mercoledì, Aprile 9, 2025

L’Hotel Pagoda Lifestyle resterà chiuso, il Tar rigetta la sospensiva

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Fallito il tentativo della Tourist Italia di salvare la stagione turistica. Con due ricorsi e motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti del Comune d’Ischia che ha annullato la SCIA di agibilità del 2023 e respinto quelle del 2024 inibendo l’attività, nonché l’ordinanza di demolizione. Per il collegio il complesso degli abusi merita una valutazione nel merito. Fissata per il 16 aprile la trattazione dell’istanza di accesso al verbale secretato del sopralluogo eseguito il 23 settembre 2024

L’Hotel Pagoda Lifestyle in Via delle Fornaci resterà chiuso. Il Tar ha infatti rigettato l’istanza di sospensiva dei provvedimenti di inibizione dell’attività adottati dal Comune d’Ischia e della successiva ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate nell’ambito della struttura ricettiva. Una mazzata che arriva proprio all’apertura della stagione turistica.

Con ben due ricorsi e motivi aggiunti Gianna Mazzarella, legale rappresentante della Tourist Italia difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Angela Parente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso n. 721: «del provvedimento del 23.1.2025, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Ischia – Servizio 10 SUAP e Demanio, ha disposto che “le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di cui ai prot. nn. 50135/23, 22119/24 e 27248/24 inerenti l’azienda ricettiva alberghiera con annesso bar e ristorante all’insegna Pagoda Lifestyle Hotel …. sono respinte ed archiviate e per l’effetto l’attività è inibita a seguito degli esiti dell’accertamento tecnico eseguito in data 23.9.2024 e successivo provvedimento di inibizione della segnalazione certificata di agibilità del 30.11.2024”».

Ancora, «del verbale del sopralluogo eseguito in data 23.9.2024 i cui esiti – per espressa ammissione dall’Amministrazione resistente nella nota di avvio del procedimento dell’11.11.2024 (che deve intendersi anch’esso impugnato in questa sede) – sarebbero stati trasfusi nel rapporto tecnico del 31.10.2024, di contenuto ignoto alla ricorrente; del provvedimento del 4.2.2025, notificato in pari data, con il quale il Comune di Ischia ha rigettato la richiesta di rilascio del verbale del sopralluogo eseguito in data 23.9.2024 ed il rapporto tecnico del 31.10.2024; nonché per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, C.p.A. al verbale di sopralluogo del 23.9.2024 ed al rapporto tecnico del 31.10.2024 a tutt’oggi illegittimamente non rilasciati alla ricorrente dal Comune di Ischia ed anzi denegati con provvedimento del 4.2.2025, impugnato».

Con il ricorso introduttivo «del provvedimento del 30.11.2024, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Ischia ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità del 30.11.2023, così come integrata con grafici e relazione tecnica acquisiti al protocollo del Comune di Ischia in data 8.1.2024». Nonché del “famoso” verbale secretato di sopralluogo del 23.9.2024, reiterando la pretesa di accesso agli atti.

I motivi aggiunti presentati in data 12 marzo impugnavano invece l’ordinanza n. 29 del 27.2.2025, «con il quale il Comune di Ischia ha intimato la demolizione di opere asseritamente eseguite in assenza di titolo abilitativo in Ischia alla Via delle Fornaci, elencate nella premessa dell’ordinanza». Con ulteriore riferimento al verbale di sopralluogo. Il Comune d’Ischia si è costituito, incaricando della difesa l’avv. Leonardo Mennella.

L’INTERESSE PUBBLICO PREVALE SUL DANNO ECONOMICO

Il collegio della Sesta Sezione presieduto da Angela Fontana, dopo avere prevedibilmente riunito i ricorsi, ha esaminato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti e con l’ordinanza emessa il 2 aprile l’ha respinta. Fissando invece per il 16 aprile la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di accesso agli atti.

Il complesso delle opere abusive elencate nei provvedimenti comunali ha indotto il Tar a ritenere necessario l’esame in sede di trattazione del merito. Nell’ordinanza infatti si spiega: «Ritenuto che, all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che: per costante e condivisa giurisprudenza al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, anche realizzate in tempi diversi, occorre compiere una valutazione complessiva e globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni». Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

OPERE REALIZZATE SU AREA DEMANIALE

In questa fase cautelare viene ritenuta legittima l’azione del Comune: «Il provvedimento di “annullamento” in autotutela della SCIA di agibilità del 30.11.2024 da parte del comune di Ischia appare giustificato alla luce dei complessivi interventi realizzati sull’immobile in questione in assenza del necessario permesso di costruire, trattandosi di interventi che hanno comportato anche opere di sbancamento e aumenti di volumetria e superficie utile e mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, e ciò in assenza anche dell’autorizzazione paesaggistica necessaria essendo l’immobile in questione situato in zona prevista come di Protezione Integrale dal PTP».

E l’ordinanza aggiunge che «diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, inoltre, la graficizzazione nella Dia e nelle Scia in variante, che erano state presentate per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e ammodernamento della struttura, non può servire a legittimare gli interventi realizzati, come di recente ribadito anche dal Consiglio di Stato; né appare adeguatamente smentito da parte ricorrente l’assunto del comune secondo cui alcune opere sono state realizzate in area demaniale in assenza della relativa concessione».

Per il collegio il danno lamentato della mancata apertura dell’hotel passa in secondo piano di fronte alle circostanze evidenziate. L’ordinanza infatti conclude che «quanto al periculum, inoltre, il pregiudizio paventato da parte ricorrente appare comunque recessivo rispetto all’interesse pubblico alla regolarità e sicurezza dei locali in cui vengono svolte le attività in questione».

GLI ABUSI DA DEMOLIRE

Il numero e la natura degli abusi vengono elencati nella ordinanza di demolizione basata sempre sul sopralluogo del 23 settembre 2024 nel corso delle indagini condotte dalla Capitaneria di Porto di Ischia: «Che da un raffronto dei grafici della concessione edilizia in sanatoria n. 45/92 e dall’aut. edilizia n. 2748191 rispetto a quelli del PdCS n. 86/2019, tra le porzioni dichiarate “di remota realizzazione” si rilevano varie porzioni di fabbrica aggiunti abusivamente in ampliamento all’originaria sagoma, non sanati né con la Conc. Ed. in sanatoria n. 45/92 e né con il PdCS n. 86/2019, nello specifico trattasi di n. 4 wc, n. 2 camere ed un ripostiglio al piano terra aventi una superficie lorda di mq 82 circa, mentre al piano primo si rilevano ulteriori opere abusive, occupanti una superficie utile di mq. 20 (“camera 64”) e una superficie accessoria (terrazzi) di mq. 88;

Che al piano seminterrato si rileva l’abusiva trasformazione ed ampliamento della originaria “cisterna” di mq. 66 (rappresentata nell’Agibilità del 30.07.2015) in un locale autonomamente utilizzabile, impegnante una sup. complessiva di mq. 116 circa. Il predetto ambiente abusivo poi è stato ulteriormente trasformato in “cucina” con la SCIA prot. n. 20220/2018;

Che al piano terra, l’originario “piano fondazioni” rappresentato nei grafici di cui all’Agibilità del 2015, è stato perimetrato con setti, sbancato ed annesso in ampliamento alla struttura principale in assenza di titolo, trasformandolo in un ambiente autonomamente utilizzabile di mq. 225 circa, prima della presentazione della DIA prot. n. 34078/2015 e di tutte le successive SCIA. Il predetto ambiente abusivo è stato poi trasformato in “area relax e spa”;

Tali locali venivano realizzati ab origine in assenza di titoli abilitativi, in assenza di Autorizzazione Paesaggistica ed in violazione delle norme per le costruzioni in zona sismica, per i quali non vi è alcun titolo sanante, né sono state sanate con il PdC in sanatoria n. 86/2019».

Autore

  • Gaetano Di Meglio

    Marito di Agata e papà di Martina, Valeria, Domenico ed Enzo, sono nato e vivo ad Ischia. Credo nella libertà degli uomini di poter essere liberi da ogni bisogno e necessità. Credo nel valore del giornalismo come espressione di libertà e difesa dei più deboli. Sono preconcetto contro ogni forma di potere. Ah, sono il direttore del giornale 😉

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