giovedì, Novembre 28, 2024

Non si scava fino al 25 ottobre. Il TAR blocca solo una parte dei lavori: quelli che possono inquinare la falda

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Uno a zero per gli albergatori. Uno a zero per chi non vuole il nuovo parcheggio all’ingresso di San Ciro. Uno a zero per i cittadini. Chi perde, ad oggi, è l’amministrazione del comune di Ischia che, oggi, si trova con una bomba tra le mani e che si disinnesca molto difficilmente. Fino al 25 ottobre al cantiere del parcheggio di Via Alfredo De Luca (ex Jolly) si potranno solo effettuare lavori che non prevedano scavi e perforazioni. Il cuore del provvedimento monocratico del Tribunale Amministrativo è questo: «Ritenuto che alla produzione del danno, dedotto in termini di rischio di inquinamento o pregiudizio per la falda idrotermale, può ovviarsi ordinandosi all’Amministrazione comunale ed all’impresa affidataria di astenersi – sino alla data di celebrazione della camera di consiglio di discussione collegiale dell’istanza cautelare – dalla esecuzione di lavori implicanti scavi e perforazioni che possano incidere sulla falda stessa».

Prima di leggere il dispositivo del tribunale è opportuno fare un focus sulla gestione temporale dell’appalto nato sotto una cattiva stella. Dopo un lungo procedimento dinanzi al tribunale, l’attuale ATI aggiudicataria dell’appalto si vede riconosciuta i diritti dal consiglio di stato. Nel frattempo, però, i tempi del progetto e del finanziamento corrono e, ad inizio anno, l’ente erogatore dei danari scrive al comune di Ischia per conoscere l’avanzamento dei lavori. Una fitta corrispondenza, sollecitata anche dalle ficcanti denunce dell’allora consigliere comunale di Ischia, Carmine Bernardo, che coinvolge Ministero e ANAC porta all’ultimo atto chiarificatore: “o entro il 31 dicembre finite i lavori o restituite i danari”. I termini della vicenda che spingono l’amministrazione di Enzo Ferrandino ad accelerare sul pedale del crono programma sono questi. O si completa l’opera o niente! Nel frattempo, tra varianti e variazioni, tra progetti esecutivi ancora poco chiari, o almeno, poco illustrati il calendario segna la data del 28 settembre senza che un solo buco sia stato ancora perforato e, prima del 25 ottobre, nulla sarà fatto almeno in quanto a scavi e perforazioni.

 

IL DECRETO DEL TRIBUNALE

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, ha pronunciato il presente decreto sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2017, proposto da: Società Sogdim S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Raimondo Nocerino e Andrea Torino, Contro  Comune di Ischia, Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Regione Campania, non costituiti in giudizio;  nei confronti di Ati Costruzioni Santoro S.r.l. – Fiam S.r.l. – Dega S.r.l., non costituiti in giudizio.

Il Presidente Salvatore Veneziano si è espresso nel merito:

  1. Della deliberazione di G.M. n. 62 del 22.05.2017 (all. 14), con cui il Comune di Ischia ha, tra l’altro, i) approvato il progetto definitivo presentato, in sede di gara, dall’ATI Costruzioni Santoro s.r.l. – Fiam s.r.l. – Dega s.r.l. per la realizzazione “del parcheggio pluriplano in via A. De Luca (ex parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne”; ii) approvato il progetto esecutivo del medesimo intervento sub i);
  2. Del verbale di validazione (del progetto esecutivo) datato 03.05.2017, a firma del Responsabile Unico del procedimento (all. 15);
  3. Per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 25 del 23.01.2014, richiamata dall’atto gravato sub 1);
  4. Per quanto di ragione della deliberazione di G. C. n. 218 del 16/09/2010 (all. 16), richiamata dall’atto gravato sub 1), con cui la Giunta Comunale Comune di Ischia, tra l’altro, ha dato mandato all’UTC di: i) di stralciare un primo lotto funzionale dal Progetto Preliminare “del parcheggio pluriplano in via A. De Luca (ex parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne”; ii) predisporre la conseguente procedura di gara; iii) richiedere al Ministero dell’Interno la rimodulazione di un finanziamento per la realizzazione dell’intervento;
  5. Per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 456 del 26.04.2011, richiamata dall’atto gravato sub 1), di indizione della gara ex art. 83 d.lgs. 163/2006;
  6. Per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 1097 del 10.10.2011, richiamata nell’atto gravato sub 1, di approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’impresa Larefin s.r.l;
  7. Per quanto di ragione, della deliberazione di G.C. n. 36 del 03.05.2012 (all. 17), richiamata nell’atto gravato sub 1, di approvazione del progetto definitivo dell’appalto in favore dell’impresa Larefin s.r.l;
  8. Per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 25 del 23.01.2014, richiamata nell’atto gravato sub 1, di aggiudicazione dell’appalto in favore di ATI Costruzioni Santoro s.r.l. – Fiam s.r.l. – Dega s.r.l.;
  9. Per quanto di ragione, della nota prot. 7784 del 29.11.2016 (all. 18), con cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Napoli ha reso parere favorevole in merito ai lavori per “la realizzazione del parcheggio interrato nonché sistemazione aree esterne”, adottando comunque “vincolanti e subordinate prescrizioni”;
  10. Per quanto di ragione, della documentazione – laddove integrante atto/provvedimento amministrativo e, dunque, esercizio di potestà pubblicistiche – trasmessa alla Soprintendenza, ad opera del Comune di Ischia, in data 04.12.2015 ed assunta al prot. dell’Amministrazione tutoria 21962 del 07.12.2015: documentazione richiamata nell’atto gravato sub 9);
  11. Per quanto di ragione, del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al verbale n. 56 del 24.09.2015 (all. 19) richiamato nell’atto gravato sub 9);
  12. Per quanto di ragione, della proposta favorevole a firma del Responsabile dell’Ufficio per il Paesaggio, Arch. Silvano Arcamone e della relazione tecnica illustrativa degli accertamenti (all. 20) circa il giudizio di conformità richiamato nell’atto gravato sub 9);
  13. Per quanto di ragione, delle note della Soprintendenza prot. 26723 del 05.12.2015 (nota in realtà inesistente) e n. 7250 dell’08.06.2012, richiamate nell’atto gravato sub 9);
  14. Per quanto di ragione, dell’autorizzazione paesaggistica n. 47 del 22.09.2016 (all. 21), ad oggetto “richiesta di permesso di costruire prot. n. 129/LL.PP. del 17.09.2015, relativo all’intervento previsto dall’Amministrazione Comunale di Ischia per i Lavori di realizzazione del parcheggio”;
  15. Per quanto di ragione, della richiesta di permesso di costruzione n. 129/LL.PP. del 17.09.2015 (all.22), a firma del responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Ischia e della relazione istruttoria del Responsabile del Paesaggio del 03.12.2015, richiamate nell’atto impugnato sub 14);
  16. Per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 792/2011, nonché delle delibere di G.M. nn. 287 del 31.10.2017 e 117 del 19.10.2011;
  17. Per quanto di ragione, della autorizzazione paesaggistica n. 17 dell’11.10.2015 (ove mai esistente, ma non lo è), “giusto parere della Soprintendenza dei BB.AA. di Napoli prot. 026723 pervenuto akl protocollo generale di questo Comune in data 09.12.2015, al n. 30026”, richiamata nella “relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica” del 03.12.2015, a firma dell’Arch. Silvano Arcamone;
  18. Per quanto di ragione, della nota prot. 37285 del 22.12.2016, con cui il Responsabile del Sevizio n. 8 – Pianificazione Paesaggistica – del Comune di Ischia trasmette, tra gli altri, al Responsabile LL.PP. e SUE Ing. Francesco Fermo “autorizzazione paesaggistica n. 47/2016 a seguito del parere della soprintendenza n. 7784 del 29.11.2016”, nonché della “rettificata” autorizzazione paesaggistica n. 47 del 22.09.2016 e nota prot. 37279 del 22.12.2016 a firma del Responsabile del Paesaggio, recante integrazione dell’autorizzazione n. 47 del 22.09.2016 (all. 23);
  19. Per quanto di ragione, della nota prot. 25529 del 02.10.2015 (all. 24) di richiesta all’aggiudicatario (?), ad opera del Comune di Ischia, del progetto definitivo dell’intervento “per la richiesta del relativo parere paesaggistico”;
  20. Per quanto di ragione, del verbale della Commissione Locale del Paesaggio del 24.09.2015, con cui si rende parere favorevole sul progetto, con prescrizioni, nonché del verbale congiunto del 09.03.2015;
  21. Del silenzio assenso ove mai formatosi sull’istanza di auto permesso di costruzione prot. 129/LL.PP. Per quanto di ragione, della deliberazione di G.M. n. 21/2011.

Vista la nota prot. 2017.0624275 del 22.9.2017, con la quale la Regione Campania ipotizza l’eventualità di pregiudizi alla falda idrotermale;

Ritenuto che alla produzione del danno, dedotto in termini di rischio di inquinamento o pregiudizio per la falda idrotermale, può ovviarsi ordinandosi all’Amm.ne comunale ed all’impresa affidataria di astenersi – sino alla data di celebrazione della camera di consiglio di discussione collegiale dell’istanza cautelare – dalla esecuzione di lavori implicanti scavi e perforazioni che possano incidere sulla falda stessa;

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 ottobre 2017.»

 

 

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