lunedì, Gennaio 20, 2025

Legnini ribadisce: «Il palazzo in via Spezieria va abbattuto». E parte la richiesta di accesso agli atti

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Il Commissario ha confermato l’urgenza di provvedere in esecuzione del Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 sollecitando a Giosi Ferrandino l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. La replica degli avvocati della proprietaria di parte del fabbricato per opporsi alla «illegittima attività demolitoria»

Ennesimo capitolo dello scontro sulle demolizioni pubbliche post sisma al Maio. La proprietaria di un locale commerciale e di un’abitazione a via Spezieria/I Traversa Santa Barbara, assistita dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, si è opposta alla demolizione del fabbricato, sostenendo la possibilità di recupero attraverso opportuni interventi. All’ultima comunicazione del 5 agosto avente ad oggetto «“Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici di Via Spezieria – Casamicciola Terme» il Commissario Legnini ha risposto ribadendo la posizione della Struttura commissariale per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017. L’interessata ha a sua volta replicato con una richiesta di accesso agli atti.

Nella nota di riscontro, indirizzata anche al sindaco Giosi Ferrandino, Legnini scrive: «Gentile avvocato, prendo atto della vostra comunicazione contestandone in toto il contenuto per le ragioni già esposte nella mia missiva del 5 agosto 2024. In relazione alla corrispondenza intercorsa con gli avvocati della signora riguardante la demolizione su iniziativa pubblica del fabbricato sito in Via Spezieria nel Comune di Casamicciola Terme richiedo la valutazione sull’opportunità di emanare un’ordinanza sindacale contingibile e urgente previo accertamento dei presupposti di legge. Ciò al fine di non arrestare il programma di demolizione che è in corso di esecuzione». Evidenziando «il carattere di urgenza».

LE SCHEDE AEDES
Al diniego del Commissario, come detto, ha fatto seguito la richiesta di «accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e 3 del d.lgs. n. 195/2005 nonché accesso civico generalizzato (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97)» indirizzata a Legnini e al sindaco.
In premessa si evidenzia: «L’istante è proprietaria in Casamicciola Terme alla via Spezieria/I Traversa Santa Barbara, all’interno di un fabbricato di maggiori dimensioni, di una unità immobiliare, a destinazione commerciale, sita al piano terra, e della unità immobiliare, a destinazione abitativa, sita al piano terra e primo del medesimo fabbricato.

Dello stesso fabbricato e quindi quali confinanti, inoltre, fanno parte anche altre sei unità immobiliari.
In seguito al noto evento sismico del 21 agosto 2017 che ha interessato i territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, le unità immobiliari del fabbricato hanno subito danni che consentono interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime nel pieno rispetto del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola di Ischia-Primo-Stralcio funzionale riguardante il territorio del Comune di Casamicciola Terme (PSAI-Casamicciola Terme) che invece non consente interventi di demolizione e ricostruzione. Tali danni sono stati certificati con le schede Aedes n. 001 e 002 del 01.09.2017. Le unità immobiliari, dunque, non costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Tali unità immobiliari, a tutt’oggi, sono destinatarie di ordinanze di sgombero.
Con nota del 19.7.2022, presentata al Dirigente dello S.U.E. del comune di Casamicciola Terme e successiva integrazione del 24.7.2023, la signora, in qualità di proprietaria delle unità immobiliari individuate al precedente punto sub 1, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria per la definizione dell’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della Legge 47/1985, del 29.09.1986. Ad oggi, l’istanza risulta ancora pendente».

L’INSERIMENTO NEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI
E si arriva al “nodo” demolizione: «In data 28.06.2024, l’istante ha ricevuto dal Commissario alla Ricostruzione di Ischia una lettera avente ad oggetto “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici in via Spezieria-Casamicciola Terme.
Con tale missiva la signora è venuta a conoscenza, per la prima volta, di un progetto che prevede la demolizione dell’aggregato danneggiato dal sisma, individuato nella documentazione progettuale come “blocco 5” e del quale fanno parte le unità immobiliari di cui ella è proprietaria, nonché quelle degli altri proprietari.

Con riscontri notificati a mezzo p.e.c. in data 24.07.2024 e 05.08.2024 (ben noti alla struttura commissariale), la signora ha comunicato di non voler procedere autonomamente alla demolizione delle unità immobiliari di cui è proprietaria e si opposta, fermamente, alla demolizione pubblica.
Ciononostante, il Commissario straordinario per la ricostruzione, in palese violazione delle norme di legge in materia e in palese violazione del Piano Stralcio Assetto idrogeologico e dell’imminente approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania ha invitato in data 13.08.2024 il Comune di Casamicciola, in persona del Sindaco p.t., a valutare l’opportunità di emanare un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente previo accertamento dei presupposti di legge al fine di non arrestare il programma di demolizione in corso di esecuzione».

GLI ATTI RICHIESTI
Di qui la richiesta “oppositoria” di accesso agli atti per fare luce su tutti gli aspetti: «L’istante, anche al fine di meglio tutelare la propria posizione soggettiva, correlata ad interessi giuridicamente rilevanti, innanzi alla competente Autorità Giudiziaria al fine di evitare che le proprie unità immobili vengano illegittimamente demolite, ha legittimazione e titolo, quale proprietaria di immobili oggetto del piano di demolizione pubblico a chiedere ed ottenere copia della seguente documentazione:
A) – Progetto esecutivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023, e verbale di validazione prot. n. 6346I/CS/ISCHIA, con allegati di cui alla determina dirigenziale n. 356 del 10 luglio 2024 ovvero:
B) – verbale del 07 giugno 2024 di cui alla determina dirigenziale n. 356 del 10 luglio 2024, contenente le prescrizioni della Soprintendenza in merito alle modalità di rispristino dei luoghi post demolizione;
C) – componenti del gruppo tecnico di valutazione di cui all’art. 14, comma 8 dell’Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 e relativo atto di costituzione;
D) – progettazione ed esecuzione di rimozione delle macerie, ivi compresi i contratti di appalto con i siti di smaltimento dei rifiuti e connesse autorizzazione di legge;
E) – progetto di demolizione dell’intero aggregato edilizio;
F) – copia di consegna delle missive avente ad oggetto “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici in Via Spezieria-Casamicciola Terme, notificate agli altri proprietari;
G) – richiesta di contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e/o richiesta di delocalizzazione con individuazione dell’immobile di “atterraggio” eventualmente avanzata dagli altri proprietari;
H) – titoli abilitativi edilizi degli immobili di proprietà degli altri proprietari, facenti parte dello aggregato edilizio;
I) – rilievi planimetrici delle unità immobiliari di proprietà degli altri proprietari e della signora».

OBBLIGO DI RISCONTRO
In conclusione si ricorda l’obbligo di dare riscontro alla richiesta nei termini di legge: «Va di seguito ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell’art. 22, comma 2 L. 241/90, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione alla stessa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, come da ultimo ribadito dall’art. 4, comma 6, della L. 4.3.2009, n. 15 (Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche).

Precisa, significativamente il comma 7 della citata disposizione, che la trasparenza deve essere “intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto del principi di buon andamento ed imparzialità”.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo all’istante alla conoscenza degli atti richiesti con l’istanza di accesso poiché, come già anticipato, ella è proprietaria di immobili ubicati nel territorio di Casamicciola Terme interessato dagli eventi sismici del giorno 21.08.2017.

Nella prefata qualità, il suo interesse giuridicamente apprezzabile sta, evidentemente, nella tutela del proprio diritto dominicale che si prospetta leso dall’imminente e illegittima attività demolitoria che vuole porre in essere il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.
Deve, pertanto, essere riconosciuta la legittimazione della richiedente all’ostensione degli atti in quanto titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura azionata dal Commissario straordinario e portatrice di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 DPR n. 352/1992, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la eventuale difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale (in fattispecie simile, T.A.R. L’Aquila (Abruzzo), Sez. I, 05.03.2010, n. 155).
Tutto ciò premesso, l’istante avendovi interesse e titolo, anche ai fini dell’accesso civico generalizzato, così come rappresentata e difesa, invita gli Organi in indirizzo, ciascuno secondo le proprie competenze, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, a rilasciare, entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente, copia degli atti sopra specificati.
Comunica, di essere disponibile a corrispondere eventuali spese di riproduzione ed effettive di ufficio relative alla documentazione richiesta, una volta acquisitane la disponibilità.
Avverte che, in mancanza di positivo riscontro, si rivolgerà all’Autorità Giudiziaria competente anche ai sensi dell’art. 16 della legge n. 86/90, salvo il risarcimento del danno per effetto dell’illegittima condotta omissiva».

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