giovedì, Settembre 19, 2024

Perrella ha “torto” eppure il Comune perde ancora. Il tribunale condanna l’ente al pagamento delle spese

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Anche quando il comune di Lacco Ameno ha ragione riesce a perdere. E’ una storia che continua e che dimostra l’incapacità di gestire questo contenzioso. Una storia di imbarazzo istituzionale e che, prima o poi, dovrebbe terminare con le scuse alla cittadinanza. Questa ulteriore pagina è quella che vede contrapposti, ancora una volta, la Marina di Capitello di Giuseppe Perrella difesa dagli Avvocati Alessandro Barbieri e Raffaele Pesce e il Comune di Lacco Ameno. Dopo i famosi fatti della cabina dell’Enel che già vi abbiamo raccontato, Perrella chiede al tribunale la nomina di un esperto per verificare se l’agire del comune fosse corretto. Come leggeremo, tuttavia, il tribunale di Napoli, XI sezione civile, nella persona del giudice dott. Ciro Caccaviello ha rigettato le richieste di Perrella.

Tuttavia, però, analizzando le “domande riconvenzionali” presentate dal comune di Lacco Ameno, ovvero “che il Tribunale adito voglia ordinare a controparte l’immediato rilascio in favore dell’istante degli specchi acquei, degli approdi, dei pontili e di tutte le aree demaniali detenute in Lacco Ameno da essa Marina del Capitello Scarl”, il giudice Caccaviello “condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 5.333 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.” Sembra assurdo, ma è tutto vero!

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Marina del Capitello (il ricorrente) “ha dedotto che è titolare di autorizzazione ex art. 45 bis c.n. per la totale gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno, alla quale accede il contratto rep. 37 del 28.03.2017; il Tribunale di Napoli ha statuito, con ordinanza del 31.8.2023, che la predetta autorizzazione deve intendersi prorogata, ex lege, sino al 31.12.2023; in data 28.8.2023 il Comune di Lacco Ameno provvedeva all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica per le aree portuali gestite dalla Marina del Capitello; tale richiesta di sospensione della fornitura, per giorni 30, è stata avanzata in data 25.08.2023 dal Comune di Lacco Ameno per interventi manutentivi a compiersi sulla cabina di trasformazione; n. 3126/2012 r.g.a.c la sospensione è del tutto immotivata in quanto non risulta necessaria nè all’espletamento dell’incarico conferito all’Ing. Iovene (finalizzato alla sola verifica dell’impianto e alla progettazione esecutiva degli interventi periodici), nè in ragione degli interventi manutentivi (eventualmente) a compiersi a seguito del rilievo; sostanzialmente i provvedimenti del Comune di Lacco Ameno hanno l’unico scopo di impedire alla società esponente di continuare a gestire le aree portuali; La Società Marina del Capitello ha intenzione di agire nei confronti del Comune di Lacco Ameno per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del proprio illegittimo comportamento; nel caso di specie sussiste, pertanto, fondato timore che, nelle more del procedimento ordinario, a seguito della eventuale esecuzione dei lavori dei lavori affidato alla “Elio Esposito S.r.l.” lo stato dei luoghi (id est: cabina di trasformazione) possa modificarsi ulteriormente di talchè non sia possibile accertare la “non necessità” e/o la mancanza di urgenza degli stessi.

Marina di Capitello “ha chiesto nominarsi un consulente tecnico d’ufficio che provveda ad accertare se e quali siano i lavori necessari nonché verificando la necessità di provvedere alla sospensione della erogazione della energia elettrica a partire dal 28.8.2023 per l’individuazione e l’esecuzione degli eventuali lavori e di ordinarsi ad e-distribuzione S.p.A. di consentire nell’ambito della espletanda c.t.u. l’ispezione di detta cabina di trasformazione”

Il comune di Lacco Ameno (resistente), invece, “ha dedotto preliminarmente che: vi è carenza di legittimazione attiva in quanto la ricorrente non ha dedotto alcun titolo in proprio favore circa la fornitura elettrica di cui è titolare il solo Comune di Lacco Ameno; la ricorrente non ha giammai richiesto al gestore del servizio elettrico di stipulare un contratto di utenza né tampoco ha giammai chiesto al Comune la voltura a proprio nome di quello esistente; l’istanza avversaria di accertamento tecnico preventivo è meramente esplorativa; nel merito che l’attività posta in essere e a farsi in ordine alla detta cabina elettrica è oltremodo necessaria ed improcrastinabile, per la tutela e la sicurezza delle persone, ad iniziare dai lavoratori alle dipendenze di controparte; allo stato la cabina in questione non rispetta la normativa vigente e che, prima del suo ripristino funzionale (ossia, prima della riattivazione dell’erogazione dell’energia elettrica), occorre procedere ad interventi straordinari e necessari, a partire dalla sostituzione dell’attuale dispositivo generale di protezione; ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese in via riconvenzionale ha chiesto, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., che il Tribunale adito voglia ordinare a controparte l’immediato rilascio in favore dell’istante degli specchi acquei, degli approdi, dei pontili e di tutte le aree demaniali detenute in Lacco Ameno da essa Marina del Capitello Scarl.”

Il giudice Caccaviello ha rigettato il ricorso Marina del Capitello “Tanto premesso si osserva che la ricorrente è priva di legittimazione ad agire. La ricorrente, infatti, non è titolare di alcun contratto di somministrazione di energia elettrica né, nel contratto citato, risulta che il concedente si sia impegnato alla fornitura della medesima. Alcun diritto, pertanto, la stessa sembra avere di sindacare l’operato del Comune da questo punto di vista”.

Poi la mazzata per il comune “Il contraddittorio, altresì, non è integro in quanto la cabina in questione è di proprietà del distributore dell’energia che non è stato citato. Le domande riconvenzionali, infine, non sono ammissibili in sede cautelare. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Un’altra pagina triste per l’Ente di Piazza Santa Restituta. Un altro flop, anche quando aveva ragione. Un flop che costa ai lacchesi € 5.333 per onorario oltre s.g., IVA e CPA

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