Nuova pagina nella storia infinita del porto di Lacco Ameno e nello scontro tra Comune di Lacco Ameno, EVI e Marina del Capitello. Il giudice, Pastore Alinante del tribunale di Ischia, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 30/6/2023, rilevato che con sentenza pubblicata il 6/4/2022 il TAR Campania ha stabilito che la subconcessione ex art. 45 bis Cod.Nav., colla quale il Comune di Lacco Ameno ha affidato a srl Marina del Capitello la gestione del proprio Porto Turistico, scadente il 9/6/2021, è stata prorogata ex art. 103 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, sino al 29/6/2022”.
Lo stesso giudice, poi, chiarisce un aspetto nuovo nella polemica e che sposa la tesi del comune di Lacco Ameno, ovvero “che tale principio (la proroga concessa dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali) non riguardava la subconcessione di cui era titolare srl Marina del Capitello, la quale ai sensi dell’art. 45 bis Cod.Nav. aveva ad oggetto “la gestione delle attività secondarie nell’ambito della concessione” – si consideri che tale qualificazione del rapporto col Comune di Lacco Ameno, che di cui la ricorrente assume di essere titolare, è svolta nella sentenza del Tar Campania che la stessa ricorrente invoca, e comunque intercorsa tra le parti; che il 27/8/2022 è entrata in vigore la L. 118/2022, la quale all’art. 3 ha stabilito tra l’altro che “Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 … se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi ….le concessioni demaniali marittime … per l’esercizio delle attività turistico ricreativo e sportive” nonché “…i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione”; che, anche ammesso che la subconcessione ex art. 45 bis Cod.Nav. di cui godeva srl Marina del Capitello, rientrasse tra le categorie indicate nella norma, comunque la norma stessa non sarebbe applicabile nel presente caso, poiché la subconcessione non era “in essere” quando entrò in vigore la L. 118/2022, essendo scaduta precedentemente; che pertanto deve rigettarsi l’istanza cautelare di srl Marina del Capitello nei confronti di spa EVI, poiché la ricorrente non ha titolo a concludere con la società resistente un contratto di fornitura idrica per un’area che allo stato non ha titolo a detenere” è questo il cuore della vicenda “acqua” e porto. Una nuova pagina che è già stata avversata con un reclamo da parte di Marina del Capitello srl e che seguirà il suo iter.
Nel frattempo, inoltre, il giudice ha ancora espresso un passaggio che è utile alle dinamiche del comune di Lacco Ameno che, nonostante incassa un “bollino rosso” si può ritenere soddisfatto di quanto elaborato dal Pastore Alinante. Secondo il comune di Lacco Ameno, infatti, basta la pronuncia del giudice che riconosce le tesi dell’Ente: ovvero la non titolarità delle aree secondo Perrella.
Secondo il giudice, infatti, “l’intervento del Comune di Lacco è ammissibile ai sensi del secondo comma dell’art. 105 cpc, avendo comunque interesse l’ente ad accertare anche in questa sede, pur non correndo il rischio di venire pregiudicato dalla pronuncia, che srl Marina del Capitello non era più dotata di un titolo che l’autorizzasse a detenere l’area oggetto della subconcessione scaduta”
Il giudice rigetta il ricorso cautelare proposto da srl Marina del Capitello nei confronti di spa EVI, e revoca il decreto emesso inaudita altera parte in data 22/6/2023; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente procedimento cautelare, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell’avv. Angela Bassolino; dichiara inammissibile la domanda proposta del Comune di Lacco Ameno nei confronti di srl Marina del Capitello; compensa le spese tra srl Marina del Capitello e Comune di Lacco Ameno.
Questa è la giusta risposta all’articolo vergognoso che avete pubblicato, diffamando l’EVI ed il suo personale. Il vostro non è giornalismo, scrivete al soldo di chi vi paga. Il giornalismo vero interroga prima di giudicare, consapevole che il giudizio è appanno della magistratura.
l’articolo racconta – giustamente – l’esito dello stesso procedimento che è stato rivoluzionato nel merito. Ciò non toglie che l’EVI resti un carrozzone politico e agisca come tale.
Il problema non è se l’EVI sia stato o sia un carrozzone politico ma il fatto che un’affermazione del genere necessita di prove, fonti certificate e soprattutto pubblicate e reperibili personalmente presso una fonte ufficiale dai lettori. Nel suo articolo precedente non c’è nulla di tutto ciò se non la Sua strumentalizzazione del decreto ingiuntivo del giudice, che assolutamente non indicava “una colpevolezza dell’EVI”. Esso altro non è che prassi in una situazione come quella del contenzioso tra EVI e la Marina, per poter garantire la continuità lavorativa del Molo, in attesa di un giudizio che necessita il suo tempo per essere deliberato. Le ricordo che in Italia, per fortuna aggiungerei, esiste la presunzione di Innocenza.
E’ evidente da come scrive, che Lei abbia o risentimenti personali nei confronti dell’EVI oppure che il Suo giornale sia il “carrozzone politico” che invece proietta giornalisticamente sull’azienda.
Mio parere personale, avendo letto per curiosità più volte il Suo “giornale”, è che in realtà le suddette motivazioni siano ambedue presenti, ed ecco che il diritto alla libertà di parola e d’informazione si trasforma nella pattumiera degli interessi personali.
Ma come! Alcuni giorni fa avete pubblicato un articolo nel quale l’EVI veniva insultata e dipinta come un diavolo che non dava l’acqua a quei santi di Marina di Capitello e oggi si scopre che l’EVI ed il Comune avevano ragione?! Forse sarebbe stato onesto ricordare in questo post anche l’altro articolo e chiedere scusa ai lettori per aver fatto il tifo per la Marina, invece che informazione
no, assolutamente! si prende atto delle sentenze di primo grado si continua a raccontare la strumtentalizzazione del carrozzone evi! Domani il resto
Cioè si prende atto di scrivere sciocchezze e cattiverie, ci se ne frega e si va avanti? Che modo di fare informazione è questo? Quello che non capisco è : non si può semplicemente raccontare i fatti senza inveire, senza insultare persone, enti e aziende, senza calunniare, senza diffamare e senza spostarsi con la bocca? Il famoso principio della continenza, come raccomandano le sentenze di condanna per diffamazione…
“Si prende atto delle sentenze di primo grado e si continua a raccontare”… Traduzione: “Me ne frego altamente e continuo a dire il cavolo che mi pare, ad insultare, ad offendere e a diffamare come mi pare e piace, senza vergogna e con sprezzo del ridicolo”. E’ questa una delle cose che proprio non riesco a capire del Dispari: è necessario esporre le notizie con questa veemenza, “spostandosi con la bocca” continuamente? Riportare solo i fatti, con annesso giudizio critico anche severo, non è sufficiente? Bisogna per forza scantonare di continuo? Se si parla del porto turistico di Lacco Ameno, della querelle con il Comune, aggiungendoci anche che probabilmente alla base ci sono motivazioni politiche, è necessario aggiungere che l’EVI è un carrozzone politico, sono tutti raccomandati ed altre schifezze apodittiche ed indimostrabili? Che c’entra con il fatto in sè? Che poi il giudice ha confermato la tesi dell’EVI, e cioè che Marina di Capitello non può avere l’acqua perché non ha il diritto di stare sul porto! Ma mi pare che essere smentiti in questa maniera clamorosa non sia un problema per Gaetano Di Meglio. E’ stato applicato il regolamento e le norme, sono state studiate le carte, non si è deciso a cazzo o per fare un favore al sindaco di Lacco Ameno! L’EVI in questa vicenda non c’entra niente e non fa politica. Ho sentito dire che al sindaco di Lacco Ameno, ad un certo punto, dall’EVI hanno detto che se Marina di Capitello aveva i titoli in ordine, l’acqua l’avrebbe avuta, anche se il sindaco si fosse dispiaciuto…
Aggiungo un’altra cosa: se si discute con una persona di fronte e si scantona fuori argomento offendendo, facilmente si può finire alle mani, proprio perché è difficile accettare un confronto con qualcuno che ti insulta a freddo, “spostandosi con la bocca” senza ragione. Comportarsi così, nascondendosi dietro un sito Internet o le pagine di un giornale, equivale a comportarsi come quegli pseudo-energumeni, i “leoni da tastiera”, che la società civile, giustamente, aborrisce