martedì, Gennaio 21, 2025

Progressione verticale a Lacco Ameno, il “match” continua dinanzi al Consiglio di Stato

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Nel ricorso a firma dell’avv. Alessandro Barbieri si evidenzia l’interpretazione erronea dei primi giudici tra procedura speciale transitoria e procedura ordinaria. Il Comune era obbligato ad applicare la prima senza margine di discrezionalità. Sul fabbisogno di personale l’Ente ha violato i limiti fissati dalla norma. Reiterata l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati

Il “match” non è concluso. Per la vicenda della progressione verticale tra vigilesse a Lacco Ameno si apre un nuovo round con il ricorso al Consiglio di Stato di Loreta Pisani avverso l’ordinanza del Tar Campania che ha sbloccato la procedura indetta dal Comune; chiamando in causa l’Ente e nei confronti di Valeria Chiocca.

L’impugnazione a firma dell’avv. Alessandro Barbieri sollecita appunto l’annullamento dell’ordinanza del Tar depositata il 6 giugno con la quale è stata rigettata «l’istanza cautelare avanzata dalla Sig.ra Pisani nell’ambito del ricorso integrato da motivi aggiunti» e la sospensione degli atti comunali impugnati.
Il “nodo del contendere” è noto e verte sul distinguo tra procedura speciale transitoria e procedura ordinaria e sulla esclusione della Pisani per il mancato possesso del titolo di studio della laurea, poi peraltro conseguita dopo il deposito del ricorso introduttivo. Di qui la proposizione del ricorso per motivi aggiunti che denunciava «l’illegittimità Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 laddove prevede, per l’anno 2024, un numero di assunzioni a tempo indeterminato destinate ai soggetti interni all’Amministrazione superiore ai limiti fissati dall’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001; la violazione degli obblighi di pubblicazione dell’avviso di selezione sul portale INPA; l’illegittimità della Determina n. 197/2024 dell’11.03.2024, ove interpretata nel senso di indire una procedura 7 di progressione verticale “ordinaria” o “a regime” in violazione dell’art. 52, comma 1 bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL Enti Locali 2019-2021».

L’ORDINANZA DEL TAR
Dopo l’annullamento in autotutela della determina “incriminata”, nella seconda camera di consiglio del 5 giugno il Tar, respingendo l’istanza cautelare, motivava: «La determina di approvazione dell’avviso pubblico di selezione per la progressione “verticale” in questione fa esclusivo riferimento alla procedura di selezione “ordinaria” e anche l’avviso pubblico fa riferimento alla procedura “ordinaria” e richiede espressamente come requisito di partecipazione il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno all’area; una lettura coordinata dell’art. 52 bis del D.lgs. 165 del 2001, dell’art 13 del CCNL Enti locali e del Regolamento comunale depongono nel senso che resti affidato al potere di scelta dell’amministrazione se bandire una procedura per la progressione verticale “ordinaria”, che presuppone come requisito il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla relativa qualifica (in questo caso la laurea), o una procedura “speciale”, per la quale l’accesso è consentito anche ai dipendenti che siano in possesso dei requisiti cui alla Tabella C di corrispondenza allegata 8 al CCNL (diploma di scuola secondaria di II grado unitamente al possesso di almeno 10 anni di esperienza maturata nella area di qualificazione degli istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione).

Lo stesso contratto collettivo, infatti, si esprime in termini di possibilità e non di obbligo per l’amministrazione (“…in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza) e anche il regolamento comunale non prevede un obbligo in tale senso del comune; e ciò in coerenza con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza costituzionale e nel rispetto del potere di organizzazione proprio dell’amministrazione; la riserva del 50% dei posti, fissata dall’art. 52, comma 1-bis, D.lgs. 165/2001, va applicata in riferimento alle assunzioni previste per ciascuna area e non al numero complessivo delle assunzioni».
Conclusioni avversate dall’avv. Barbieri, avendo il Tar «recepito acriticamente ed illogicamente le difese dell’Amministrazione e della controinteressata».

LA SCELTA DELLA PROCEDURA
Il primo motivo del ricorso si focalizza proprio sull’aspetto cruciale, dove l’ordinanza ritiene che «sia la determina di approvazione dell’avviso pubblico che l’avviso medesimo farebbero riferimento ad una procedura di selezione “ordinaria”, richiedendo come requisito di partecipazione il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno all’area» e sulla discrezionalità consentita all’Amministrazione.
Proprio su questo punto l’interpretazione dei giudici amministrativi di primo grado sarebbe erronea in riferimento sia agli artt. 52 del D.lgs. 165/2001, art 13 del CCNL Enti locali, sia allo stesso Regolamento comunale, avendo «inteso individuare, sulla base di tali norme, un potere discrezionale di scelta, in capo all’amministrazione, tra una procedura di progressione verticale “ordinaria” o una procedura “speciale”».

In proposito l’avv. Barbieri ribadisce: «Il meccanismo di “valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall’esterno attraverso forme di progressione verticale” di cui all’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 è stato, infatti, propriamente previsto dal Legislatore per un periodo transitorio e la sua operatività è stata delegata contrattazione decentrata che, attraverso l’art. 13 CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, ha esaurito la delega ricevuta deprivando, per tale via, di ogni discrezionalità le amministrazioni pubbliche nello scegliere tra la disciplina transitoria e quella ordinaria».

Il passaggio del CCNL che sarebbe frutto di interpretazione equivoca recita: «In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza».
E’ quel “può” che per l’avv. Barbieri deve essere interpretato diversamente da quanto fatto dal Tar: «In tal senso la locuzione “può aver luogo con procedure valutative…” è espressione di un vincolo per l’Amministrazione la quale, una volta esercitata la scelta (quella sì discrezionale) di coprire posti vacanti in organico mediante una procedura di progressione verticale, potrà provvedere alla selezione interna esclusivamente mediante la procedura valutativa di cui agli art. 52, comma 1-bis penultimo comma D.lgs. 165/2001 e art. 13 CCNL».

NODO CRUCIALE
Chiarendo: «L’utilizzo del verbo “può” contenuto nell’art. 13 CCNL si riferisce, dunque, esclusivamente alla possibilità per l’Amministrazione di utilizzare la “progressione tra aree” quale modalità di copertura dei posti rimasti vacanti in organico».
Anzi, «l’applicazione della procedura valutativa in deroga prevista dall’art. 13 CCNL e dall’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 viene posta come condizione per poter utilizzare la “progressione verticale” quale modalità di reclutamento».

Nel ricorso si ribatte al Tar sostenendo: «Tale interpretazione è l’unica, peraltro, che consente il raggiungimento delle finalità espresse nella prima parte dell’art. 13 CCNL, atteso che un ipotetico potere discrezionale di scelta – sfociante in mero arbitrio a seconda delle professionalità interne all’Ente – in ordine alle modalità di svolgimento della progressione verticale svilirebbe del tutto quel favor partecipationis che la norma ha inteso esaltare al fine di garantire efficacemente quell’esperienza e quella professionalità “maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza”».
Peraltro anche lo stesso Comune di Lacco Ameno con il “Regolamento per le progressioni tra le Aree” «ha inteso allinearsi alle previsioni normative più volte richiamate». Infatti «si limita ad elencare solo le modalità delle procedure di progressione verticale (ordinaria – straordinaria); riconosce al contempo l’operatività della disciplina transitoria fino al 31.12.2025 e non indica alcun potere discrezionale circa la scelta della procedura da adottare. Nemmeno tale potere discrezionale si rinviene nella delibera di approvazione del vigente P.I.A.O. che ha previsto la progressione verticale oggetto della presente vicenda».

L’AVVISO PUBBLICO “SUPERA” LA DETERMINA
Ancora si evidenzia che seppure «si dovesse affermare l’operatività di un qualche margine di discrezionalità dell’Amministrazione nello scegliere la procedura ordinaria e/o in deroga per le progressioni verticali, tale iato di discrezionalità è stato comunque colmato dall’espresso richiamato all’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo contenuto nelle c.d. regole di gara. Pertanto, il provvedimento di esclusione dell’appellante in ragione di una presunta “carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari”, viola e falsamente applica l’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 richiamato nel bando e dunque espressa fonte di auto-vincolo per l’Amministrazione nella gestione della procedura».
A ulteriore conferma dell’errore, l’avv. Barbieri sottolinea ancora che la eventuale qualificazione della procedura come “progressione verticale ordinaria”, «idonea, da un lato, a restringere ex post la platea dei concorrenti e, dall’altro, a modificare inammissibilmente le regole del gioco a partita già iniziata – materializza “interpretazione autentica” dell’avviso pubblico tale da violare e mortificare la par condicio tra i partecipanti, nonché i pacifici ed ineludibili principi di eguaglianza, non discriminazione e parità di trattamento di matrice costituzionale».

Richiamando «il principio secondo cui la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, determina la violazione del “principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”».
Sul punto il ricorso contiene anche una importante precisazione: «E’ bene rilevare che non sussiste contraddizione tra quanto stabilito nella Determinazione n. 197/2024 – dove si fa riferimento ad una progressione verticale ordinaria – e quanto contenuto nell’avviso pubblico – ove si fa invece espressa menzione dell’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001. L’avviso pubblico cristallizza, quale lex specialis della procedura, le effettive volontà dell’Amministrazione circa le modalità di svolgimento della selezione.
D’altronde, l’avviso pubblico prot. n. 3024 del 11.03.2024 della Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lacco Ameno, è atto successivo che, in virtù dell’espresso riferimento all’art. 52, comma 1- bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001, supera ed eventualmente annulla in parte la precedente Determinazione n. 197 dell’11.03.2024 del medesimo Responsabile, ovvero ne costituisce più specifica articolazione».

LA RISERVA DEL 50% DEI POSTI
Il secondo motivo si sofferma sul fabbisogno del personale: «L’Ordinanza impugnata è altresì erronea in parte qua ha ritenuto infondata la prima censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti ed ha affermato “la riserva del 50% dei posti, fissata dall’art. 52, comma 1-bis, D.lgs. 165/2001, va applicata in riferimento alle assunzioni previste per ciascuna area e non al numero complessivo delle assunzioni”.

La Sig.ra Pisani nell’atto di motivi aggiunti ha invero censurato il Piano del Fabbisogno del Personale approvato dal Comune di Lacco Ameno nella parte in cui ha previsto, per l’anno 2024, un numero di assunzioni a tempo indeterminato destinate ai soggetti interni all’Amministrazione superiore ai limiti fissati dall’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001 e, dunque, in violazione della riserva del 50% dei posti da destinare all’accesso dall’esterno previsto dalla predetta norma. Tale censura è certamente fondata, mentre erronea, illogica ed immotivata è la decisione resa dai Giudici Partenopei».
Si reitera l’istanza cautelare, alla luce del danno grave ed irreparabile: «Difatti, allo stato, la ricorrente non potrà partecipare alle operazioni di valutazione comparativa (ancora non avvenute) e, stante la presenza di un solo altro candidato, le predette operazioni si concluderanno nel brevissimo termine e con un esito scontato».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos