VACANZE PAGATE DI TASCA PROPRIA. «Assorbente rispetto ad ogni altra questione era, in ogni caso, la circostanza che il Ferrandino aveva regolarmente pagato di tasca propria le vacanze presso il Valentino Grand Hotel Village sito in Marina di Castellaneta dove aveva soggiornato con la propria famiglia sia nell’anno 2014 che nell’anno 2015, vacanze che aveva prenotato per il tramite di Antonello D’Abundo conosciuto come titolare della agenzia di viaggi Yes Viaggi ed al quale già in passato si era rivolto…»
PAOLO MOSE’ | Per la seconda volta il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza cautelare che era stata emessa dal gip agli arresti domiciliari nei confronti di Giovangiuseppe Ferrandino e Antonello D’Abundo. E rimarcando, dopo la pronuncia parziale di annullamento della Suprema Corte di Cassazione, che non sussistono le condizioni in ordine al reato concussorio. E mettendo sulla graticola la credibilità dell’albergatore Ciro Castiglione, che con la sua denuncia aveva innescato l’indagine. In una breve ricostruzione dei fatti, le indagini si soffermano sul pagamento di alcune vacanze in una località turistica della Puglia, fatto dal maresciallo della Capitaneria Ferrandino che l’accusa riferisce fosse frutto di un particolare piacere, alla luce delle attività di indagini che la Procura e la Capitaneria svolgevano a quel tempo su diverse strutture ricettive di Forio. E tra queste, quelle di proprietà facenti capo alle società del Castiglione. Alla luce di queste dichiarazioni venne emessa una ordinanza cautelare che coinvolse entrambi gli indagati. I quali, sin dall’interrogatorio di garanzia, si erano dichiarati estranei e pronti a dimostrare che quelle vacanze erano state pagate e che le prove erano custodite nel computer sequestrato al Ferrandino. Lo stesso D’Abundo riferiva che con la sua agenzia di viaggi si era prodigato a trovare una sistemazione al Ferrandino e che stessa attività l’aveva svolta nei confronti di altri sottufficiali e ufficiali della Capitaneria e di altri organi di polizia.
Al riesame furono portate dai difensori del Ferrandino, gli avvocati Bruno Molinaro e Luigi Tuccillo, e per D’Abundo Stefano Pettorino e Gianluca Maria Migliaccio, tutta una serie di elementi che dimostravano i passaggi del pagamento delle vacanze. E ciò si rilevava dalle comunicazioni che si interscambiavano il Ferrandino e il D’Abundo, che riguardavano anche le modalità di pagamento. Il riesame annullò con una serie di considerazioni anche di ordine investigativo, evidenziando che le dichiarazioni del Castiglione non trovavano riscontro, ordinando l’immediata liberazione. A fronte di questa decisione la Procura propose ricorso alla Suprema Corte allo scopo di difendere l’imputazione di concussione e soprattutto per salvaguardare la posizione del Castiglione, che avrebbe potuto essere risucchiato nella stessa indagine. I giudici di legittimità ritennero corretta la valutazione in ordine alla impostazione accusatoria come aveva già riferito il riesame, ma ritenevano che la motivazione in ordine alle esigenze cautelari era carente ed era necessario una più approfondita verifica su questo aspetto. E dopo la camera di consiglio e al quarantacinquesimo giorno dall’udienza, ha depositato le due ordinanze per Ferrandino e D’Abundo.
LA PRENOTAZIONE TRAMITE D’ABUNDO
Per quanto riguarda la prima posizione, il collegio scrive: «Il ricorrente ha affermato che detto soggiorno era stato prenotato per il tramite di Antonello D’Abundo, conosciuto come titolare dell’agenzia di viaggi “Yes Viaggi” ed al quale già in passato si era rivolto al fine di ottenere un trattamento economico più vantaggioso per colleghi o amici che avevano intenzione di soggiornare ad Ischia. Anche il pagamento della seconda vacanza era avvenuto in contanti. Il Ferrandino, sul punto, ha specificato che le modalità di prenotazione e conclusione dei contratti avrebbero potuto essere rinvenute nello spazio di archiviazione della memoria dell’Iphone sequestratogli all’atto della perquisizione operata dalla pg. Dai contenuti digitali del predetto dispositivo sarebbe stato possibile rilevare una corrispondenza di sms per la prenotazione e di e-mail di conferma della conclusione dell’accordo sulla casella di posta sulla quale il D’Abundo aveva inviato il voucher intestato a Nicolaus Tour – importante tour operator della Puglia – cui il D’Abundo stesso gli aveva riferito di essersi rivolto per la vacanza prenotata nel 2014. Per entrambi i soggiorni era stato concordato l’importo di circa 2.000 euro, rispetto al quale aveva chiesto al D’Abundo di poter provvedere al relativo pagamento mediante bonifico. Quest’ultimo, tuttavia, gli aveva rappresentato che, per poter ottenere lo sconto, avrebbe dovuto pagare in denaro contante. Dovendo egli stesso occuparsi della prenotazione e di ogni altro adempimento consequenziale».
Quelle banconote vennero tutte fotografate e le immagini custodite nel computer sequestrato. E nella circostanza il Ferrandino faceva delle dichiarazioni che il riesame ha richiamato: «Non aveva mai neanche immaginato che il D’Abundo si fosse affidato al Castiglione per la prenotazione e l’organizzazione dei soggiorni-vacanza. Il Ferrandino, dunque, si dichiarava assolutamente ignaro dell’intervento del Castiglione, avendo prenotato le proprie vacanze avvalendosi del D’Abundo, al quale aveva corrisposto le somme richieste in entrambe le occasioni».
SPIEGAZIONI PLAUSIBILI
Questo è un aspetto fondamentale, su cui il collegio difensivo ha lavorato con determinazione al fine di far emergere gli aspetti di estraneità in ordine alle accuse: «In buona sostanza, la documentazione estrapolata dalla difesa, e già ampiamente illustrata nel corso del precedente giudizio di riesame, ha confermato la linea difensiva seguita dall’indagato sin dall’interrogatorio di garanzia. Appare, infatti, incontrovertibile che il Ferrandino si sia indirizzato al D’Abundo; ugualmente incontrovertibile è che tra il D’Abundo e il Ferrandino sia intercorsa una corrispondenza informatica in cui si discorre, esplicitamente, di acconti, di modalità di pagamento del saldo e gli importi da versare per i pacchetti turistici di cui è giudizio; corrispondenza che non avrebbe alcun senso se, come denunciato, i soggiorni fossero stati frutto di un’illecita dazione del Castiglione».
E questo è un punto fermo ed importante. L’altro elemento su cui si sono soffermati i giudici, è sulla scelta del contante: «Anche la spiegazione del pagamento in contanti offerta dal prevenuto appare assolutamente plausibile – come purtroppo accade nella prassi allorquando si intende eludere il Fisco – posto che la maggiore convenienza dello sconto praticato è documentata dallo scambio di sms ed e-mail, a decorrere dall’8.4.15, tra il Ferrandino e il D’Abundo e tra il Ferrandino e la segretaria di Gentile Vincenzo, direttore del complesso turistico “Nova Vardinia” del quale fa parte il Valentino Villane di Castellaneta Marina, dimostrativi dell’acquisizione dei preventivi, tutti di importo superiore al prezzo che il D’Abundo aveva spuntato alla quale era, poi, seguita la scelta di affidarsi a quest’ultimo».
LA SECONDA VACANZA
E parte la prima sottolineatura nei confronti dell’albergatore foriano: «Peraltro, nessuna, neanche embrionale contabilità è stata dal Castiglione prodotta per quanto concerne il secondo soggiorno del Ferrandino, nonostante si fosse riservato di consegnarla e nonostante sia stato sollecitato in tal senso dalla polizia giudiziaria».
Ed ancora: «Non si rinviene, inoltre, alcun bonifico della Mareando srl che comprovi il passaggio di denaro alla Nicolaus Tour che sulla scorta del voucher si dichiara società che ha provveduto a prenotare e pagare il soggiorno ed a cui è intestata la fattura. In ogni caso, pur ammettendo che l’acquisto del pacchetto sia effettivamente riferibile alla Mareando Tour, società con cui il Castiglione e, per esso la Cast Hotel, aveva rapporti di dare-avere (anche se ciò vale solo per il primo soggiorno in quanto il Castiglione non ha mai prodotto i conteggi della Mareando relativi all’anno 2015) l’importo corrisposto sia stato detratto dal bonifico effettuato dalla prima società in favore della Cast Hotel, tutto ciò non contraddice la bontà della prospettazione difensiva, congruamente dimostrata, secondo cui è stato il Ferrandino a versare, brevi manu, il denaro richiesto dal D’Abundo per l’acquisto del pacchetto turistico».
L’altra vacanza è al centro di un approfondimento degli stessi giudici, che ricordano che «quanto al secondo soggiorno, ugualmente sono emersi contatti tra il Ferrandino e il predetto dott. Gentile, nonché acquisizioni di preventivi (mail del 29.4.15, del 30.4.14 e dell’1.5.14 con cui, in particolare, venivano ottenuto dalla moglie dell’indagato un preventivo pari ad euro 2.407), all’esito delle quali attività l’indagato optava nuovamente per l’intermediazione del D’Abundo (messaggi del 4 e del 6.5.15) per acquistare un nuovo pacchetto-vacanza per l’estate 2015». E a questo punto il riesame svolge una seconda osservazione nei confronti del denunciante o potenziale parte offesa: «Inoltre, come si è già specificato, il Castiglione non forniva, né nell’immediatezza, né successivamente, copia dei conteggi dare-avere tra la Cast Hotel e la Mareando Tour asseritamente pronti per l’ultima decade del mese di gennaio o per la prima del mese successivo. In definitiva, il Ferrandino ha da sempre sostenuto di essersi affidato al solo D’Abundo, sapendo, unicamente, che quest’ultimo si era rivolto a tale “Gigione”, personaggio che lo stesso (circostanza confermata dallo stesso D’Abundo in sede di interrogatorio di garanzia) diceva essere un suo amico che lavorava all’interno del villaggio turistico il Valentino e tramite il quale era riuscito ad ottenere le agevolazioni». E di seguito il tribunale riporta le comunicazioni che erano intercorse tra il D’Abundo e il Ferrandino in ordine alla prenotazione delle vacanze, del possibile sconto che avrebbe potuto ottenere e come avveniva il pagamento.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Nella ricostruzione fatta dal riesame si pongono alcuni interrogativi che si basano molto su quanto ha riferito nella fase delle indagini il Castiglione e che da quanto da lui riferito si evidenziano una serie di incongruenze che avrebbero dovuto indurre il magistrato inquirente a richiamarlo per ascoltarlo a chiarimento: «La precisa confluenza della versione dei fatti fornita dai due indagati nell’immediatezza, la qualità del materiale dimostrativo estrapolato dai supporti informatici, la inferenza logica e fattuale delle circostanze narrate e le perplessità, innanzi evidenziate, in ordine alla documentazione posta a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Castiglione, inducono alla conclusione che quanto dichiarato da quest’ultimo in ordine alla dazione di cui è giudizio non sia veritiero, nonostante gli elementi documentali con i quali si è inteso riscontrare il suo racconto (in particolare, la contabilizzazione della fatturazione del soggiorno del giugno 2014 con le modalità indicate in denuncia, rispetto alla quale, peraltro, il fax depositato in sede di interrogatorio di garanzia dal Ferrandino riporta un costo complessivo del soggiorno, comprensivo anche della cosiddetta tessera club, pari ad euro 2.407, importo ben diverso da quello registrato dal Castiglione), posto che il punto fondamentale della questione, si ripete, è la verifica di chi abbia provveduto a fornire la provvista utilizzata per l’acquisto in argomento, verifica che smentisce il narrato del denunciante. Ed invero la pubblica accusa, a fronte delle prove documentali addotte dalla difesa, non avendo ritenuto opportuno esaminare il Castiglione al fine di chiarire ulteriormente i contorni della vicenda, si è limitata a produrre documentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quella già in atti».
Un breve passaggio in ordine alla conversazione registrata, su cui il tribunale del riesame dichiara che non inficia in ordine a quanto emerso nel pagamento delle vacanze e che non sono state al centro di alcuna discussione. E chiude definitivamente, per adesso, ogni altro tipo di valutazione: «Decidendo in sede di giudizio di rinvio – conseguente all’annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione dell’ordinanza emessa da questo tribunale in data 22.4.16 con cui veniva annullata l’ordinanza emessa dal gip Fede in data 4.4.16 applicativa nei confronti di Ferrandino Giovangiuseppe e D’Abundo Antonello, della misura cautelare degli arresti domiciliari – annulla la gravata ordinanza».