi degli anni ’90 senza autorizzazione urbanistica e paesistica. La Corte di Appello di Napoli, su istanza dell’avv. Sabrina Miragliuolo, ha accolto l’incidente di esecuzione a seguito di un provvedimento della Procura generale che ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte ha sospeso tale provvedimento disponendo contestualmente agli organi amministrativi di procedere ad una relazione esaustiva per conoscere esattamente l’iter, che ad oggi appalesa un parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Come si rileva nel dettagliato provvedimento dei giudici di merito, che osservano che «il 26.1.2021 veniva rilasciata proposta di provvedimento favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesistica a firma del responsabile dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Forio e parere favorevole della Commissione per il paesaggio nella seduta del 25 gennaio scorso e, in data 28 gennaio 2021, il Comune di Forio depositava la documentazione presso la Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio richiedendo il parere di competenza. Attualmente il procedimento risulta in attesa di definizione».
Una richiesta di sospensione che ha visto «assolutamente contrario» il procuratore generale con nota del 19 maggio scorso e ribadito in udienza durante la trattazione dell’incidente di esecuzione. Da aggiungere che la Corte di Appello, che nel ’97 modificò la sentenza del pretore del 1996, dichiarava la prescrizione dei reati urbanistici e di conseguenza la revoca della demolizione, confermando nel contempo la condanna per i reati paesaggistici ed emetteva ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi.
ISTANZA DI CONDONO DEL ‘95
Una questione molto complessa, in quanto la Procura generale ritiene di dover procedere alla demolizione in toto di tutto il fabbricato, mentre la difesa fa un distinguo sostanziale in quanto la sentenza del ’97 della Corte fa riferimento ad una porzione dell’abitazione. Adottando così un criterio che provocherebbe un danno rilevante e sostanziale per il ricorrente.
Scrive nel merito la Corte nel provvedimento del 4 giugno scorso: «Ritiene la Corte, che alla luce degli atti acquisiti – pur dovendosi rigettare in quanto infondate le eccezioni difensive di carattere formale relative all’oggetto specifico ed alla reale estensione del contenuto del titolo esecutivo, pur esse contestate dalla difesa in quanto il contenuto del predetto titolo e la sua estensione va certamente valutata tenuto conto anche delle correlative indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Napoli in esso comunque richiamata – sussistendo effettivamente il pericolo di un danno grave ed irreparabile connesso alla disposta demolizione fissata per il 7 giugno 2021, vada accolta la richiesta difensiva di sospensione dell’ordine di demolizione in attesa della definizione della pratica da parte del Comune di Forio, per i motivi che si specificheranno in dettaglio».
E’ una prima presa di posizione che il collegio supporta attingendo dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, intervenuta anche a seguito delle pronunce della Corte Europea in materia di salvaguardia dei diritti dei cittadini. Sulla base anche di una domanda di condono che era stata depositata nel lontano 1995 e che è rimasta tale per tanti anni presso l’Ufficio tecnico del Comune. A seguito di solleciti da parte dell’avv. Miragliuolo e del proprio assistito e da una consulenza tecnica di parte, l’Ente comunale si è attivato valutando con attenzione la domanda e giungendo a conclusione che sotto l’aspetto paesistico non sussistono ostacoli per il rilascio di una concessione in sanatoria. Sempre che la stessa Sovrintendenza si esprima favorevolmente. Un iter comunque complesso, che grazie ad una burocrazia assai cavillosa e pachidermica i tempi a volte diventano biblici.
I RITARDI DEL COMUNE
Scrive il collegio: «Sulla scorta della predetta documentazione ritiene la Corte la sussistenza di concrete possibilità che il procedimento amministrativo di sanatoria vada a buon fine e, di conseguenza, appare opportuno, in ossequio alla istanza della difesa, sospendere l’ordine di demolizione conseguente all’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi derivante dalla sentenza di condanna per reati paesaggistici. Ciò vale, evidentemente, per il manufatto così come realizzato all’epoca della domanda previa eliminazione delle “superfetazioni”, così come espressamente richiesto con il citato progetto di riqualificazione, tenuto conto, peraltro, che, almeno allo stato degli atti e sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti…».
E conclude con un espresso richiamo e attenzione in particolare agli Uffici tecnici e amministrativi del Comune di Forio di predisporre tutti quegli atti e redigere una relazione affinché la Corte possa adottare il provvedimento definitivo sull’istanza presentata dall’avv. Sabrina Miragliuolo di annullamento della demolizione.
Evidenziando che l’immobile «costituisce l’abituale abitazione del numeroso nucleo familiare dell’istante, godente di un modestissimo reddito ed avente cagionevoli condizioni di salute, che, in ogni caso, si attivava tempestivamente per ottenere la sanatoria delle opere, non potendosi allo stesso imputare i ritardi della autorità amministrativa, induce a concedere la sospensione di cui all’istanza, con richiesta al responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Forio di relazionare con sollecitudine, questa autorità giudiziaria in ordine all’iter della pratica di condono in esame, delegando, altresì, l’autorità competente a verificare, con altrettanta sollecitudine, la stabilità del sito ove è posto l’immobile in esame, prendendo, se del caso, tutti i provvedimenti consequenziali volti ad assicurare la sicurezza degli abitanti».
La Corte ha riconvocato nuovamente le parti il prossimo 16 settembre per ulteriore approfondimento della richiesta e decidere conseguenzialmente.