Dopo la proposta di delibera a firma del consigliere delegato al porto Giovanni De Siano, pubblichiamo quella sottoscritta dal sindaco Giacomo Pascale per la costituzione dell’Azienda Speciale “La Marina di Lacco Ameno” con contestuale approvazione dello schema di Statuto, portata all’attenzione del Consiglio comunale di lunedì. La sostanza non cambia, e nemmeno la forma. L’obiettivo principale resta la gestione diretta del porto turistico.
Il primo cittadino in premessa evidenzia che «l’Amministrazione comunale ha necessità di garantire il corretto e costante espletamento dell’attività amministrativa mediante puntuale espletamento dei servizi pubblici; attesa la necessità di dare continuità alle azioni che l’ente comunale è chiamato a svolgere sul territorio, diversificate per ambiti e per interlocutori esterni; considerata l’opportunità di dare al contempo unitarietà alle attività a farsi, in uno con la necessità di conservare in mano pubblica la direzione e la gestione delle azioni da realizzare, così da privilegiare prioritariamente l’interesse dei cittadini a fronte di eventuali interessi privati di chi per conto dell’ente è via via chiamato a svolgere tali attività o a ricoprire funzioni gestorie in ordine a servizi di rilevante interesse pubblico; atteso che nel corso degli anni per gli enti locali ha assunto sempre maggiore rilevanza la possibilità di gestire i servizi pubblici tramite organismi autonomi in grado di assicurare efficacia, efficienza ed economicità alla gestione medesima».
COSA PREVEDE LA LEGGE
Si dà quindi atto che «l’azienda speciale, come è noto, trova il suo referente normativo nell’art. 114 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 del 2000; tre sono le caratteristiche indicate da tale disposizione: l’azienda speciale gode di personalità giuridica: è iscritta al registro delle imprese; è, altresì, assoggettata al regime fiscale e alla disciplina civile riguardante l’impresa e i rapporti di lavoro dei dipendenti; possiede autonomia patrimoniale rispetto all’amministrazione di appartenenza; è ente strumentale dell’ente locale di riferimento: ciò significa che l’attività dell’azienda speciale è totalmente finalizzata allo scopo (benessere e sviluppo della collettività) dell’ente che l’ha istituita: l’azienda, dunque, nonostante l’ampia autonomia che le è riconosciuta, mantiene il carattere pubblico giustificato dai fini che persegue; l’azienda speciale, dotata di un proprio statuto, gode di autonomia imprenditoriale ed è assoggettata all’osservanza del principio di economicità, di efficienza, di efficacia e di pareggio del bilancio: dunque, l’azienda speciale rimane assoggettata alle norme di diritto pubblico e la negoziazione privatistica in cui è coinvolta è regolata da atti amministrativi, procedure di diritto pubblico e deliberazioni che manifestano la volontà dell’ente locale che l’ha istituita».
Rilevando che «la modalità gestionale dell’istituzione disciplinata dall’art. 114 del D.Lgs. 267/00 prevede che la stessa sia organismo strumentale dell’ente locale, con autonomia meramente gestionale e con ordinamento e funzionamento disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipende; il medesimo art. 114 prevede, quale altra forma di gestione dei servizi pubblici, l’azienda speciale, ente strumentale dotato di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto – per quanto approvato dal consiglio comunale – che deve operare secondo i suddetti criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi».
I VANTAGGI
La delibera pone l’accento sull’aspetto che «la costituzione di un’azienda speciale è idonea a recare indiscutibili vantaggi creando un autonomo centro decisionale e di imputazione giuridica, razionalizzando in via permanente la gestione della stessa e delle attività ad essa connesse, consentendo di potenziare e riqualificare i servizi offerti, attuando obiettivi di importanza rilevante per la comunità locale».
Pascale richiama quindi «gli artt. 56 e 57 dello Statuto comunale che disciplinano la costituzione dell’azienda speciale ed i conseguenti rapporti con il Comune. In particolare, l’Art. 56, intitolato Aziende speciali prevede che: “1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto. 2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi”, mentre l’Art. 57, intitolato Struttura delle aziende speciali, stabilisce che: “1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli. 2. Sono Organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione. 3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. 4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n° 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. 5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. 6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale”».
L’URGENZA
Di conseguenza, «preso atto dell’ineludibile, urgente esigenza di assicurare maggiore efficacia ed efficienza nella gestione di molteplici servizi comunali, quali: Conduzione servizio Scuolabus; Gestione dell’approdo turistico in relazione al rapporto con i clienti, servizi di ormeggio, disormeggio e guardiania, manutenzione ordinaria, vigilanza, sicurezza dell’area portuale; Servizi di mobilità sul territorio anche con utilizzo di veicoli elettrici a basso impatto ambientale; Valutazione delle opportunità di finanziamento pubbliche e private in ordine alle attività sopra riportate e delle necessarie attività economico amministrative per il conseguimento della materiale erogazione dei medesimi; L’Azienda Speciale potrà, altresì, svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle precedentemente descritte e/o comunque, qualunque attività di interesse dell’ente o riconducibile ad esigenze di carattere collettivo, nonché compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale». In ultimo si richiama «l’attività di consulenza svolta in esecuzione delle delibere di Giunta Municipale n. 46 del 07.04.2023 e n. 138 del 14.09.2023 nonché della determina n. 138 del 25.07.2023 del Responsabile del III Settore “Lavori Pubblici”». Considerato che «il Comune determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura di eventuali costi di natura sociale eventualmente imposti all’Azienda».
I COMPITI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dunque propone al Consiglio comunale «Di costituire l’Azienda Speciale “La Marina di Lacco Ameno”, secondo le norme dell’art. 114 del TUEL 267/2000, cui affidare con separati atti corredati di adeguata giustificazione economico-organizzativa la gestione dei servizi in premessa richiamati; Di dare atto che: l’A.S. “Marina di Lacco Ameno” sarà dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie dell’Ente Locale e dallo Statuto dell’A.S.; al Consiglio comunale compete l’indicazione degli indirizzi generali ai quali l’Azienda deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l’assunzione e l’esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare; il controllo sugli Organi dell’Azienda spetta al Consiglio comunale che lo esercita nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dallo Statuto; sono soggetti all’approvazione del Consiglio comunale le delibere aventi ad oggetto: a) Il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale; b) I Bilanci Economici di Previsione Annuale e Pluriennale; c) Il Piano degli indicatori di bilancio; d) Il Bilancio di Esercizio; l’eventuale perdita d’esercizio non dovrà essere oggetto di ripiano ad opera dell’Ente, non configurandosi l’obbligo di cui al comma 1 lett.b dell’art 194 del TU 267/2000; Di approvare lo schema di Statuto dell’Azienda Speciale “La Marina di Lacco Ameno” che ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli, con i relativi Allegati, che uniti alla presente proposta, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; Di conferire all’Azienda quale capitale di dotazione iniziale la somma di euro 30.000,00; Di procedere alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo, delegando a tal fine il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’Ente; Di demandare ai Responsabili dei Settori comunali competenti i provvedimenti consequenziali di rispettiva competenza».