sabato, Gennaio 11, 2025

Porto di Forio: i giochi si fanno seri. C’è la denuncia: “E’ inagibile!”

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Gennaro Romano | Il porto di Forio è inagibile! E’ quando emerge da una perizia giurata ampia e fotografica del prof. Dott. Luca Altamurra dello studio tecnico navale commerciale di Napoli quale consulenza tecnica richiesta da un cittadino di Forio, Aniello Morgera che è nato nel porto di Forio e svolge l’attività di pescatore insieme alla sua famiglia.

Una storia, quella del porto di Forio, che da anni è al centro della polemica viva foriana e di cui abbiamo sempre sviscerato fatti e misfatti e tra i tanti, anche questa della mancata agibilità. Oggi siamo davanti al risultati di quello che avevamo raccontato quest’estate. Sempre con Aniello Morgera che notificava alla Regione Campania una diffida molto dettaglia redatta dall’avv. Bruno Molinaro dove si chiedeva di conoscere se il porto foriano fosse o fosse agibile. La Regione, dal canto suo, scriveva al Comune di Forio facendo obbligo di fornire “entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento” della sua richiesta datata 2 luglio,  di documenti o atti attestanti l’agibilità dell’area portuale e delle strutture assentite in concessione.

A circa un mese di distanza il comune non aveva ancora risposto alla nota. Al silenzio del sindaco, è ripartito in contrattacco Morgera che, lo scorso 4 agosto, scriveva al sindaco di Forio,  al dirigente dell’UTC e al responsabile del  settore demanio Enzo Rando. Nella richiesta si faceva riferimento  alla richiesta della Giunta Regione Campania del 2 luglio  scorso prot.  20150460411 settore Marittimo e demanio, affinchè  venissero rese ad horas le dovute informazioni inerenti la presunta agibilità delle strutture assentite in concessione. Concludendo  che in caso di ulteriore ritardo di cui  all’art.  328 c. 2 del codice penale, sarebbe  stato informato il Procuratore della Repubblica. La risposta arrivò solo al Morgera e non alla Regione e si riferiva ai documenti di collaudo in riferimento  all’installazione delle banchine galleggianti, ai gruppi elettrogeni, a 4 serbatoi di acqua, agli impianti elettrici agli ormeggi stagionali a gavitello: insomma a tutte le opere che sono state realizzate per gli ormeggi. Ma nulla che facesse riferimento all’area portuale come richiesto. Quanlcuno, pensando di aver la meglio su Morgera, aveva pensato di inviarli solo qualche atto, ma Morgera, più arrabbiato di prima, per far valere i diritti di tutti i cittadini si è rivolto ad uno studio tecnico  di esperti per una perizia giurata.

Ecco le conclusioni della perizia asseverata. «Le deficienze e/o altre irregolarità (se) presenti nel porto turistico (quale p.e. – lo scarico di acque luride e – forse – liquidi di deiezione) all’interno del porto di Forio, sono determinanti ai fini dell’inagibilità di questo?  È sufficiente che lo stato precario in cui trovansi il molo di sopraflutto, l’imboccatura del porto, il molo di sottoflutto, il molo e banchina borbonica per definire inagibile il porto di Forio?

A tanto possono rispondere le evidenze accertate, tanto chiare da non ammettere dubbi interpretativi, la prima delle quali è quella relativa all’imboccatura del Porto che è una ed una sola.

Possiamo dire, però, che basta l’inagibilità dell’imboccatura, da poterlo definire tale, con la conseguenza che nessun natante, grande o piccolo che sia, commerciale o da diporto può entrarvi. A che serve che in un porto non agibile vi sia un’area riservata alla nautica da diporto dichiarata agibile, dopo i collaudi? Ma supponiamo che in spregio a quanto sopra evidenziato, specie circa il molo frangiflutti, dovesse valere eventuale atto che ne permettesse invece l’agibilità, dovremmo concludere che gli “altri” si sono serviti pedissequamente de “L’Arte di ottenere ragione” operando con uno degli stratagemmi. Ma questa è solo filosofia.

Noi diciamo, invece, che gli “altri” sarebbero privi dei cinque sensi e, dunque, non relazionati con la realtà che ci circonda. Menomale, però, che c’è una valida documentazione fotografica che dimostra in modo inequivocabile  lo stato precario e le deficienze delle strutture oggetto di attenzione (protezione e funzionamento). E ciò che ci rattrista non poco è che nell’attesa che si verifichi “la tragedia annunciata” si soggiaccia nella più profonda imperturbabilità! Sul piano tecnico-giuridico, la conseguenza di tutto quanto sopra riportato è che il porto di Forio, alla luce delle accertate anomalie e norme varie, NON PUO’ RITENERSI AGIBILE. Con riserva di aggiungere e/o variare.

Il consulente

Prof. Dr. Capt. Luca Altamura

 

 

L’Esposto

A  seguito la perizia, giovedì 19 novembre Aniello Morgera ha depositato un atto stragiudizionale di diffida per lo sgombero del porto di Forio, ai sensi del combinato disposto  degli artt. 221 e 222 del Regio Decreto  n. 1265, in relazione agli  artt.  24 e 26 del D.P.R. n.  380/2001, per carenza di  certificazione di agibilità indirizzato al sindaco di Forio, al dirigente dell’ufficio tecnico , al presidente della Giunta Regionale della Campania, all’Autorità  Anticorruzione, Al dirigente dell’Asl Napoli 2 servizio  igiene e sanità.

«L’intimante, portatore di posizione differenziata e titolare, da oltre un decennio, di licenza di pesca, nonché proprietario di un peschereccio ormeggiato nel porto di Forio, ha già in passato segnalato l’assoluto stato di degrado in cui versa il predetto porto, che mette in serio pericolo, anche per le ragioni di seguito evidenziate, la pubblica e privata incolumità.

Il comune di Forio è titolare della concessione demaniale n. 135/2008 rilasciata dalla Regione Campania, Settore Demanio, per la gestione dell’area portuale e che, con deliberazione n. 5 del 22.3.2010, il consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per la costituzione della società unipersonale Marina del Raggio Verde s.r.l., cui affidare, previa autorizzazione dell’Autorità concedente, la gestione ex art. 45 cod. nav. della concessione demaniale.

Peraltro, con atto stragiudiziale di diffida del 10.6.2015, prot. n. 15796, avendo segnalato che i pontili galleggianti e tutte le altre opere realizzate all’interno dell’area portuale (Ufficio della Capitaneria di Forio, locali wc e biglietteria aliscafi) non risultano essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia, non solo per l’assorbente considerazione che l’intero porto di Forio è sprovvisto di provvedimenti attinenti l’agibilità (come espressamente attestato dal responsabile del primo settore, ing. Giovangiuseppe Iacono, in data 8.9.2010), ma anche perché i predetti manufatti, da quanto è dato sapere, non sarebbero assistiti dai prescritti titoli abilitativi (permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica regolarmente assentiti), ha diffidato “il dirigente dell’u.t. del comune di forio ad adottare, “nulla interposita mora”, i doverosi provvedimenti sanzionatori (ingiunzione di demolizione ex art. 35 del d.p.r. n. 380/2001, nonché ripristino dello stato dei luoghi ex art. 167 del d.lgs. n. 42/04) in relazione ai pontili galleggianti e a tutte le opere realizzate, appunto, all’interno del porto di forio ».

Con tale nota, il funzionario comunale, oltre a non fornire alcun elemento concreto in ordine alla riferibilità della predetta autorizzazione paesaggistica a tutti i manufatti (e ad ogni altra opera di trasformazione urbanistica) realizzati all’interno dell’area portuale, risultando l’autorizzazione consegnata all’intimante sprovvista della “documentazione grafica allegata”, ha anche omesso di fornire ogni utile informazione in ordine alla sua agibilità, in relazione all’oggetto della concessione demaniale marittima n. 135/08 e alle doglianze formulate dall’intimante.

  1. – va ancora segnalato, sul punto, che, a seguito di specifica diffida del 9.4.2015, prot. n. 260697, rivolta dall’intimante anche alla Regione Campania ai fini dell’annullamento in autotutela della predetta concessione, stante la rilevata mancanza della certificazione di agibilità, tale ente sovraordinato, in persona del funzionario l. Iasuozzo, ha chiesto al comune di Forio di verificare l’agibilità delle strutture assentite in concessione (art. 6, co. 3, c.d.m. n. 50/15).

A seguito di ulteriore sollecitazione, con nota del 6.8.2015, il Comune, nella persona del responsabile del Settore V, si è limitato a trasmettere all’intimante copia dei certificati di collaudo tecnico del 20.4.2012 e del 31.5.2013, relativi alle opere di cui al progetto esecutivo “Riqualificazione del Porto turistico di Forio – 1° Lotto autonomo e funzionale, omettendo, tuttavia, ogni riferimento specifico alla certificazione della quale era stata chiesta l’ostensione, ovvero quella attestante l’agibilità delle strutture in concessione.

  1. – L’intimante, al fine di meglio documentare le già accertate violazioni, ha anche conferito incarico al prof. dott. Luca Altamura, il quale, con relazione tecnica del 12.10.2015, dopo aver effettuato sopralluoghi ed esaminato gli atti acquisiti presso il comune, ha accertato e riferito, in ordine alla questione dell’agibilità dell’area portuale, quanto segue:

«Risulta documentalmente dimostrato che la Regione Campania, ricevuto l’atto redatto dall’Avv. Bruno Molinaro per conto del sig. Aniello Morgera, si è subito attivata chiedendo al Comune di Forio “in qualità di concessionario, di fornire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, documenti o atti attestanti l’agibilità delle strutture assentite in concessione (art. 6 comma 3 cdm n°50/15)”. Ma di giorni ne sono passati 20 e più ed il Comune non ha risposto tant’è che il Sig. Aniello Morgera, in data 04.08.2015, ha dovuto presentare una seconda istanza diretta al Sindaco del comune di Forio, al Dirigente dell’UTC e al Responsabile del settore demanio preavvertendo che “in caso di ulteriore ritardo, decorso il termine di cui all’art. 328 comma 2 c.p., sarà informato il Procuratore della Repubblica Regionale presso la Corte dei Conti, salvo ogni altro diritto, ragione ed azione in generale”.

Criticità rappresentata dall’ormeggio di imbarcazioni lungo tutta la banchina nuova senza possibilità di sbarco dei diportisti sulla stessa a meno che i predetti non saltino o si arrampichino! (foto n° 40 e panoramica “B”) nonché all’immissione di acque grigie, nere, gialle e dall’odore nauseabondo direttamente nelle acque del porto come meglio sarà evidenziato appresso anche con rilievi fotografici. Risulta, altresì, dimostrato che le anomalie e le deficienze accertate nel porto di Forio sono, oltre a quelle appena evidenziate, numerose e di diversa natura alla luce di quanto previsto dalla “Legge di riforma portuale del 28/01/1995 n° 84 – Mod. D.L. 21/10/1996 n° 535 convertito in legge 23/12/1996 n° 647 nonché dalla deliberazione n° 5490 del 15/11/2002 e allegati 1-2-3-4-5. In conclusione, alla luce dei suesposti rilievi, è innegabile che, allo stato, non sia consentito alcun utilizzo delle strutture portuali per difetto assoluto delle condizioni d’igienicità, sicurezza ed assetto strutturale e, comunque, per mancanza del certificato di agibilità di cui all’art. 24 del d.P.R. 380/2001, tenuto conto, altresì, di quanto previsto anche dall’art. 57 del R.U.E.C. vigente nel comune di Forio, per il quale: “Nessun edificio nuovo, ricostruito o sopraelevato, totalmente o parzialmente, ristrutturato, sottoposto ad opere di adeguamento o ad una nuova destinazione d’uso, può essere occupato o rioccupato – neppure parzialmente – senza il certificato di abitabilità o agibilità previsto dall’art. 24 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, salvo che il permesso di costruire rilasciato per gli interventi edilizi non escluda espressamente l’esigenza del nuovo certificato” (cfr., in giurisprudenza, negli esatti termini, Cons. Stato, Sez. VI, 7.9.2012, n. 4755, secondo cui “la nozione di degrado implica una situazione oggettiva del bene tale da renderlo inidoneo all’originaria destinazione abitativa per condizioni d’igienicità, sicurezza e assetto strutturale, con ogni ovvia conseguenza in ordine all’agibilità [e, quindi, all’inabitabilità e all’immediato sgombero] dell’unità immobiliare”).

  1. Per completezza, va, infine, evidenziato che la mancanza del certificato di agibilità fa sì che, anche in caso di accertamento di opere abusive, queste non possono affatto ritenersi ultimate, con la conseguenza che non può dirsi nemmeno cessata la permanenza del reato e maturata la relativa prescrizione.

Ciò posto e precisato, avendovi interesse e titolo, l’intimante diffida gli organi in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive competenze, ad adottare, “nulla interposita mora”, un’ordinanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e 222 del regio decreto n. 1265/1934, in relazione agli artt. 24 e ss. del d.p.r. n. 380/2001, di inagibilità del porto di Forio, con conseguente interdizione e sgombero dell’area oggetto della precitata concessione demaniale, per carenza assoluta delle condizioni di igienicità, sicurezza ed assetto strutturale e, comunque, per mancanza del certificato di agibilità. In difetto, riserva sin d’ora ogni azione, anche risarcitoria, innanzi alle competenti autorità giudiziarie per le consequenziali declaratorie e tutele.

 

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