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Lottizzazione abusiva, inizia il processo per gli abusi della Siena

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Giovedì 6 Marzo 2025, dinanzi al giudice togato della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, la dott.ssa Carla Bianco, inizierà il processo per gli abusi del Parcheggio della Siena. Una fase nuova, completamente diversa, che vede coinvolto la maxi opera all’ingresso di Ischia Ponte e, soprattutto, con tutte le carte scoperte. Il processo, che sarà celebrato a Ischia, dovrà giudicare dal punto di vista penale tutto quello di cui vi abbiamo già più riportato. Nel mentre il contradditorio amministrativo attende l’appello del Consiglio di Stato dopo la conferma dell’illegittimità di alcuni atti processi dagli uffici di Via Iasolino, l’aspetto penale procede spedito e si avvia in una fase di confronto tra la pubblica accusa che ha concluso le indagini, gli imputati e le persone offese che, è molto probabile, saranno anche la parti civili.

Il Pubblico Ministero Giulio Vanacore, responsabile del fascicolo, concluse le indagini preliminari ha firmato il decreto di citazione che sarà oggetto dell’udienza predibattimentale in programma, appunto, il 6 marzo 2025.

Il tribunale dovrà decidere sulla responsabilità penale di Generoso Santaroni, legale rappresentante della incorporata “San Nicola” S.p.a. (società proprietaria del fondo in questione in data antecedente al 28.12.2010) nonché di amministratore della incorporante “La Turistica Villa Miramare” S.p.a. (società proprietaria del fondo in questione a partire dal 28.12.2010) ed infine di committente dei lavori; Giuseppe Mattera progettista e direttore dei lavori; Gaetano Grasso, Silvano Arcamone e Franco Fermo quali dirigenti del comune di Ischia responsabili per diversi casi.

Il Decreto di Citazione identifica le persone offese nel Comune di Ischia difenso dall’Avv. Bruno Molinaro, Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (già ministero dell’Ambiente); Città Metropolitana di Napoli; Regione Campania; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; Agenzia del demanio Direzione Territoriale per la Campania; Legambiente Campania O.N.L.U.S. e l’associazione NOEZ.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

Il primo capo di imputazione, quello che vede coinvolti tutti e 5 gli imputati è relativo alla lottizzazione abusiva. E’ sicuramente questa l’accusa più grave di questo processo che, giusto per dare una dimensione tangibile al lettore, è quella che potrebbe portare alla confisca totale del bene.

Santaroni, Mattera, Grasso, Arcamone e Fermo devono rispondere dell’accusa per il reato p. e p. dagli artt. 81 co. 2, 110 c.p. e 44 lett. C), in relazione all’art. 30 del d.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra dì loro, nell’esecuzione del medesimo disegno criminoso, nelle seguenti rispettive qualità. Santaroni Generoso in qualità di committente dei lavori e Mattera Giuseppe, in qualità di progettista e direttore dei lavori, eseguiti sulla scorta di titoli illegittimi sottoscrivevano le S.C.LA. meglio descritte al successivo capo con le elencate dichiarazioni mendaci, altresì dichiarando le opere a compiersi quali “accessorie” ad opera principale (Hotel Miramare), quest’ultima peraltro non legittima sotto il profilo urbanistico, nonché progettando opere dichiarandole ‘interrate’ in luogo dì ‘semi­ interrate’ visibili.

Arcamone Silvano, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ischia alla data del rilascio dell’illegittimo Permesso di costruire 38/2010, nonché firmatario dello stesso; Fermo Francesco, in qualità di Responsabile del I settore Area Tecnica del Comune di Ischia, cofirmatario dell’illegittimo Permesso di costruire 38/2010, nonché in qualità di Responsabile Servizio Unico Edilizia alla data del primo riscontro, datato 20.12.2013, dell’inizio tardivo dei lavori, iniziati ben oltre la decorrenza dei termini consentiti dalla legge per l’avvio dei lavori di cui al Permesso di costruire 38/2010, senza dunque sospendere i medesimi; Grasso Gaetano, in qualità di Responsabile Tecnico, firmatario dell’illegittima Autorizzazione Paesaggistica 01/2010”

L’ACCUSA

“Procedevano alla lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio di un’area privata di mq 7.000,00, sita in Ischia (NA), prospiciente alla Via Pontano sui terreni distinti con particelle n. 1, 260, 190, 192, 195 e 196 (indicate nel P.d.C. e nella Denuncia al Genio Civile), ad oggi individuata catastalmente al Foglio 11, Particelle 1, 192, 196, 374 (particella di terreno derivato dalla soppressione della ex 190*), 440, 441 (particella di terreno derivato dalla soppressione della ex 195), dunque con soppressione e costituzione dì nuove particelle propedeutiche alla più agevole realizzazione dell’opera e senza giusta preventiva comunicazione all’Ente comunale”.

IL CAPO DI IMPUTAZIONE

“In particolare – si legge nel capo di imputazione -, la trasformazione della predetta area, con conseguente aggravio urbanistico, veniva realizzata determinando un’utilizzazione del suolo non compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e, comunque, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di una mastodontica struttura semi-interrata (ancora da ultimare, con cantiere in corso), da adibire a parcheggio, sala polifunzionale e relativi spazi pertinenziali esterni, denominata “La Siena”, opera servente al più ampio complesso edilizio a vocazione turistica ‘Hotel Miramare e Castello, per volume complessivo pari a 28.130,00 mc. circa. L’opera edificanda era realizzata a mezzo dì illegittima trasformazione del suolo ab origine agricolo (vigneto) ed in assenza della qualità di “opera pubblica” (in quanto mancante di delibera del consiglio comunale, di evidenza pubblica, nonché di contratto stipulato tra l’amministrazione comunale ed il privato), in area sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, dichiarata di notevole interesse pubblico sin dal 1952 (già con Decreto ministeriale del 9 settembre 1952, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497), tutela consolidata dal D.L.G.S. 08.02.1999 con approvazione del Piano Territoriale Paesistico per l’Isola d’Ischia, redatto ai sensi dell’art. 1 – bis della legge 8 agosto 1985 n. 431”.

DIVIETO ASSOLUTO DI NUOVE EDIFICAZIONI

L’accusa poi chiarisce: “Detto piano costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Nella predetta zona (cfr., in particolare, art. 11 del P.T.P.) è previsto il divieto assoluto di nuove edificazioni, nonché qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, l’alterazione dell’andamento naturale del terreno, con la possibilità di ottenere una concessione ad edificare solo nel caso di istanti che rivestano la qualità di ‘proprietari coltivatori diretti’ e solo per strutture votate al miglior utilizzo del terreno agricolo. La predetta area si presentava inoltre senza carico urbanistico ab origine, in quanto trattavasi di ‘vigneto’, dunque con terreno adibito ad uso agricolo alla data di dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 9 settembre 1952). In tale area, dunque, erano possibili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, nonché piccoli ampliamenti di opere esistenti di natura rurale, non contemplando in assoluto la realizzazione di nuove costruzioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) d.P.R. 380/2001, quale invece quella in edificazione”.

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO INCOMPATIBILE

“L’opera descritta ha realizzato, dunque, un’utilizzazione del suolo incompatibile con le previsioni dei descritti strumenti urbanistici vigenti, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso privato, costituito da un imponente parcheggio, una sala polifunzionale e numerosi spazi pertinenziali scoperti, con conseguente stravolgimento dell’assetto del territorio, aumento esponenziale del carico urbanistico, trattandosi di parcheggio destinato ad ospitare numerosissimi posti auto e di ambienti volti ad ospitare altrettanti avventori, e vulnus alla tutela ambientale e paesaggistica (trattandosi tra l’altro di volumi non interrati, in quanto visibili dall’intorno e dalla Via Pontano, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese di Ischia), determinando una trasformazione dell’originario fondo agricolo, trasmutato in area edificata, in spregio di quanto prescritto sull’arca dal legislatore urbanistico, allo scopo di profitto privato”.

OPERA PRIVATA

“L’opera, quindi, si presentava sin dal rilascio del P.d.C. come opera privata, senza dichiarazione di pubblico interesse (cfr. art. 14 T.U. edilizia D.P.R. ‘.380/2001), senza sottoscrizione di atto di sottomissione, senza approvazione di Consiglio comunale, configurandosi quindi come nuova opera privata con speculazione imprenditoriale (cfr. anche TAR Campania Sentenza in data 06.06.2014)”.

PERMESSO DI COSTRUIRE NON RILASCIABILE

“Il predetto – conclude il primo capo di accusa – permesso di costruire e la predetta autorizzazione paesaggistica, rilasciati dai responsabili comunali, Grasso, Arcamone e Fermo ciascuno per la propria competenza, non poteva esser adottato per patente violazione con la normativa urbanistica comunale e paesaggistica, in quanto, sotto il primo profilo, la zona si appalesava ‘bianca’, ex art. 9 d.p.r. 380/2001, e dunque senza possibilità di edificare ‘nuova opera’, e, sotto il secondo profilo, ‘a protezione integrale’, con gli stringenti limiti ed esclusioni sopra rammentati. Ed invece, Grasso, Arcamone e Fermo adottavano l’autorizzazione paesaggistica 01/2010 ed il permesso dì costruire 38/2010 a beneficio dì soggetto privato, per la realizzazione di un’opera privata a destinazione turistico­ recettiva, senza evidenza pubblica, in patente violazione degli strumenti urbanistici, dichiarando stessa come ‘accessoria’ ad opera principale (Hotel Miramare), quest’ultima comunque non legittima sotto il profilo edilizio (in considerazione delle ingiunzioni a demolire in atti e delle richieste di sanatoria ancora inevase al momento del rilascio), nonché con l’approvazione di un progetto per opere falsamente definite ‘interrate’, trattandosi, invece, di opere “semi interrate”, visibili dall’intorno e dalla pubblica via Pontano sul fronte Nord lato mare, sin dalla presentazione del progetto, autorizzando, pertanto, il committente privato a procedere ad una sostanziale trasformazione dell’orografia originaria del sito. urbanisticamente non consentita per la stessa natura privata dell’opera, in area a vincolo paesaggistico con protezione integrale, nonché in zona urbanistica “bianca”, ove non è consentita “nuova opera””.

2 – continua

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