martedì, Agosto 27, 2024

Muro al Vatoliere, Dionigi chiede aiuto all’avv. Barbieri. L’annoso contenzioso mette nei guai il Comune di Barano

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Per la costruzione della strada vennero a più riprese occupate senza titolo porzioni di un fondo privato e realizzato un muro di sostegno. Alla fine la Corte d’Appello ha condannato l’Ente alla restituzione del suolo ai proprietari e al ripristino dello stato dei luoghi. Ora ci si affida al legale per valutare la possibilità di una “acquisizione sanante”

Una occupazione illegittima di un terreno privato risalente ad oltre vent’anni fa, nel corso della realizzazione di una strada al Vatoliere, costringe ora il Comune di Barano a cercare una soluzione più “indolore” possibile per districarsi dal complesso contenzioso in cui è invischiato. E per farlo ha conferito l’incarico di consulenza stragiudiziale all’avv.Alessandro Barbieri per l’acquisizione di un parere pro veritate sull’applicabilità dell’“acquisizione sanante” in base all’art. 142 bis del Testo unico espropri. Si tratta in sostanza di una procedura espropriativa “eccezionale” che in questi casi consente di acquisire il bene immobile al patrimonio comunale, corrispondendo al proprietario un indennizzo.

Come si evince dalla determina adottata dal responsabile del Settore Legale dott. Luigi Mattera, il contenzioso tra il Comune e Aniello e Teresa Di Scala per quella “occupazione sine titulo” ha preso le mosse anni e anni fa. L’Ente, nel corso della costruzione della strada al Vatoliere, aveva occupato dapprima 120mq di terreno. E già nel 2001 era stato condannato dal Tribunale di Napoli al pagamento del risarcimento dei danni. Fatto sta che successivamente erano stati occupati ulteriori mq 120 del fondo, «per ampliare la sede stradale realizzando un muro di sostegno».

I Di Scala a questo punto citavano il Comune «chiedendo dichiararsi l’occupazione sine titulo di quest’ulteriore occupazione, con condanna del Comune al rilascio nonché al pagamento di una indennità di occupazione a partire dall’anno 2001 ed in via subordinata, ove fosse stata accertata la accessione invertita, condannarsi il Comune al risarcimento del danno nonché dichiararsi l’obbligo del Comune a demolire il muro e ricostruirlo in conformità alle prescrizioni tecniche nonché a realizzare una rampa di accesso al fondo dalla sede stradale».

PARERE PRO VERITATE

Il contenzioso è proseguito negli anni con diverse decisioni che davano ragione a una parte o all’altra. Si arrivava così alla sentenza del 2018 della Sezione distaccata di Ischia che condannava il Comune a corrispondere ai proprietari del fondo una indennità per occupazione appropriativa. Una sentenza che non soddisfaceva i Di Scala, che difesi all’avv. Giuseppe Di Meglio la impugnavano chiedendo il rilascio dei 128,8 mq del fondo, il conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese della PA. e il risarcimento del danno subito per tutta la durata dell’occupazione. In caso contrario, il risarcimento per la definitiva perdita del bene e comunque che il muro di sostegno venisse demolito e ricostruito nel rispetto della normativa antisismica e del Piano Paesistico con realizzazione della rampa di accesso.

La sentenza della Corte di Appello è arrivata solo a febbraio scorso, accogliendo in parte l’impugnazione. Per l’Ente oggi amministrato da Dionigi Gaudioso comunque una mazzata, essendo stato condannato «alla restituzione in favore della parte appellante del suindicato suolo di proprietà di questa ultima e di cui in citazione, già occupato dal medesimo Comune e al ripristino dello status quo ante». Sta di fatto che ripristinare lo stato dei luoghi in presenza del muro di sostegno realizzato mette appunto l’Ente in serie difficoltà. Di qui il ricorso tuttora pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza di appello.

L’Amministrazione però, proprio di fronte alle criticità di questo contenzioso, cerca ora di intraprendere una strada più favorevole, appunto l’acquisizione sanante prevista dall’art. 42 bis Tues. La valutazione e verifica di tale possibilità viene ora affidata all’avv. Barbieri. In caso di parere favorevole, lo stesso legale avrà il compito«di affiancare l’Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, conseguenti e collegati e nell’espletamento necessari alla definizione della procedura». Per evitare ulteriori errori e conseguenti contenziosi e spese.

Procedura complicata

«… affiancare l’Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, conseguenti e collegati e nell’espletamento necessari alla definizione della procedura»

[sibwp_form id=1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos