mercoledì, Febbraio 5, 2025

Otto mesi ad Antonio Di Costanzo

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Dopo la sentenza di condanna il baranese è stato ristretto agli arresti domiciliari

Antonio Di Costanzo è stato condannato a otto mesi di reclusione con rito abbreviato. Il giudice che lo ha giudicato con rito per direttissima ne ha disposto gli arresti domiciliari. Un processo che si è sviluppato in due fasi. Nella prima si è proceduto alla convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo e della Stazione di Barano sabato scorso. Uno dei militari ha ripercorso le fasi delle indagini e la decisione di procedere alla perquisizione dell’abitazione, che ha dato esito negativo. E poi quella successiva nei confronti di tale G.T., proprietario di una baracca ubicata in località porto di Ischia, dove sono state rinvenute le sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro e le relative attrezzature, ritenute parte integrante dell’attività illecita. Il teste ha spiegato altresì che il Di Costanzo era sottoposto a particolare monitoraggio anche grazie a precedenti specifici, per essere stato coinvolto in un’altra operazione risalente a diversi anni fa.

Il pubblico ministero di udienza ne ha chiesto la convalida, accolta dal tribunale e si è passati al processo. Ed è stato a questo punto che la difesa ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato. Giudicando l’imputato sulla base degli atti depositati dalla procura della Repubblica. Il pubblico ministero nella requisitoria a spiegare le ragioni di una richiesta di condanna sulla base degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria e basata, allo stato degli atti, sull’applicazione del V comma della legge sugli stupefacenti. Alla luce della circostanza che non è emerso in modo chiaro e lampante che la sostanza fosse esclusivamente legata ad un’attività di spaccio.

La ricostruzione della difesa è andata nella stessa direzione con una conclusione diversa rispetto alla condanna. Spiegando che il quantitativo modestissimo era stato acquistato e conservato per uso personale. E concludendo con una richiesta di assoluzione e in via del tutto subordinata minimo della pena con l’applicazione del V comma dell’art. 73 DPR 309/90.

 

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