La disciplina della NASpI, laddove prevede che la durata massima delle prestazioni non possa eccedere la metà delle settimane di contribuzione, comporta, per i lavoratori stagionali, una sensibile penalizzazione rispetto alla situazione previgente.
Per porre rimedio a tale problematica Federalberghi ha posto in essere un’intensa attività di lobbying a tutti i livelli istituzionali. Tra le iniziative realizzate al riguardo si ricorda la stipula, il 30 aprile 2015, di un avviso comune con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (cfr. nostra circolare n. 89 del 2015) con il quale si invitavano Governo e Parlamento alla sollecita individuazione di una soluzione.
Accogliendo le richieste di Federalberghi, l’articolo 42, comma 4, del decreto n. 148 prevede che “con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata viene disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi”.
L’impegno di Federalberghi e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ha prodotto un risultato positivo.
c.s.