Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la questione del parcheggio di Via Delle Terme nella proprietà di Raffaela Patalano (candidata non eletta alle elezioni comunali del 2017 con Enzo Ferrandino). Anche se quell’area da anni non è più adibita alla sosta, i giudici di legittimità hanno rilevato la permanenza dell’interesse risarcitorio. A impugnare innanzi al Tar la decisione del Comune per l’utilizzo temporaneo del fondo della Patalano(nel corso dei lavori che interessarono all’epoca il parcheggio ex Jolly) erano stati alcuni residenti limitrofi: Masia, Savastano, Bidoli e Volo. Lamentando l’esecuzione di opere abusive e la violazione delle norme sulla sicurezza. Quel parcheggio sotto le loro finestre oltretutto causava non pochi disagi. E il Tar, dopo un iter prolungato dalla pandemia, nel 2021 aveva accolto i ricorsi. Di qui l’appello della Patalano, difesa dall’avv. Carmine Bernardo. Ma i giudici di legittimità lo hanno respinto ritenendolo infondato. In sostanza bocciando una seconda volta anche l’operato del Comune.
IL TAR DISPOSE UNA VERIFICA
Nella sentenza si riassume la vicenda: «L’appellante è proprietaria di un appezzamento di terreno di circa mq 135, per il quale la Commissione Parcheggi del Comune di Ischia, con nota del 28 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole per l’utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2018, come area di sosta per le autovetture, ai sensi delle delibere di G.M. n. 96 del 26 ottobre 2007, n. 60 del 17 aprile 2009 e n. 332 del 27 dicembre 2009. La signora Patalano espone chela richiesta di autorizzazione è stata informalmente sollecitata dal Comune di Ischia, in quanto l’unico parcheggio pubblico della zona, c.d. parcheggio Jolly, nel 2018 è stato interessato da lavori di ristrutturazione e rifacimento che ne hanno impedito la pubblica fruizione.
L’interessata soggiunge che, oltre al parcheggio pubblico, nella zona vi è solo un parcheggio aperto ai cittadini, ma di proprietà e gestito dai privati, assolutamente insufficiente per soddisfare la richiesta di parcheggio nella zona centralissima di Ischia e che il piccolissimo terreno di sua proprietà è confinante con il parcheggio gestito dalla soc. IschiaPark, alla quale società è stata, poi, affidata, nell’anno 2018, anche la gestione come parcheggio della detta area». I ricorrenti al Tar «sono proprietari di quattro appartamenti facenti parte di un immobile sito in Ischia, via delle Terme, confinante con la proprietà Patalano Raffaela, costituita quest’ultima da un fondo, con ingresso da via delle Terme, ricadente in zona A1 del PRG vigente in Ischia e zona RUA del PTP».
Prima di pronunciarsi il Tar, nel 2019, aveva disposto una verificazione, incaricando il verificatore di rispondere ai seguenti quesiti:«quale sia l’esatta situazione dei luoghi con riferimento alla natura, alle dimensioni e alle altre caratteristiche strutturali e funzionali dei manufatti indicati nei provvedimenti gravati;quale sia l’esatta natura delle opere effettuate, avuto riguardo al momento della relativa progettazione e realizzazione, nonché alle eventuali preesistenze e in particolare se e in che misura risulta innalzato il piano di calpestio; se e in che quantità risultano operati interventi su alberi e aree a verde; le caratteristiche dei muretti laterali;quale sia l’esatta destinazione d’uso dell’area e i suoi eventuali mutamenti;se le opere in questione sono riconducibili o meno nel novero delle opere di manutenzione ordinaria;se le attività realizzate hanno comportato una modifica sostanziale dell’assetto territoriale del luogo e dell’utilizzazione dell’area, descrivendo il verificatore, anche a mezzo di apposita documentazione, quale sia l’impatto paesaggistico dei manufatti in questione».
La sentenza di accoglimenti dei ricorsi riuniti accertava «l’illegittimità della nota del Comune diIschiadel 19 febbraio 2018 nonché del provvedimento autorizzatorio del 28 dicembre 2017 e del presupposto verbale del 21 dicembre 2017».
L’INTERESSE DEI RICORRENTI
L’appello era fondato su più motivi. Innanzitutto il Tar non avrebbe in alcun modo «individuato un interesse da parte dei ricorrenti alla presentazione del ricorso, ma si sarebbe limitato unicamente ad accertare che i ricorrenti sono proprietari di un immobile confinante.I ricorrenti non avrebbero in alcun modo evidenziato, né il Tar nella sentenza impugnato avrebbe rilevato, come un’autorizzazione ad un utilizzo temporaneo di un suolo di soli mq 135, come area di sosta autoveicoli, possa incidere in via immediata e diretta sulla sfera giuridica dei ricorrenti originari».
Qui il collegio della Sesta Sezione evidenzia che sebbene l’Adunanza Plenaria abbia affermato che «la vicinitas di per sé non è idonea ad attestare anche l’esistenza dell’interesse al ricorso», nel caso specifico «la sussistenza delle condizioni soggettive dell’azione è stata accertata con l’ordinanza del Tar per la Campania, Sezione Sesta, del 10 gennaio 2019, che, in proposito, ha così statuito:“Risulta comprovato, per quanto in atti del presente giudizio, che i ricorrenti sono proprietari di immobili su di un suolo confinante con quello di proprietà Patalano, essendo poi irrilevanti ai fini della loro legittimazione e interesse ad agire le (in ipotesi) presunte difformità delle proprietà dei ricorrenti rispetto ai titoli edilizi, rilevanti se del caso in altro ambito e contesto. In ogni caso, appare fuor di dubbio, nella specie, l’esistenza di collegamento con l’area oggetto dell’intervento edilizio contestato, che può ritenersi sussistente per tutti coloro che facciano parte di un determinato insediamento abitativo”».
Quella decisione specifica sulla questione avrebbe dovuto essere impugnata, mentre in assenza di ricorso «detta statuizione è passata in giudicato e non può più essere messa in discussione». I giudici affrontano poi un’altra questione, specificando «che, pur avendo il provvedimento autorizzatorio del 28 dicembre 2017 cessato la propria efficacia il 31 dicembre 2018, non può essere dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del manifestato interesse risarcitorio». Che tuttora permane.
LE FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
Altra “lamentela” della Patalano era che quella sentenza avrebbe completamente ignorato il lavoro del verificatore, battendo sulla destinazione temporanea a parcheggio e sull’interesse pubblico: «La decisione del Tar sarebbe incentrata sulla considerazione che le opere realizzate erano funzionali ad una nuova destinazione d’uso dell’area per la quale vi era la necessità del permesso di costruire e da qui la illegittimità dei provvedimenti annullati, ma il Tar non avrebbe in alcun modo considerato che il cambio di destinazione d’uso della piccolissima area della Patalano è stato solo temporaneo e limitato all’anno 2018, come peraltro richiesto dal Comune stesso per far fronte alle esigenze di parcheggio a seguito della impossibilità di utilizzo del parcheggio pubblico.
La giurisprudenza formatasi in merito all’art. 14 del T.U. avrebbe chiarito che la nozione di interesse pubblico comprende anche gli edifici privati destinati alla realizzazione di finalità di carattere generale a servizio della collettività, come ad esempio economici, culturali, sociali e così via. In presenza di aree disponibili in zona ove la richiesta di parcheggio è altissima, il Comune avrebbe previsto di utilizzare aree senza manufatti per la sosta delle auto, così attuando, anche se con molto anticipo, la disposizione dell’art. 23 quater del T.U. edilizia ed anche la disposizione di cui all’art.14 del citato T.U.
L’utilizzo dell’area sarebbe stato circoscritto e limitato nel tempo necessario per completare i lavori al parcheggio pubblico cosiddetto “Jolly”, mentre il Tar, nella sentenza impugnata, non avrebbe in alcun modo valutato tale circostanza, ritenendo erroneamente che vi fosse stato un cambio di destinazione d’uso definitivo del terreno quando, invece, il diverso uso sarebbe stato brevissimo e limitato all’anno 2018 e dopo questo breve arco temporaneo l’area non sarebbe stata più utilizzata per la sosta delle auto ritornando alla sua destinazione d’uso originaria». Ancora, si contestava la tesi che l’intervento fosse soggetto alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, «quale titolo autonomo non conseguibile a sanatoria». Evidenziando che «nel caso di specie, l’intervento realizzato sarebbe stato solo di tipo manutentivo, di risanamento e pulizia di una piccolissima area incolta con la presenza di vegetazione infestante».
LE CONCLUSIONI DEL VERIFICATORE
Anche queste censure sono state respinte dal collegio. Innanzitutto proprio nelle conclusioni del verificatore «sono individuabili affermazioni che non coincidono con la prospettazione della signora Patalano». La sentenza riporta infatti le risposte ai diversi quesiti: «Al quesito n. 1, “l’attuale configurazione dell’area in oggetto nulla rileva sull’uso della stessa, presentandosi libera e priva di strutture tali da poter ipotizzare funzioni se non quella di annessione per l’ampliamento dell’adiacente area parcheggio Ischia Park…”;al quesito n. 2, “alla luce della manifestata intenzione di utilizzare l’area come parcheggio e della relativa autorizzazione concessa, appare evidente la predisposizione degli interventi a tale scopo mirati:
eliminazione della preesistente recinzione in comune con l’area già nella disponibilità di Ischia Park, diserbamento e livellamento senza alterazione significativa della quota preesistente”;al quesito n. 4, “ad esclusione dell’abbattimento della recinzione da muretto basso e rete, in comune con l’area già nella disponibilità di IschiaPark, gli altri interventi sulla p.lla 24 f. 8 possono considerarsi di manutenzione ordinaria non alterando i parametri urbanistici ”,al quesito n. 5, “diversamente, gli impatti derivanti dall’uso dell’area quale parcheggio, anche se assentito e rispettoso delle normative tecniche, non potrebbero che scontrarsi con il divieto di realizzazione di nuove strade sancito dalle norme del vigente PRG ed essere in antitesi con il principio di recupero paesistico ambientale previsto nelle zone RUA dal PPT”».
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO
Di conseguenza il mutamento di destinazione d’uso del terreno è stato sostanzialmente confermato dalle risultanze della verificazione: «Il fondo, pertanto, per quanto di ridotte dimensioni, è stato progressivamente e volontariamente trasformato da area cortilizia in un’area di parcheggio mediante unione con il fondo contiguo, già destinato ad area di sosta degli autoveicoli e gestito da IschiaPark, senza che tale volontà emergesse dalla SCIA presentata il 22 febbraio 2017. Detta area, quantomeno nel corso del 2018, arco temporale cui si riferisce l’azione amministrativa in contestazione, in quanto destinata a parcheggio pubblico non può avere connotazione pertinenziale, non essendo posta al servizio al permanente servizio dell’immobile di proprietà cui accede».
Confermata la conclusione del Tar, «secondo cuigli interventi edilizi in discorso confliggono sia con il PRG vigente nel Comune, zona A1, che non consente, tra l’altro, nuove costruzioni, alterazioni del fondo, opere di sbancamento e di riposto, disalberamenti ed aperture di nuove strade, sia con il PTP, zona RUA, che non ammette il mutamento realizzato, da cortile a parcheggio pubblico, per di più costituente estensione e propaggine del parcheggio già esistente nell’area limitrofa».
NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Ancora, al caso di Via delle Terme non può essere applicato l’art. 23-quater del TU Edilizia. Una disposizione sugli “usi temporanei” che ha lo scopo di attivare processi di rigenerazione urbanae dispone che il Comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico». Ma come evidenzia il Consiglio di Stato, «tale norma è stata inserita con il d.l.16 luglio 2020, n. 76, successivamente all’azione amministrativa in contestazione e prevede sia la predisposizione, da parte del Consiglio Comunale, di criteri ed indirizzi per l’attuazione della disposizione da parte della Giunta comunale, sia la stipula di un’apposita convenzione per la disciplina dell’uso temporaneo, elementi essenziali al legittimo uso temporaneo che, nella fattispecie, sono evidentemente assenti».
Infine per i giudici di legittimità «deve ritenersi operante nel caso di specie il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma, in quanto la modifica di destinazione d’uso del fondo determina l’impossibilità di qualificare l’intervento edilizio come manutenzione straordinaria». La Patalano infine lamentava la condanna alle spese di lite, «conto che il comportamento dell’appellante è stato ossequioso delle norme e delle delibere comunali». Le è andata male anche in questo caso, «in ragione del criterio della soccombenza». E anzi anche per il secondo grado è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio. Anche se la questione può sembrare “superata”, questa pronuncia acquista invece rilevanza e sancisce che quel “favore” di Enzo Ferrandino alla candidata non eletta configurava un’attività illegittima.