venerdì, Settembre 20, 2024

Parcheggio della Siena, il no della Soprintendenza alla compatibilità paesaggistica

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Il diniego, sia pure non definitivo alla luce dei tanti nodi ancora da sciogliere, richiama le difformità già rilevate al permesso di costruire del 2010, i pareri sfavorevoli degli uffici comunali e il sequestro penale a cui sono ancora sottoposte le opere

Nella guerra tra Santaroni e Comune d’Ischia per il parcheggio della Siena è la Turistica Villa Miramare a dover sopportare stavolta una sconfitta. La Soprintendenza ha infatti negato al momento l’accertamento della compatibilità paesaggistica. Intanto la vicenda resta aperta sia sul fronte penale (e la struttura resta sotto sequestro) che su quello della giustizia amministrativa, dove il Tar ha annullato l’ordinanza di demolizione del 7 marzo 2023, ma il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato. Diffidato dalla società a definire il procedimento per la compatibilità paesaggistica, l’Ente ha “interpellato” l’organo del Ministero della Cultura, che ha confermato il diniego, almeno allo stato dei fatti, per la realizzazione del parcheggio interrato e sala polifunzionale.

Di tale decisione è stata data comunicazione dal funzionario di Zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli arch. Brunella Como al Comune di Ischia, al responsabile dell’attività di tutela paesaggistica ing. Luigi De Angelis, al responsabile del Servizio 5 ing. Francesco Iacono e alla Turistica Villa Miramare. In risposta alla nota del Comune del 28 giugno scorso l’arch. Como, responsabile del procedimento, riassume: «Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22gennaio 2004n.42es.m.i per opereeseguiteindifformitàalPdCn.38del26/11/2010 giusta Autorizzazione paesaggistica n. 01 del 24/09/2010 rilasciata sul parere espresso dalla competenteSoprintendenzadel8/7/2010. Esistono titoli edilizi successivi rilasciati senza richiedere parere alla Soprintendenza».

IL SOPRALLUOGO DEL 2021

Nella comunicazione si richiama innanzitutto l’iniziativa della stessa Soprintendenza che già in precedenza, come è noto, aveva rilevato le difformità: «Premesso che con nota del 9/12/2021 questa Soprintendenza a seguito di sopralluogo eseguito presso il cantiere del parcheggio interrato il giorno 9/11/2021, inviava relazione circostanziata circa le difformità dedotte de visu rispetto al progetto valutato con parere del 8/7/2010 e sollecitava il Comune, autorità amministrativa preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, ad avviare le procedure indicate all’art. 167 del D.lgs. 42/2004 ovvero a emettere in prima istanza l’ordine di rimessione in pristino e ad accertare in seconda istanza chele difformità realizzate fossero passibili di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 4».

Nel 2022 in realtà la stessa Soprintendenza aveva adottato provvedimento di sospensione dei lavori. E marzo del 2023 era arrivata l’ordinanza di demolizione del Comune su cui la giustizia amministrativa dovrà pronunciarsi in via definitiva. Una questione complessa, come si evince anche dalla comunicazione, ma che non ha impedito per ora una decisione netta: «Dopo alterne vicende – scrive il rup – e a seguito della Sentenza del Tar Campania n. 1633/2024 in conseguenza dell’atto di diffida dei difensori della società Turistica Villa Miramare, con la nota in oggetto il Comune di Ischia ha presentato la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica».

E qui si richiamano i dinieghi degli uffici comunali: «Preso atto che la Relazione istruttoria allegata all’istanza, resa dal responsabile delServizio7 – Paesaggio del Comune di Ischia(del31/5/2023), dichiara l’inammissibilità dell’istanza e di conseguenza la rigetta, richiamando puntualmente le difformità riscontrate rispetto al PdCn. 38/2010 previo accertamento tecnicodel6/3/2023; vista inoltre la Relazione istruttoria resa dal responsabile del Servizio5- Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Ischia che enuclea puntualmente le motivazioni ostative a procedere all’accertamento di conformità urbanistico edilizia ai sensi dell’art. 36 delD.P.R.380/01perle opere in oggetto».

MANCA L’INTERESSE PUBBLICO

Nell’incartamento trasmesso dall’Ente c’è ampio spazio anche per l’aspetto penale, in particolare relativamente al sequestro preventivo tuttora efficace: «Considerato che dall’ampia documentazione ricevuta dal Comune di Ischia si evince che il manufatto in corso di realizzazione è al momento sotto sequestro giusto provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 13/3/2023. Il provvedimento del Tribunale del Riesame del16/10/2023allegatoin atti, alla luce della relazione tecnica depositata dal PM in data23/10/2023motiva ampliamente le ragioni per le quali non si ravvisano i presupposti per procedere alla revoca del sequestro: permangono infatti le esigenze cautelari volte ad evitare che il reato effettuato sia portato ad ulteriori conseguenze, trattandosi di lavori in corso alla data del provvedimento di sequestro».

Il rup della Soprintendenza si sofferma ancora su tali elementi: «Considerato che il manufatto per il quale si richiede l’accertamento della compatibilità paesaggistica è al momento sotto sequestro ed oggetto di indagine per un insieme articolato di motivazioni: difformità realizzativerispettoalPdCn.38/2010 perché l’opera realizzata non può essere ritenuta accessoria alla struttura alberghiera esistente in quanto superioreindimensionial20% della struttura alberghiera; perché non si ravvisa l’esistenza di atti deliberativi del Consiglio comunale tesi a dichiarare l’opera di interesse pubblico».

Un interesse pubblico sempre sostenuto dalla difesa di Santaroni, ma che il Comune d’Ischia appunto non ha mai ratificato. E arriva il “no”, sia pure non definitivo, in considerazioni di tutte le questioni ancora aperte: «Questa Soprintendenza, per tutto quanto sopraesposto comunica che, visto l’articolato sviluppo della vicenda al momento non sussistono i presupposti per procedere all’accertamento della compatibilità paesaggistica per quanto di competenza».

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