domenica, Settembre 8, 2024

Per gli 8 vigili assunti a Casamicciola, scatta l’indagine della Finanza

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Al centro delle attenzioni dei militari del Capitano Antonio Giglio è finita sia la delibera di giunta comunale numero 84 del 27 luglio 2022, i contratti di lavoro sottoscritti dai 5 assunti a tempo indeterminato sia dei 3 assunti a regime parziale (33%) previo scorrimento della graduatoria approvata e in corso di validità

Le famose assunzioni in “una notte”, come le definisce il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, sono diventate oggetto di una dettagliata indagine condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia. Una indagine che proverà a far luce su 8 assunzioni avvenute nel 2022, nei momenti caldi dopo la sfiducia all’ex sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna.

Al centro delle attenzioni dei militari del Capitano Antonio Giglio è finita sia la delibera di giunta comunale numero 84 del 27 luglio 2022, i contratti di lavoro sottoscritti dai 5 assunti a tempo indeterminato sia dei 3 assunti a regime parziale (33%) previo scorrimento della graduatoria approvata e in corso di validità. E, tra poco vedremo, come il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza, abbia chiarito bene le priorità.
I finanzieri, inoltre, hanno chiesto di conoscere anche la corrispondenza, proprio nell’ambito della delibera di giunta, tra il Comune di Casamicciola e l’ORMEL, l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro in Campania.

LA FAMOSA DELIBERA
Erano le ore 19.00 del 27 giugno 2024 (anche se su questo dato in paese se ne dicono tante e, tra le tante, anche che la data indicata, ovvero quella del 27 giugno sia una data manipolata, ma restiamo nell’ambito delle chiacchiere di Piazza Marina, ndr) quando la giunta del comune di Casamicciola, composta da Giovan Battista Castagna, Giuseppe Silvitelli, Filomena Senese e Stanislao Senese (Filomena Carotenuto era assente) ha approvato la delibera con oggetto: “Assunzione Agenti di Polizia Municipale per scorrimento graduatoria” e, nel particolare approvava “la proposta del Sindaco Ing. Giovan Battista Castagna che si intende riportata e trascritta ed avente ad oggetto: “Assunzione Agenti di Polizia Municipale per scorrimento graduatoria “, e che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato”

LA PROPOSTA
Il sindaco Castagna aveva premesso agli assessori che “il Comune di Casamicciola Terme è una stazione di cura bagno termale di fama internazionale, servito da uno scalo portuale di 4″ classe sia turistico che commerciale con continua movimentazione di persone ed automezzi che nel periodo estivo aumentano in maniera esponenziale, che l’organico di cui è composto l’attuale Corpo di polizia municipale e del tutto insufficiente e non proporzionato a garantire un corretto svolgimento dei molteplici compiti d’istituto a cui lo stesso è preposto; che il Responsabile del Servizio di Polizia municipale ha sollecitato l’urgenza di potenziare il personale del Comando Vigili stante la carenza di personale”

Il sindaco, poi chiariva anche che con determinazione nr. 308 del 13.05.2022 erano stati approvati gli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 (uno) Istruttore di Vigilanza nonché alla formazione di una graduatoria da cui attingere per ulteriori assunzioni anche a tempo determinato e che era in corso di validità la suddetta graduatoria dalla quale risultano n. 13 candidati idonei.
E, in virtù di questo, proponeva di deliberare “all’assunzione a tempo indeterminato e full-time ni nr. 5 (cinque) Agenti di Polizia Municipale cat. “C” e a tempo indeterminato e part time di nr. 3 (tre) -Agenti di Polizia Municipale cat. “C” con decorrenza dal 28/06/2022 tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami approvata con determinazione 308/2022; Di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrere, a dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato dal Responsabile del Servizio personale.

I PROBLEMI
Fino a questo punto, potrebbe sembrare tutto normale. Il comune di Casamicciola non ha fatto altro che scorrere una sua graduatoria. Una graduatoria valida, però, l’assunzione di 1 Agente di Polizia Municipale Cat C e non, invece, per altri 8 agenti. E qui nascono i problemi che potrebbero portare a diverse conclusioni.
La prima, quella che potrebbe avere un riflesso sociale è che le assunzioni eseguite in virtù di questa delibera di giunta possano risultare nulle. Il comma 5 dell’art. 34 bis TUPI prevede, infatti, che “Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto”.
L’altro aspetto che potrebbe generare questo tipo di assunzione è direttamente collegato alla responsabilità erariali di chi ha sottoscritto la delibera di giunta. La Corte dei Conti, in un procedimento molto simile, ma non sovrapponibile (è riferito a scorrimento di graduatorie da altri comuni) ha già proceduto ad incolpare diversi dirigenti e amministratori pubblici. La necessità di ottemperare alla verifica della mobilità obbligatoria, infatti, sembra essere un preciso obbligo al quale non è consentito derogare.

IL CONSIGLIO DI STATO “CONDANNA” CASAMICCIOLA?
Nel mentre l’indagine nata sulle otto assunzioni casamicciolesi è solo partita e si attendono le conclusioni e i futuri sviluppi, al momento siamo ad una trasmissione di atti pubblici, quello che viene fuori da una recente sentenza del Consiglio di Stato è calzante rispetto al caso in oggetto.
I giudici della II Sezione del Consiglio di Stato, hanno chiarito che “Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021); e perché nella specie non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria.

In altre parole, nonostante il Comune di Casamicciola avesse una graduatoria in corso di validità (anche se relativa ad 1 posto e non ad 8), prima di procedere allo scorrimento avrebbe dovuto attivare le procedure per la mobilità obbligatoria. E, stando a quanto hanno sentenziato i giudici del Consiglio di Stato, in questo caso non avrebbero dovuto neanche motivare la scelta di “non” procedere allo scorrimento.

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