giovedì, Febbraio 6, 2025

Parte la battaglia legale sui campi da tennis: l’ASD Ischia Tennis Club ricorre al TAR

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Dopo il rinvio della gara pubblica, scatta il ricorso agli atti del Comune. Scontro sulla proroga della concessione: il Comune di Ischia e il sindaco Enzo Ferrandino nel mirino dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ischia Tennis Club. Ricorso presentato dall’avvocato Miriam Petrone per l’annullamento del provvedimento.

Il destino dei campi da tennis comunali di Ischia finisce in tribunale. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ischia Tennis Club, rappresentata dal suo legale rappresentante Antonio Conte, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro il Comune di Ischia, guidato dal sindaco Enzo Ferrandino, e contro l’Associazione Sportiva Tennis Club Ischia Lido, attuale gestore dell’impianto.

Il ricorso, redatto dall’avvocato Miriam Petrone, chiede l’annullamento della determina n. 3106 del 31 dicembre 2024, con cui l’amministrazione comunale ha prorogato la concessione fino al 30 aprile 2025, approvando anche il nuovo schema di convenzione per l’utilizzo della struttura. Secondo il ricorrente, questa proroga è illegittima e lesiva dei principi di trasparenza e concorrenza, poiché mantiene l’attuale gestione senza una procedura di evidenza pubblica.
“La proroga concessa dal Comune di Ischia alla controinteressata Tennis Club Ischia Lido non è conforme ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale,” si legge nel ricorso presentato dall’avvocato Petrone. “Essa, oltre a violare le disposizioni del Codice dei Contratti, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato, che hanno più volte ribadito l’obbligo di selezionare il concessionario attraverso procedure pubbliche e imparziali.”

Le tappe della vicenda

Secondo quanto riportato nel ricorso, l’ASD Ischia Tennis Club ha da anni manifestato il proprio interesse alla gestione dell’impianto sportivo, inoltrando al Comune diverse istanze formali per la pubblicazione di un bando. Tuttavia, tali richieste non avrebbero mai ricevuto una risposta concreta.
“La prima richiesta ufficiale è stata trasmessa, a mezzo P.E.C., in data 3 maggio 2021, prot. n. 0015448/2021, ed è rimasta, come le successive, senza riscontro,” si legge nel documento. Solo nel marzo 2023 l’amministrazione comunale, dopo numerosi solleciti, ha comunicato che avrebbe provveduto a bandire una gara pubblica, ma rinviando ogni decisione al 31 dicembre 2024.
“Si evidenzia come il Comune abbia reiteratamente eluso l’obbligo di garantire l’accesso all’impianto sportivo mediante una procedura di evidenza pubblica, mantenendo in vita un regime di proroghe in aperto contrasto con la normativa vigente,” scrive l’avvocato Petrone.
La parte ricorrente sottolinea che l’affidamento originario dell’impianto al Tennis Club Ischia Lido avvenne senza gara pubblica e che negli anni la gestione è stata confermata attraverso continue proroghe, senza mai mettere in discussione il monopolio di fatto dell’attuale gestore.

L’ultimo atto del comune
“In data 31 dicembre 2024 – si legge nel ricorso -, il responsabile del Sevizio 7 del Comune di Ischia, dopo aver richiamato la delibera di C.C. n. 48 del 23 dicembre 2024, con la quale è stato demandato “al Responsabile del Patrimonio di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un’associazione o società sportiva, cui demandare la gestione e la, manutenzione, a titolo oneroso, dell’impianto sportivo dei campi da tennis di proprietà comunale”, prevedendosi, altresì, che nelle more della procedura ad evidenza pubblica “… dovrà essere assicurata la continuazione dell’attività sportiva per evitare disagi all’utenza…”, ha inopinatamente prorogato “la durata della convenzione repertorio n. 1994 del 6 dicembre 2016 di concessione in uso della struttura comunale Campi Tennis “LIDO” all’Associazione sportiva TENNIS CLUB ISCHIA LIDO, con sede in Ischia alla via Lungomare C. Colombo, fino alla definizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione definitiva della concessione in uso della struttura di che trattasi e comunque non oltre il 30 aprile 2025”, approvando contestualmente “lo schema di convenzione di proroga della concessione in uso e della gestione della struttura comunale Campi Tennis Lido”. Tale provvedimento è palesemente illegittimo” conclude l’avvocato Petrone.

Il riferimento alla normativa europea e nazionale
L’ASD Ischia Tennis Club basa la propria contestazione su diversi riferimenti giuridici, a partire dall’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, che impone agli Stati membri di adottare procedure trasparenti e imparziali per l’assegnazione di concessioni pubbliche.
“Le concessioni pubbliche devono essere assegnate attraverso procedure che garantiscano la parità di trattamento tra gli operatori economici,” si legge nel ricorso, che cita anche la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 aprile 2023 (C-348/22).

Inoltre, il documento richiama l’articolo 106 del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016), che prevede la cosiddetta “proroga tecnica” solo in casi eccezionali e per un tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di selezione.
“La proroga tecnica è ammessa solo se prevista dalla lex specialis di gara e solo se finalizzata ad evitare interruzioni del servizio per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo concessionario,” si legge nel ricorso. “Nel caso di specie, il Comune non ha nemmeno avviato la procedura di gara, né ha dimostrato la sussistenza di ragioni oggettive che rendano inevitabile la proroga.”
Secondo la parte ricorrente, la proroga concessa dal Comune di Ischia non soddisfa tali requisiti, rappresentando di fatto un’estensione arbitraria del rapporto concessorio in favore dell’attuale gestore.

LA PROROGA TECNICA
Nel merito degli atti liquidati dagli uffici di Via Iasolino, il ricorso di Antonio Conte mette in chiaro anche alcuni dettagli relativi alla “proroga tecnica”: “in tal senso – si legge – al momento di adozione della “proroga tecnica” del contratto scaduto dovrà essere stata già avviata la procedura di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto, ancora in corso di svolgimento; – la “proroga tecnica” può essere disposta unicamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente: trattandosi di un rimedio eccezionale, deve essere finalizzato ad assicurare la prosecuzione del contratto senza soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo affidatario; – nel periodo di differimento temporale del contratto determinato dalla “proroga tecnica” l’Amministrazione può disporre che l’affidatario sia tenuto – per tutta la durata della proroga all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’Amministrazione stessa”.

Le richieste al TAR e la sospensiva
Nel ricorso, l’ASD Ischia Tennis Club chiede al TAR Campania l’annullamento del provvedimento impugnato, ma anche la sospensione cautelare degli effetti della determina comunale. “Il danno grave e irreparabile consegue de plano alla esecuzione degli atti impugnati,” scrive l’avvocato Maria Petrone. “Consentire alla controinteressata di continuare ad utilizzare i campi da tennis in regime di proroga determina l’illegittimo consolidamento di criteri-requisiti arbitrariamente stabiliti dal Comune di Ischia.”
La parte ricorrente sottolinea che, in assenza di una sospensiva, la proroga concessa dal Comune potrebbe avere effetti duraturi e compromettere ulteriormente il diritto alla concorrenza. “Si chiede all’amministrazione intimata di provvedere all’espletamento di una nuova gara in vista della scadenza già fissata al 31 dicembre 2024, previa adozione dei provvedimenti volti al recupero della disponibilità materiale dei beni in concessione,” si legge nella richiesta di sospensiva.

L’attesa della decisione del TAR
Ora il caso è nelle mani del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che dovrà pronunciarsi sia sulla legittimità della proroga sia sulla richiesta di sospensione avanzata dall’ASD Ischia Tennis Club. Se il TAR dovesse accogliere il ricorso, il Comune potrebbe essere costretto a revocare la proroga e a procedere immediatamente all’indizione di una gara pubblica. In caso contrario, la gestione dell’impianto resterà nelle mani dell’attuale concessionario fino al 30 aprile 2025. In attesa della decisione del giudice amministrativo, la battaglia legale sui campi da tennis di Ischia è destinata a far discutere ancora a lungo.

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