Una nuova richiesta di pagamento, omessi pagamenti a partire dal 2006 arrivano al comune di Casamicciola Terme per tramite AMCa. L’Ente si oppone
Una tegola datata 16 ottobre ma che ha radici lontane. Lo scorso ottobre alprot.n.9675 è stato notificato all’Ente ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale, presentato dalla Provincia di Napoli rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Di Falco e Giuseppe Cristiano;
Per le somme dovute a titolo di TEFA per le annualità 2006 -2007 -2008-2009-2010 -2011 – per un totale di € 834.818,44 di cui € 772.365,78 per sorta capitale ed € 62.456,66 per interessi ;
Fino al 2013 la riscossione dei tributi era affidata alla Società Amca che quindi avrebbe dovuto riversare la quota TEFA alla Provincia di Napoli. Nel merito sono state richieste delucidazioni ai competenti Uffici comunali ed alla Società AMCA circa le pretese vantate dall’Amministrazione Provinciale di Napoli. E solo l’11 novembre scorso ad un mese dalla richiesta provinciale l’Ing.Grasso da notizia circa le risultanze prodotte dall’ Amministratore della società partecipata A.M.Ca. srl. In realtà l’11 novembre al suo rientro la segretaria Vuosi da Contezza delle risultanze prodotte da Grasso.
Secondo gli esperti comunali le somme da corrispondere alla Provincia di Napoli a titolo di TEFA ammonterebbero a complessivi € 485.571,96 in luogo dei richiesti € 772.365,78. Pertanto il comune ravvisa la necessità di opporsi al Decreto Ingiuntivo in argomento in quanto le somme effettivamente incassate negli anni di riferimento risultano inferiori a quelle accertate in fase di predisposizione dei ruoli. A seguire le vicende comunali sarà l’avvocato Antonio Iacono che si costituirà nel giudizio per opporsi al Decreto Ingiuntivo acquisito al protocollo generale n.9675 del 16.10.2014 emanato dal Tribunale di Napoli su istanza della Provincia di Napoli rappresentata e difesa dagli Aldo Di Falco e Giuseppe Cristiano.
Tributo Provinciale TEFA per la tutela, protezione ed igiene dell’ambiente entrato in vigore nel’92 era stato abolito nel 2006 e poi è stato ripristinato soltanto con il D.Lgs. 4/2008 entrato in vigore nel 2008.
Questo tributo riscosso come percentuale di TARSU o TIA “è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa”.
L’importo dovuto al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e la Tefa siano un tutto indistinguibile per il solo fatto di essere esatte attraverso il medesimo documento, e cioè la bolletta emessa dal gestore del servizio. Un importo dovuto dovuto al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che poi avrebbe dovuto girarlo alla Provincia Intanto resta la realtà inconfutabile che i cittadini pagavano le tasse ma l’azienda non fa altrettanto girando le somme dovute agli enti competenti.
Va altresì rilevato che sul problema sono seguiti contenziosi e discussioni giurisprudenziali con opposti pareri del Ministero delle Finanze e degli enti locali. Oggi un valido ausilio viene fornito da un Parere della Corte dei Conti (Sez. Regionale per il Piemonte, Parere 17/2009), e dalle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Latina (n. 324/1/10, n. 267/1/10, n. 260/1/10) che confermano come il ripristino della norma comporta la sua inapplicabilità per “inesistenza giuridica” nel periodo immediatamente precedente ovvero a partire dal momento della precedente abolizione.
Quindi, la soppressione del tributo provinciale ha operato fino all’anno 2008 sia in regime di Tarsu che in regime di TIA e la sua applicazione, in quel periodo, appare vessatoria per i contribuenti.
Ora la provincia chiede il conto e la percentuale dovutale per il contributo richiesto.