Gaetano Di Meglio | Gli abusi dei parenti del presidente del consiglio comunale di Lacco Ameno, Dante De Luise, hanno ricevuto un’altra mazzata dal TAR. L’ultima della serie che, in effetti, complicata ancora di più tutta la vicenda e segna un’altra pagina contro il Comune di Lacco Ameno, contro la Regione e contro la Soprintendenza di Napoli. Al centro della vicenda il palazzo storico Ciannelli, le azioni di vicini di casa Ciannelli, appunto, e Rocchi, e il non agire del Comune di Lacco Ameno e delle altre amministrazioni. La vicenda politica è chiara e assodata: Pascale deve trovare il modo di sanare tutto onde evitare di andarsene a casa con un’altra sfiducia. Ma restiamo sull’aspetto giudiziario perché la sentenza di ieri, 19 aprile, segna un capitolo importante.
LA STORIA E LE DATE
Caterina Ciannelli, proprietaria della maggiore consistenza del Palazzo Ciannelli espone che dal luglio 2015 aveva denunciato al Comune di Lacco Ameno, alla Regione Campania e alla Soprintendenza la realizzazione da parte dei Rocchi di una serie di opere edilizie abusive. La Regione Campania il 22 settembre 2015 sollecitava il Comune di Lacco Ameno ad intervenire. La Sovrintendenza, con nota del 27 novembre 2015, chiedeva al comune di Lacco Ameno e al comando dei Carabinieri di Casamicciola Terme di eseguire le necessarie verifiche. Di fronte all’inerzia degli organi competenti, la ricorrente, il 26 febbraio 2016, reiterava la diffida a provvedere.
A seguito della verifica del 2 marzo 2016, il comune di Lacco Ameno adottava l’ordinanza di demolizione del 29 marzo 2016 e avverso tale ordinanza, i Rocchi proponevano ricorso al Tar. Tale sentenza veniva parzialmente riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6748 del 1 agosto 2022, ha annullato l’ordinanza di demolizione n. 2 del 29 marzo 2016 “nella parte in cui coincide nell’oggetto con l’istanza di condono presentata in data 01.04.1986”.
A seguito di accesso la Ciannelli evidenziava ulteriori abusi mai accertati e pertanto non contemplati nella citata ordinanza di demolizione.
Con ulteriore diffida inviata il 6 ottobre 2017, la Ciannelli chiedeva al comune di Lacco Ameno, alla Regione Campania e alla Soprintendenza l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 29 marzo 2016; la riscossione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro; l’accertamento e la repressione degli ulteriori abusi edilizi commessi dai controinteressati; la verifica della osservanza delle norme disciplinanti l’attività edilizia in zona sismica.
Stante l’inerzia delle amministrazioni, la ricorrente proponeva ricorso al Tar che veniva accolto con sentenza n. 1976/2019 e per la cui esecuzione veniva successivamente nominato apposito commissario ad acta. Nelle more, la domanda di condono presentata dai controinteressati veniva rigettata con provvedimento del 3 settembre 2019 dal comune di Lacco Ameno, con parere negativo reso dalla Soprintendenza in seno alla Conferenza di Servizi: provvedimento di rigetto che è stato impugnato dai controinteressati con ricorso straordinario al Capo dello Stato ma che non risulta sospeso in via cautelare.
Successivamente, il comune di Lacco Ameno, adottava due ulteriori ordinanze di demolizione n. 8 e n. 9 del 2020.
A questo punto, nel racconto dei fatti, è necessario inserire un fattore decisamente importante, ovvero l’elezione di Dante De Luise al Comune di Lacco Ameno nelle famose elezioni del 20 settembre 2020 al primo turno e nel ballottaggio del 4 ottobre 2020.
A seguito di tali eventi, con sentenza n. 6194/2022, questa sezione – a cui il commissario ad acta (nominato per dare esecuzione della sentenza n. 1976/2019) aveva chiesto chiarimenti in ordine a se e come procedere – ha ritenuto che l’attività del commissario ad acta non potesse continuare. Nel corso di tali vicende è deceduto il controinteressato Renzo Rocchi, succedendo nei sui interessi i figli oltre alla moglie, individuati quali controinteressati nel presente giudizio.
LA DIFFIDA DEL 2022 ACCOLTA DA TAR: 8 PUNTI CONTRO I ROCCHI
In considerazione del mutato quadro fattuale e giuridico, la Ciannelli, il 18 novembre 2022, diffidava il comune di Lacco Ameno, Regione e la Soprintendenza a adottare tutti gli atti di propria competenza, e, in particolare, chiedeva che provvedessero all’adozione dei doverosi provvedimenti sanzionatori e ripristinatori: ovvero
01 con riferimento all’intero piano secondo – oggetto di domanda di condono prot. 3075/1986 rigettata con provvedimento del 03.09.2019 ad opera del comune di Lacco Ameno con espresso parere negativo reso dalla Soprintendenza – abusivamente realizzato dai sig.ri Rocchi e Calise;
02 con riferimento alla ristrutturazione abusiva del piano primo realizzata, in assenza dei necessari titoli edilizi, paesaggistici e calcoli strutturali
03 all’adozione di nuova ordinanza di demolizione per tutte le opere declinate alla successiva lett. d);
04 all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 2/2016 con specifico riferimento alla demolizione delle seguenti opere e anche con riferimento al pagamento della somma di € 20.000,00
05 dell’ordinanza di demolizione n. 9/2020 con la quale si è ingiunta la demolizione di “Una maggiore superficie coperta”
06 dell’ordinanza di demolizione n. 8/2020
07 a porre in essere ogni attività, ai sensi del combinato disposto della L.R.C. 9/1983 e del relativo Regolamento di attuazione n. 4/2010 (artt. 1, 6, 7 ed 8), tesa alla vigilanza, al controllo ed alla repressione sulle opere abusivamente realizzate ai fini della prevenzione del rischio sismico in ragione sia dell’omesso deposito dei calcoli al Genio Civile sia gli eventi sismici che hanno colpito il territorio di Lacco Ameno in data 21.08.2017;
08 alla trasmissione, ai sensi dell’art. 10 L.R.C. 10/2004, al Presidente della Giunta Regionale delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti di inottemperanza, nonché di tutti gli atti ed accertamenti eseguiti dal Comune ai sensi del D.P.R. 380/2001 afferenti la proprietà sopra individuata;
La ricorrente, rimarcando che tale suo ultimo atto di diffida non ha avuto riscontro alcuno, propone, ex artt. 31 e 117 c.p.a., il ricorso in esame con cui chiede che questo Tar accerti e dichiari l’illegittimità dell’inerzia serbata agli enti intimati e l’obbligo di provvedere degli stessi sulle sue richieste.
LE ACCUSE A COMUNE, REGIONE E SOPRINTENZA
In particolare, la Ciannelli mette in evidenza che:
1) il comune di Lacco Ameno è venuto meno al suo generale obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizio e al suo obbligo di dar corso ai provvedimenti repressivi già emessi, dovendo l’ente locale curare il seguito amministrativo e l’esecuzione dei propri provvedimenti ed essendo tenuto a verificare la sussistenza di abusi edilizi denunciati;
2) la regione Campania, pur diffidata a verificare la corretta esecuzione della procedura repressiva, ha omesso di esercitare i suoi poteri sostitutivi in materia ed ha violato i suoi obblighi di vigilanza e di controllo con riferimento alla disciplina volta alla prevenzione del rischio sismico;
3) la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia non ha esercitato i poteri di repressione delle opere edilizie abusive in area soggetta a vincolo in ragione di quanto previsto all’art. 27 Testo Unico Edilizia;
La DIFESA DEL COMUNE
Si è costituito in giudizio il comune di Lacco Ameno, depositando documentazione ed eccependo che al momento l’istanza del ricorrente non sarebbe scrutinabile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e che, comunque, per come posta l’istanza del privato la stessa sarebbe già stata soddisfatta dall’ente con i precedenti provvedimenti.
LA DIFESA DELLA CONTRO INTERESSATA
Si è costituita in giudizio la controinteressata instando per la reiezione del ricorso. In particolare, la controinteressata evidenzia che l’ordinanza di demolizione n. 9 del 2020 è stata impugnata davanti a questo Tar (r.g. n.469 del 2021) e sarà discussa all’udienza del 12 aprile 2023 e che contro il diniego di sanatoria è pendente ricorso straordinario al Capo dello Stato; si richiama poi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6748 del 2022 e al contenuto della relazione del consulente incaricato dalla direzione regionale nonché alla sentenza di questo Tar n. 6194 del 2022, evidenziando che sarebbe necessaria una rivalutazione complessiva e che il comune, atteso il recente avvio degli incarichi professionali occorrenti, starebbe procedendo alla corretta valutazione dell’istanza di condono.
IL RICORSO E’ FONDATO: ECCO L’ULTIMA MAZZATA DEL TAR
La ricorrente è, dunque, titolare di un interesse giuridicamente rilevante che la legittima a compulsare l’esercizio dei poteri accertativi e repressivi da parte delle amministrazioni competenti e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.
CHIAREZZA SUL CONSIGLIO DI STATO – Si evidenzia, poi, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 6748 del 2022 ha annullato “l’ordinanza di demolizione n. 2/2016 del 29.3.2016 nella parte in cui coincide nell’oggetto con l’istanza di condono presentata in data 01.04.1986” e che ha fatto comunque “salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione di rinnovazione dell’atto di demolizione alla luce del sopravvenuto rigetto del condono” e che questo Tar, con sentenza n. 6194 del 2022, ha ritenuto che l’attività del commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio r.g. 3696/2018 per dare esecuzione della sentenza n. 1917/2018, non potesse continuare, avendo rilevato che “l’effetto indiretto della combinazione “annullamento dell’ordinanza di demolizione del 2016/ reiezione della istanza di condono/ esistenza di provvedimenti sanzionatori di ulteriori abusi” non può essere contestato, nel senso che l’immobile alla luce di queste sopravvenienze finisce per trovarsi in una situazione di non conformità alla normativa urbanistico-edilizia diversa e più grave e radicale rispetto a quella implicata e presupposta dall’atto di diffida che ha dato origine alla presente controversia e dalla sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio. Di qui la conclusione che, da un lato, la situazione sulla cui base è stato dichiarato l’obbligo di provvedere da parte della sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio è ormai completamente mutata in modo non compatibile con la prosecuzione della esecuzione da parte del commissario e, dall’altro, che anche i compiti delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di sua competenza – sono mutati in corrispondenza della necessità di riconsiderare alla luce delle sopravvenienze la situazione dell’immobile dei controinteressati e la sua sorte”.
Il comune di Lacco Ameno, invero, oltre ad aver adottato in relazione all’immobile in questione l’ordinanza di demolizione n. 2 del 29 marzo 2016, poi annullata dal Consiglio di Stato nei termini sopra richiamati, ha respinto la domanda di condono presentata dai controinteressati (prot. 3075/1986) con provvedimento del 3 settembre 2019, provvedimento che non risulta sospeso in via cautelare, e ha adottato due successive ordinanze di demolizione relative ad ulteriori abusi (ord. n. 8 e n. 9 del 2020), che ugualmente non risultano sospese.
Tanto premesso, si rileva che il comune di Lacco Ameno non ha dato alcuna risposta alla diffida della ricorrente del 18 novembre 2022 e che è rimasto illegittimamente inerte, non curando il seguito amministrativo relativo alla vicenda dell’immobile Calise – Rocchi, come emergente dal complesso degli atti e delle sentenze soprarichiamate, e ciò in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico sulla base dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e di quanto previsto dalla normativa di settore in materia di vigilanza sull’attività edilizia, accertamento e repressione degli abusi. Illegittima, poi, è l’inerzia della Regione Campania, non risultando che abbia svolto concrete verifiche sul rispetto della disciplina in materia antisismica né che si sia attivata per l’esercizio dei poteri sostitutivi. E anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli è rimasta inerte omettendo di esercitare il proprio potere di tutela delle aree soggette a vincolo.
Il ricorso, quindi, in tale parte è da ritenersi fondato, essendo venute meno le amministrazioni intimate all’obbligo di provvedere espressamente sulla istanza/diffida della ricorrente.
90 giorni per adempiere, poi un altro commissario prefettizio
Nei limiti e termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato alle amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza e salve le opportune iniziative per un’azione coordinata di esse, di provvedere sulla istanza/diffida presentata dalla ricorrente in data 18 novembre 2022 ponendo in essere le attività necessarie e adottando espressi provvedimenti, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine sopraindicato, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Provveditore Regionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia, Basilicata, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, il quale, su istanza dell’interessata, provvederà nei successivi sessanta giorni.