venerdì, Settembre 6, 2024

Lacco Ameno e il porto, la concessione demaniale “in via tuzioristica”. L’istanza del sindaco al Servizio Demanio

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Le motivazioni che hanno spinto Giacomo Pascale a presentare richiesta di concessione demaniale marittima relativa alle aree dell’approdo turistico con contestuale occupazione anticipata. Il provvedimento del gip che ha revocato il sequestro con restituzione all’Ente. La legislazione europea e nazionale sulla gestione diretta. Una iniziativa prudenziale ed urgente per non perdere l’intera stagione turistica

Giacomo Pascale ha formalizzato la richiesta al responsabile del III Settore LL. PP.Servizio Demanio del Comune di Lacco Ameno per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa alle aree dell’approdo turistico con contestuale occupazione anticipata, finalizzata alla gestione diretta da parte dell’Ente.Nella istanza il sindaco illustra anche le motivazioni dell’iniziativa all’indomani del dissequestro del porto da parte del gip. Una richiesta, quella del primo cittadino, avanzata in via tuzioristica ovvero prudenziale, stante la possibilità concessa ai Comuni di gestire direttamente gli approdi turistici senza che in tal modo venga violata la “famosa” Direttiva Bolkestein.

In premessa Pascaletraccia il quadro della situazione, partendo dalla revoca del sequestro preventivo: «Con provvedimento dell’11 giugno 2024, noto all’Ufficio, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, richiamando puntuale giurisprudenza sul tema, ha accolto la richiesta di restituzione dell’approdo turistico di Lacco Ameno avanzata dalla difesa del sottoscritto e del consigliere comunale Giovanni De Siano, sulla base della seguente motivazione: “La richiesta merita accoglimento perché proveniente da soggetto (l’Ente locale, preposto alla gestione del bene demaniale marittimo del tipo in disamina e del relativo servizio portuale); a ciò si aggiunga che l’Ente Locale gode di ampia discrezionalità nella scelta sulle modalità di gestione del bene in discussione e dei servizi ad esso connessi, ben potendo mantenere in capo a sé stesso l’amministrazione del demanio marittimo. In questo contesto sarebbe superata ogni questione inerente l’attuale validità della concessione rilasciata a sé stesso da parte del Comune di Lacco Ameno, provvedimento amministrativo che nel corso degli anni ha costituito il presupposto per il sub-conferimento della gestione in parola a soggetti privati, più di recente alla Marina di Capitello S.c.a.r.l. nell’ambito di un rapporto di projectfinancing.

Ad ogni modo appare indiscussa la piena legittimazione a gestire in maniera diretta i servizi pubblici connessi all’uso del demanio marittimo in parola da parte dell’Ente Locale, titolare della funzione amministrativa diretta al rilascio di concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, visto che nel caso in esame viene in rilievo un mero approdo turistico e non un porto di rilievo nazionale o regionale (v. annotazione della Guardia di Finanza di Ischia in data 11.7.2022). Tale potere di gestione amministrativa dell’approdo – a parere della scrivente – comporta la necessità di restituzione all’Ente Locale delle aree in sequestro, perché possa procedere alla gestione diretta o in alternativa a nuova assegnazione in concessione a soggetti terzi (mediante il meccanismo già applicato negli ultimi anni ovvero secondo un nuovo modello concessorio”.

Per l’effetto, il G.I.P. ha disposto la revoca del sequestro preventivo”delle aree marittime riconducibili alla concessione demaniale n. 39/2019, rilasciata dal comune di Lacco Ameno (NA) gestite dalla Marina di Capitello scarl per un totale di 33.366.19 mq disposto con provvedimento del 19-3-2024″».

L’AZIENDA SPECIALE

Il sindaco ricorda le iniziative adottate dall’Amministrazione, con la costituzione dell’Azienda speciale: «Deduce, altresì, che:con distinte delibere (immediatamente esecutive) del 20 maggio 2024, n. 20 (avente ad oggetto: “approdo turistico di Lacco Ameno per la gestione pubblica”) e n. 21 (avente ad oggetto: “costituzione di azienda speciale La Marina di Lacco Ameno ai sensi dell’art. 114 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; approvazione schema di statuto ed adempimenti”), il Consiglio comunale di Lacco Ameno ha stabilito che“l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione, giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, al diritto unionale e al pubblico interesse, è quella della gestione diretta e della internalizzazione dell’approdo turistico di Lacco Ameno e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante azienda speciale”».

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN

L’istanza si sofferma poi sull’attuale quadro legislativo: «Il Comune di Lacco Ameno è provvisto di regolare concessione, rilasciata a sé medesimo nell’esercizio della delega di funzioni ad esso conferita dalla legislazione nazionale (artt. 105, comma 2, d.lgs. n. 112/98 e 42 d.lgs. n. 96/99) e da quella regionale (artt. 6 L.R. n. 3/02 e 40 L.R. n. 5/21), rinnovata in data 3 agosto 2016 (con C.D.M. n. 12/16 e prorogata con “legge provvedimento” del 5 agosto 2022, n. 118, sino alla data del 31 dicembre 2024);

tale “legge provvedimento” è tuttora valida ed efficace per i casi di gestione diretta e di “internalizzazione” del servizio pubblico (di rilevanza economica), non ricadenti, con ogni evidenza, sotto l’egida della direttiva c.d. Bolkestein 2006/123/ce (in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza) e, dunque, anche per il Comune di Lacco Ameno; l’art. 3, comma 1, della “legge provvedimento” n. 118 cit. prevede che, fino alla suddetta data del 31 dicembre 2024, “l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione”;

la direttiva 2014/23/ue del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, recepita dall’Italia con d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce, all’art. 2 (“principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”), che:“la presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”;

la direttiva 2014/24/ue in materia di appalti pubblici (recepita dall’Italia con lo stesso d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50), al quinto “considerando”, precisa che“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici”».

NESSUN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

In sostanza il Comune può “auto concedersi” la gestione del porto: «Ne deriva, dunque, che alcun obbligo di selezione pubblica è rinvenibile innanzitutto nel diritto europeo, che configura la gestione diretta, o tramite società in house o anche azienda speciale, come modulo generale alternativo all’affidamento a terzi mediante selezione pubblica;

d’altronde, la scelta della gestione diretta mediante gli uffici comunali non necessita nemmeno di particolare motivazione, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, sez. v, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 1296, secondo cui “il provvedimento comunale di autoaffidamento è superfluo… costituendo “un’irrilevante superfetazione formale della scelta della gestione diretta del bene”;

l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/90 non è, infatti, estensibile all’internalizzazione pura e semplice del servizio pubblico, in quanto non espressamente prevista, né ricavabile dal diritto dell’Unione (sul punto, si veda Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2009, C- 480/06, secondo cui un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne, non contrastando tale modalità con la tutela della concorrenza, poiché nessuna impresa privata viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre);

a non diverse conclusioni approda anche la giurisprudenza “interna” formatasi in materia, secondo cui la gestione di un porto turistico è da qualificare come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. D.M. 31 dicembre 1983, art. un., n. 14), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico (e qui richiama sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, ndr);laddove l’ente locale preferisca gestire direttamente l’approdo, non sono applicabili gli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. e, dunque, non deve essere effettuata alcuna valutazione comparativa», come appunto chiarito dalla giurisprudenza in materia.

Dunque«tanto premesso e considerato,il sottoscritto Giacomo Pascale, nella riferita qualità, ritenuta l’assoluta necessità ed urgenza di riattivare il menzionato approdo turistico, anche in ragione del fatto che la stagione estiva ha già avuto inizio, fermo quanto già stabilito dal G.I.P. e dalle delibere consiliari sopra citate, chiede in via tuzioristica, a codesto Ufficio, di provvedere al rilascio della concessione demaniale marittima delle aree demaniali di cui sopra, nonché la contestuale anticipata occupazione ai sensi dell’art. 38 del Codice della Navigazione, sussistendo con ogni evidenza i motivi di urgenza, anche in ragione del fatto che la stagione estiva ha già avuto inizio, come da documentazione di corredo di seguito specificata, già trasmessa dal geom. Nicola Fiorentino con nota prot. n. 8849/E del 16.07.2024, a seguito dell’incarico conferitogli con determina del III Settore LL. PP. n. 72 del 10.05.2024, ovvero:modello D1; grafico planimetria generale; relazione tecnica illustrativa; File xml Mod. D1 S.I.D. – Modello D5 per anticipata occupazione».

La legge del 2022

«Tale “legge provvedimento” è tuttora valida ed efficace per i casi di gestione diretta e di “internalizzazione” del servizio pubblico (di rilevanza economica), non ricadenti, con ogni evidenza, sotto l’egida della direttiva c.d. Bolkestein 2006/123/ce (in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza) e, dunque, anche per il Comune di Lacco Ameno»

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