Purtroppo, le conferme aumentano giorno dopo giorno, anno dopo anno. Come un condanna ingiusta a cui sono sottoposti cittadini, istituzioni ed enti. Una sorta di lettera scarlatta che non è la “A”, bensì la “C”: dove ci sono i politici casamicciolesi in mezzo, beh, aspettatevi lo spreco, l’incapacità gestionale e la figuraccia a portata di male.
Il nucleo è sempre lo stesso: quello che si lega all’ex vicesindaco e che, all’EVI, ha saputo pensare al posto di lavoro e alla promozione personale. E, questo modo di amministrare male (vi evitiamo la lista degli esempi ci basta dirvi pensate ai bagni sul porto…), produce o ispira – forse è più giusto usare questo verbo – il ricorso al TAR dell’Evi contro il CISI.
Un ricorso che costa agli isolani due incarichi ai legali, costi legali vari e contributi unificati: un piccolo sperpero voluto dal uno dei componenti del collegio dei sindaci dell’Evi. Quale? Quello che piaceva a Ghirelli con spinta e nomina in quota casamicciolese.
Il fatto
L’Evi porta il CISI dinanzi TAR e chiede l’annullamento (senza nessuna di richiesta di sospensiva né di cautelare, già questo basta a capire l’efficacia del ricorso) della delibera numero 8 del 2021 per la Verifica degli equilibri di bilancio 2021-2023. Una delibera che, per risparmiare decise di eliminare gli oneri a carico dei comuni e di far funzionare il consorzio che è in liquidazione e con una sola dipendente. Dopo un anno, circa, quasi fuori termine, quelli dell’EVI (nel frattempo c’è stata la staffetta tra Ghirelli e Condurro) temono che per effetto della delibera gli oneri sarebbero stati a carico dell’EVI e, invece, di trovare una soluzione politica si è pensato bene di attivare il procedimento giudiziario a spese dei contribuenti. E, per evitare il turpiloquio, evitiamo di commentare la circostanza che l’EVI adduce nei motivi del ricorso. Secondo l’EVI, infatti, la delibera non gli era stata notificata. Tutto ancora più assurdo!
L’assurdo.
Come vi abbiamo già spiegato, il CISI è il consorzio gestito dai sindaci dell’Isola e l’EVI, invece, è la sua partecipata e controllate. I due soggetti, entrambi in liquidazione, vengono gestiti da un liquidatore nominato dai sindaci. Ed è folle pensare che la partecipata porti dinanzi al TAR la controllante! Ci sarebbe a invocare, subito, il danno erariale! Una questione politica, legata ad una delibera dei sindaci che i nominati dai sindaci stessi che ora è oggetto di un ricorso al TAR! Solo a Casamicciola possono pensare e fare cose del genere! Una roba alla Silvitelli e compagni! Ma perché è assurdo? Perché è tutto nelle mani dei sindaci. In pratica, Enzo Ferrandino, maggiore azionista dell’EVI insieme agli altri sindaci, ricorre al TAR contro una decisione assunta da Enzo Ferrandino, maggiore azionista del CISI insieme agli altri sindaci!
La Delibera da annullare
DELIBERA n. 8 del 26.08.2021. Oggetto: “Verifica degli equilibri di bilancio 2021-2023″ (art. 193 – C.4° – del D.Lgs 18.08.2000 N°267). Il Responsabile finanziario premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; preso atto che: con delibera dell’Assemblea n. 9 de 5.07.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto (Conto Consuntivo) dell’esercizio finanziario 2020; con deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 05.07.2021, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; preso atto di quanto disposto dall’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, il quale prevede che ” …. comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”; attese le risultanze dei riscontri disposti per quanto attiene la situazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione assembleare n. 8 del 05/.07.2021; verificato pertanto che: l’esame delle movimentazioni contabili e delle scritture riferite alle singole partite sia della gestione di competenza che dei residui, così come iscritte nel bilancio per la gestione dell’esercizio finanziario 2021/2023 non presentano condizioni perché vengano adottati provvedimenti di integrazione o di riequilibrio per la struttura di bilancio; ritenuto quindi di formalizzare le proprie decisioni in tal senso; visto l’art. 193 del D.Lvo 18 agosto 2000n. 267; visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”; visto il D.Lgs 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014; acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile Servizio economico- finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; propone di deliberare dare atto che: è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi correlata alla verifica in ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; non si riscontrano situazioni di squilibrio né l’esistenza di debiti fuori bilancio; non si dà luogo pertanto all’adozione di provvedimenti di riequilibrio, mantenendosi le medesime condizioni originariamente previste all’atto dell’approvazione del bilancio 2021/2023; 2) di dare atto, quindi, del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 10/08/2014 n. 126°, in materia di “salvaguardia degli equilibri di bilancio”. Il Responsabile Finanziario Rag. Salvatore Marino.
Il Liquidatore Unico del Consorzio CISI in Liquidazione: Vista la sua stessa proposta del Responsabile Finanziario del consorzio; Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione propedutica all’approvazione da parte del competente organo assembleare; Visto il D.lgs 267/00 Acquisito il parere del Responsabile finanziario del Consorzio; DELIBERA di approvare la proposta così come formulata dal Responsabile finanziario del CISI Rag. Salvatore Marino; di disporne la trasmissione all’Organo di revisione al fine di acquisirne il prescritto parere; -di disporne a seguito della acquisizione del parere dell’organo di revisione, la trasmissione al Presidente p.t. della Assemblea del CISI per l’esame e l’approvazione; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza. F.to Il Liquidatore Unico del Consorzio Cisi Avv. Raffaele Montuori