domenica, Settembre 8, 2024

Parcheggio della Siena, tutte le accuse a Generoso Santaroni, Giuseppe Mattera, Gaetano Grasso, Silvano Arcamone e Francesco Fermo

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Il pubblico ministero Vanacore ha contestato ai cinque indagati la lottizzazione abusiva. I tre tecnici comunali “responsabili” di aver sottoscritto atti illegittimi o aver omesso i dovuti controlli. Per committente e progettista la violazione del Codice della Navigazione per aver edificato nella fascia di rispetto del Demanio marittimo. A Mattera imputato anche il falso ideologico

La vicenda del parcheggio della Siena fa segnare un nuovo “capitolo” per quanto riguarda l’inchiesta penale. Il pm Giulio Vanacore ha infatti notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai cinque indagati Generoso Santaroni, Giuseppe Mattera, Gaetano Grasso, Silvano Arcamone e Francesco Fermo. Atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Per gli abusi rilevati e di cui tanto si è discusso in questi anni, oltre al committente e al progettista la Procura chiama in causa i tre tecnici che si sono succeduti al Comune di Ischia e che hanno rilasciato atti illegittimi o hanno omesso i controlli di competenza sui lavori che si stavano realizzando.

A tutti è contestata la lottizzazione abusiva continuata in concorso indicando le rispettive qualità: «Santaroni Generoso, in qualità di legale rappresentante della incorporata “San Nicola S.p.a.” (società proprietaria del fondo in questione in data antecedente al 28.12.2010), nonché di amministratore della incorporante “La Turistica Villa Miramare S.p.a.” (società proprietaria del fondo in questione a partire dal 28.12.2010), e committente dei lavori; Mattera Giuseppe, in qualità di progettista e direttore dei lavori, eseguiti sulla scorta di titoli illegittimi e comunque in difformità o variazione essenziale degli stessi, il quale sottoscriveva le S.C.I.A. meglio descritte al successivo capo e) con le elencate dichiarazioni mendaci, altresì dichiarando le opere a compiersi quali “accessorie” ad opera principale (Hotel Miramare), quest’ultima peraltro non legittima sotto il profilo urbanistico, nonché progettando opere dichiarandole “interrate” in luogo di “semi-interrate” visibili; Arcamone Silvano, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ischia alla data del rilascio dell’illegittimo Permesso di costruire 38/2010, nonché firmatario dello stesso; Fermo Francesco, in qualità di Responsabile del I settore Area Tecnica del Comune di Ischia, cofirmatario dell’illegittimo Permesso di costruire 38/2010, nonché in qualità di Responsabile Servizio Unico Edilizia alla data del primo riscontro, datato 20.12.2013, dell’inizio tardivo dei lavori, iniziati ben oltre la decorrenza dei termini consentiti dalla legge per l’avvio dei lavori di cui al Permesso di costruire 38/2010, senza dunque sospendere i medesimi; Grasso Gaetano, in qualità di Responsabile Tecnico, firmatario dell’illegittima Autorizzazione Paesaggistica 01/2010».

LA TRASFORMAZIONE DELL’AREA

Gli indagati «procedevano alla lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio di un’area privata di mq 7.000,00, sita in Ischia, prospiciente alla Via Pontano sui terreni distinti con particelle n. 1, 260, 190, 192, 195 e 196 (indicate nel P.d.C. e nella Denuncia al Genio Civile), ad oggi individuata catastalmente al Foglio 11, Particelle l, 192, 196, 374 (particella di terreno derivato dalla soppressione della ex 190), 440, 441 (particella di terreno derivato dalla soppressione della ex 195), dunque con soppressione e costituzione di nuove particelle propedeutiche alla più agevole realizzazione dell’opera e senza giusta preventiva comunicazione all’Ente comunale.

In particolare, la trasformazione della predetta area, con conseguente aggravio urbanistico, veniva realizzata determinando un’utilizzazione del suolo non compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e, comunque, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di una mastodontica struttura semi-interrata (ancora da ultimare, con cantiere in corso), da adibire a parcheggio, sala polifunzionale e relativi spazi pertinenziali esterni, denominata “La Siena”, opera servente al più ampio complesso edilizio a vocazione turistica Hotel Miramare e Castello, per volume complessivo pari a 28.130,00 mc. circa. L’opera edificanda era realizzata a mezzo di illegittima trasformazione del suolo ab-origine agricolo (vigneto) ed in assenza della qualità di “opera pubblica” (in quanto mancante dì delibera del consiglio comunale, di evidenza pubblica, nonché dì contratto stipulato tra l’amministrazione comunale ed il privato), in area sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, dichiarata di notevole interesse pubblico sin dal 1952, tutela consolidata dal D.M. 08.02.1999 con approvazione del Piano Territoriale Paesistico per l’Isola d’Ischia. Detto piano costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.

Nella predetta zona (in particolare, art. 11 del P.T.P.) è previsto il divieto assoluto di nuove edificazioni, nonché qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, l’alterazione dell’andamento naturale del terreno, con la possibilità di ottenere una concessione ad edificare solo nel caso di istanti che rivestano la qualità dì “proprietari coltivatori diretti” e solo per strutture votate al miglior utilizzo del terreno agricolo. La predetta area si presentava inoltre senza carico urbanistico ab origine, in quanto trattavasi di “vigneto”, dunque con terreno adibito ad uso agricolo alla data di dichiarazione di notevole interesse pubblico. In tale area, dunque, erano possibili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, nonché piccoli ampliamenti di opere esistenti di natura rurale.

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

«L’opera descritta ha realizzato, dunque, un’utilizzazione del suolo incompatibile con le previsioni dei descritti strumenti urbanistici vigenti, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso privato, costituito da un imponente parcheggio, una sala polifunzionale e numerosi spazi pertinenziali scoperti, con conseguente stravolgimento dell’assetto del territorio, aumento esponenziale del carico urbanistico, trattandosi di parcheggio destinato ad ospitare numerosissimi posti auto e di ambienti volti ad ospitare altrettanti avventori, e vulnus alla tutela ambientale e paesaggistica (trattandosi tra l’altro di volumi non interrati, in quanto visibili dall’intorno e dalla Via Pontano, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese di Ischia), determinando una trasformazione dell’originario fondo agricolo, trasmutato in area edificata, in spregio di quanto prescritto sull’area dal legislatore urbanistico, allo scopo di profitto privato.

Il predetto permesso di costruire, rilasciato dai responsabili comunali, Grasso, Arcamone e Fermo ciascuno per la propria competenza, non poteva esser adottato per patente violazione con la normativa urbanistica comunale e paesaggistica, in quanto, sotto il primo profilo, la zona si appalesava “bianca”, e dunque senza possibilità di edificare “nuova opera”, e, sotto il secondo profilo, “a protezione integrale”, con gli stringenti limiti ed esclusioni sopra rammentati. Ed invece, Grasso, Arcamone e Fermo adottavano l’autorizzazione paesaggistica 01/2010 ed il permesso di costruire 38/2010 a beneficio di soggetto privato… dichiarando falsamente la stessa come “accessoria” ad opera principale (Hotel Miramare), quest’ultima comunque non legittima sotto il profilo edilizio (in considerazione delle ingiunzioni a demolire in atti e delle richieste di sanatoria ancora inevase al momento del rilascio)… autorizzando, pertanto, il committente privato a procedere ad una sostanziale trasformazione dell’orografia originaria del sito, urbanisticamente non consentita per la stessa natura privata dell’opera…».

CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO

Analoga contestazione per Santaroni, Mattera, Arcamone, Fermo (questi ultimi due «autori di un permesso di costruire illegittimo, nonché soggetti che hanno omesso di esercitare gli idonei poteri di controllo ed inibizione»), perché «in difformità totale ovvero in variazione essenziale dal Permesso di costruire 38/2010 – peraltro scaduto alla data di inizio dei lavori e, in ogni caso, illegittimo per quanto meglio precisato al capo a) dalle successive S.C.l.A. e dall’Autorizzazione Paesaggistica 01/2010» realizzavano «una illegittima struttura destinata a parcheggio, sala polifunzionale ed aree pertinenziali esterne di 28.130 metri cubi. In particolare. quanto alle difformità totali ovvero variazioni essenziali dal permesso di costruire, dalle successive S.C.I.A. e dall’Autorizzazione paesaggistica, venivano dettagliate le seguenti opere abusive, costituenti nuove opere, nuovi volumi e superfici, ovvero cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti (da categoria agricolo/verde pubblico a categoria commerciale ovvero turistico-ricettiva)».

La contestazione fa riferimento alla «traslazione in elevazione dell’intero complesso edilizio pari a cm. 29 circa, rispetto alla quota prevista dal progetto»; alla traslazione orizzontale (verso mare a Nord) del “corpo parcheggio”; al solaio in c.a. di copertura (quota piazzale) per mq 75.12 circa, «con relativo pari incremento della superficie calpestabile del piazzale»; al manufatto allo stato rustico, posto tra il muro di confine della pubblica via Pontano e il corpo parcheggio; alla intercapedine aperta realizzata tra il polifunzionale ed il muro di confine ad est, all’interno della quale sono stati installati impianti tecnologici; all’innalzamento del muro perimetrale nord fino alla quota di copertura (piazzale); al muro di contenimento in c.a. e al camminamento di collegamento tra il parcheggio (II Livello) e la sala polifunzionale; alla riserva idrica antincendio parzialmente emergente fuori terra; alla pavimentazione (quota copertura) in prossimità dei portici, per una superficie di mq 211,89 circa; al varco di accesso al parcheggio da via Pontano, largo complessivamente mt 12,20 circa; alla traslazione del varco di accesso pedonale e della rampa che prende inizio da via Pontano e che giunge alla sala polifunzionale. Per il pm «deve quivi comunque ritenersi contestata l’intera struttura di parcheggio, sale polifunzionali ed aree esterne, per complessivi mc. 28130, costruita sulla scorta di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica illegittimi».

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ILLEGITTIMA

Per Santaroni, Mattera e Grasso – quest’ultimo «autore di una autorizzazione paesaggistica illegittima» – c’è anche la contestazione di aver realizzato le opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico di protezione integrale.

Ancora a Santaroni e Mattera il pm imputa la violazione del Codice della Navigazione, «perché…  in assenza di autorizzazione ed esplicito nulla osta preventivo all’esecuzione, da rilasciare a cura dell’Ente gestore del demanio marittimo, edificavano opere private emergenti rispetto alla quota del piano di campagna ante-operam (quindi non totalmente interrate), ad una distanza inferiore ai 30,00 mt dal demanio marittimo ovvero dal ciglio dei terreni elevati sul mare, con particolare riferimento al volume verso mare della sala polifunzionale, dunque all’interno della c.d. fascia di rispetto, di cui al combinato disposto degli artt. 55 e 1161 codice della navigazione». Questi reati vengono contestati fino al 7 marzo 2023 (data dell’ultimo sequestro).

FALSITA’ IDEOLOGICA PER LE DIFFORMITA’

Infine per il progettista Mattera il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico per aver indicato come modifiche non rilevanti quelle che invece hanno comportato difformità alle SCIA, «perché, quale tecnico asseverante l’esecuzione di lavori edili… attestava falsamente, nelle sottoelencate S.C.I.A., quanto di seguito specificato: SCIA del 07.05.2020 – SCIA di variante al P.d.C. 38/2010 – Pianta I livello: Rispetto a quanto contenuto in relazione tecnica, definiva le modifiche apportate “non rilevanti per prospetti e coperture”, mentre, di contro, si rilevavano differenze di sagoma e di prospetti, con necessità di acquisire preventivamente i relativi titoli paesaggistico ed edilizio, mai intervenuti: in particolare trattavasi dell’esecuzione di un locale, impropriamente definito “interrato”, per pompe antincendio e riserva idrica, nonché di aperture su muratura della rampa verso mare, con relativa modifica della visione dei prospetti percepibili dall’intorno.

SCIA n. 2664/2021: Nell’ambito di SCIA “condizionata”, dichiarata dal committente Santaroni Variante al P.d.C. 38/2010, nei moduli SCIA, sottoscritti dal tecnico, con oggetto: Realizzazione di un locale tecnico completamente interrato, senza quindi modifiche ai prospetti ed alla pianta coperture, indicava in apposito campo che la variante non violava le prescrizionicontenute nel P.d.C. e che la stessa variante non presentava i caratteri delle variazioni essenziali, qualificando le relative modifiche quali opere che non comportavano alterazioni di sagoma dell’edificio e non presentavano caratteri di variazioni essenziali, quando, invece, le stesse costituivano variazioni essenziali di sagoma rispetto al citato titolo P.d.C. 38/2010;

nel modulo SCIA, al campo 13) “Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica”, dichiarava che l’opera ricadeva in zona tutelata e che le variazioni non comportavano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, ovvero non erano soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149 d.lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, pur conoscendo che la zona è sottoposta a Protezione Integrale, secondo il P.T.P. vigente, così come indicato nello stesso modulo dal committente Santaroni; nel modulo SCIA, ometteva di segnalare, nell’apposito campo “Vincoli per garantire il coerente uso del suolo”, il vincolo imposto dal Codice della Navigazione, nonostante fossero in corso di realizzazione opere a distanza inferiore ai 30 mt dalla linea demaniale; nella relazione tecnica asseverata, dichiarava che l’intervento era pienamente conforme agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, in riferimento alla realizzazione di un locale tecnico totalmente interrato con relativo accesso da nuova scala di collegamento al piano stradale; locale tecnico, di fatto, invece non totalmente interrato, la cui scala di accesso e collegamento al piano strada costituiva modifica esteriore percepibile dall’intorno, soggetta ad autorizzazione per la tutela del paesaggio».

Questo reato viene contestato fino al 20.1.2021, data dell’ultima S.C.I.A.

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