mercoledì, Ottobre 16, 2024

PSAI, prosegue con motivi aggiunti la guerra di Casamicciola contro l’Autorità di Bacino

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Una “novità” che ha indotto il Tar a cancellare l’udienza del 3 dicembre fissando direttamente per l’8 aprile 2025 la trattazione del merito. Gli avvocati Angelo Clarizia e Alessandro Barbieri hanno chiesto l’annullamento del decreto del 21 maggio che approvando il progetto di Piano conferma le misure di salvaguardia eccessivamente penalizzanti. Contestato l’iter seguito, che non ha garantito procedure di partecipazione

Nonostante gli inviti alla “pace” da parte del prefetto di Napoli, continua la guerra tra il Comune di Casamicciola e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sull’aggiornamento del PSAI, in particolare in relazione allo stralcio funzionale che interessa il territorio casamicciolese. Anzi, lo scontro si inasprisce. Aggiornamento adottato ad agosto 2023 e approvato a maggio scorso, quando l’Amministrazione comunale aveva già presentato il ricorso introduttivo al Tar Campania. Di qui i motivi aggiunti depositati dai legali del Comune, gli avvocati Angelo Clarizia e Alessandro Barbieri.
Una novità che ha portato, oltre che alla rinuncia all’esame della sospensiva, alla cancellazione dell’udienza fissata per il 3 dicembre e la fissazione della nuova data dell’8 aprile 2025, quando il ricorso sarà discusso nel merito.
Nel decreto adottato il presidente della Quinta Sezione del Tar Maria Abruzzese ripercorre le fasi che hanno portato a quest’ultima decisione.

IL DECRETO DEL PRESIDENTE ABRUZZESE
Con il ricorso introduttivo contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e l’Autorità di Bacino si chiedeva l’annullamento «del decreto del Segretario Generale dell’Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 561 del 04.08.2023, pubblicato sul B.U.R.C. numero 61 del 21.08.2023, di adozione del Progetto di Aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Isola di Ischia – Primo Stralcio funzionale – Comune di Casamicciola Terme (NA) e delle misure di salvaguardia ivi adottate immediatamente vincolanti».

Per quanto riguarda invece i motivi aggiunti, l’annullamento previa sospensiva «del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 426 del 21/05/2024, pubblicato sul B.U.R.C. numero 44 del 17/06/2024, di Approvazione Aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Isola di Ischia – Primo Stralcio funzionale – Comune di Casamicciola Terme (NA) e di adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate nella carta del rischio da frana a “rischio potenzialmente alto (Rpa)».
Nel decreto si riporta poi che «il ricorrente ha, di seguito, proposto motivi aggiunti rispettivamente notificati e depositati in date 16 e 17 settembre 2024, articolando istanza cautelare e determinando, dunque, la fissazione della camera di consiglio per la relativa trattazione» e che «con atto depositato in data 7 ottobre 2024 il ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo camerale dichiarando di non avere più interesse alla trattazione dell’istanza incidentale».

Il presidente Abruzzese a questo punto evidenza che «in ragione dei proposti motivi aggiunti, non è possibile trattare il ricorso alla già fissata udienza pubblica del 3 dicembre 2024 nel rispetto dei termini di legge». Ha dunque proceduto alla cancellazione per procedere a fissare la nuova data dell’8 aprile «significando che incombe sulle parti, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ogni utile informazione tempestiva circa sopravvenienze ostative alla trattazione di merito, come fissata con il presente decreto». Un “rinvio” determinato appunto dalle nuove questioni sollevate e dai tempi previsti dalla legge.

I MOTIVI AGGIUNTI
Ma cosa evidenziano nei motivi aggiunti presentati anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione Civile – Commissario delegato e Regione Campania? Si richiama il decreto impugnato con cui è stato approvato definitivamente l’aggiornamento del Psai con relativa riclassificazione delle aree a rischio: «Nel medesimo provvedimento si affermava, inoltre, che l’aggiornamento al Piano restava invece solamente “adottato” – e non approvato – con riguardo alla individuazione delle aree perimetrate nella carta del rischio da frana a “rischio potenzialmente alto (Rpa)”, con conseguente applicazione, per tali aree, delle specifiche misure di salvaguardia. Le predette misure di salvaguardia contenute nel Decreto n. 426/2024 confermavano appieno le misure di salvaguardia già predisposte nel precedente Decreto n. 561/2023, con conseguente applicazione, alle predette aree, della disciplina prevista dal P.S.A.I. per le aree a rischio più alto in assoluto (art. 16, 19, 20 e 21 delle N.T.A. al P.S.A.I. dei territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale, aggiornato nel 2015)».

Il nocciolo sono sempre le misure troppo limitative per il territorio casamicciolese, ritenute adottate in maniera illegittima e “calate dall’alto”, senza la necessaria condivisione con gli Enti interessati: «Innanzitutto – si specifica – perché l’Autorità non poteva utilizzare la procedura “semplificata” di aggiornamento dei Piani Stralcio di cui all’art. 68, commi 4-bis e 4-ter D.lgs. 152/2006 (come in concreto fatto). Il modulo procedimentale di cui all’art. 68 commi 4-bis e 4-ter D.lgs. 152/2006, dichiaratamente seguito per le operazioni di aggiornamento del P.S.A.I. , prevede “Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67, comma 1”. Il successivo comma 4-ter chiarisce inoltre “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediata mente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”».

LA NUOVA CATEGORIA DI RISCHIO RPA
Invece «l’Autorità ha chiaramente travalicato i limiti della predetta procedura semplificata. Infatti, l’Autorità non si è limitata ad eseguire una modifica alla perimetrazione e/o alla classificazione delle aree, bensì ha inciso sul quadro normativo fissato all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.S.A.I. elaborato dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale. Circostanza, quest’ultima, che avrebbe richiesto lo svolgimento della più gravosa – e maggiormente partecipativa – procedura ordinaria di approvazione/aggiornamento dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico fissata dagli artt. 66, 67 e 68 D.lgs. 152/2006: e tanto, massimamente, alla luce degli interessi coinvolti».

Sono state apportate modifiche che penalizzano Casamicciola con una procedura troppo celere e di conseguenza superficiale: «La prima modifica che incide sulle N.T.A. vigenti è l’introduzione della nuova categoria di rischio “Area a rischio potenzialmente alto – RPA” alla quale viene applicata la normativa relativa alle zone di rischio frana R4 (art. 4 delle Misure di Salvaguardia). Tale categoria esula dalle classi di rischio fissate dalle linee guida contenute nel D.P.C.M. del 29 settembre 1998. Inoltre l’area di riferimento – assoggettata al nuovo regime – risulta definita in maniera astratta, generica ed estremamente preventiva, avendo l’Autorità specificato che il reale livello di rischio dell’area non è conosciuto ma “può essere definito solo a seguito di studi ed analisi di tipo quantitativo” e sono necessari “approfondimenti ad una scala di maggiore dettaglio”».

Una previsione già presente all’atto dell’adozione e poi confermata: «La conferma delle previsioni già contenute nel progetto del piano di aggiornamento è evidentemente avvenuta in quanto la tempistica della procedura “semplificata” di aggiornamento è incompatibile con l’analisi di tipo quantitativo, la quale per espressa ammissione dell’Autorità, “richiede dati di input di diversa natura (geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sociale, economica) molto accurati (sia in termini di qualità sia di quantità)” e, tra l’altro, non è stata condotta “a causa dei tempi ristretti di Legge”».

CLASSE DI RISCHIO ANCHE PER LE “AREE BIANCHE”
Ma non è finita. Sono previste ulteriori limitazioni “punitive” per le cosiddette “aree bianche”. Si evidenzia infatti nei motivi aggiunti: «La seconda, e forse più rilevante, modifica che incide sulle N.T.A. vigenti è contenuta nell’art. 7 delle norme di salvaguardia – la cui formulazione pure assume carattere di stabilità ed efficacia ultra-cautelare – e riguarda la disciplina delle cd. “aree bianche” per le quali non è stato rilevato un livello di pericolosità e/o rischio idrogeologico. In particolare, viene stabilito che “nelle “aree bianche” (…) non si rilevano elementi per l’individuazione di livelli di pericolosità e rischio idrogeologico. Stante, tuttavia, la rilevante estensione delle aree a differenti livelli di pericolosità e degli effetti che sulle dette aree bianche potrebbero essere indotte da modifiche anche temporanee – quali, esemplificativamente, la realizzazione delle piste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio – ogni attività e/o uso delle stesse deve essere, previamente, verificato e valutato nella puntuale ponderazione dei mutamenti sopravvenuti alla data dell’aggiornamento del presente Progetto”».

E qui si evidenzia la dannosa violazione della norma: «Attraverso tale previsione, dunque, non solo si introduce una nuova disposizione normativa non contemplata all’interno delle N.T.A. del vigente P.S.A.I., ma viene altresì conferita all’Autorità la facoltà di attribuire una classe di rischio alle cd. “aree bianche” sulla base delle modifiche e mutamenti sopravvenuti all’aggiornamento del Piano.
In tal modo, dunque, viene concesso all’Autorità di modificare la perimetrazione e/o la classifica zione senza seguire l’iter semplificato di aggiornamento previsto dall’art. 68, comma 4-bis D.lgs. 152/2006 attivabile, tra l’altro, proprio nel caso di “realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio”».

Una modifica che va ad incidere anche sul Piano di ricostruzione post-sisma: «La disciplina contenuta nel progetto di Piano appare essere, dunque, non solo elusiva del precetto normativo, ma altresì idonea a consentire la riperimetrazione e/o riclassificazione delle “aree bianche” anche solo in presenza di opere temporanee e non collaudate per la mitigazione del rischio, fattispecie assolutamente non prevista dall’art. 68 citato. Tale innovazione normativa, peraltro, è tale da incidere sull’attuabilità del piano di ricostruzione post-sisma (di cui è parte integrante il piano degli interventi urgenti) atteso che ogni iniziativa nelle “zone bianche” andrebbe, secondo l’art. 7 delle norme di salvaguardia impugnate, valutata e verificata di volta in volta».

LA RICHIESTA ISTRUTTORIA
Alla luce dei vizi esposti, è stata espressamente richiesta al Tar di «assicurare la completezza dell’istruttoria anche attraverso l’ordine di esibizione da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di tutta la documentazione relativa all’istruttoria ed alla valutazione effettuata nell’approvazione del Piano di aggiornamento del P.S.A.I. e nell’adozione delle Misure di salvaguardia di cui al Decreto del Segretario Generale dell’Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 426 del 21/05/2024».
E si riporta un lungo elenco di atti: la delibera della Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale adottata nella seduta del 16/05/2024; il parere favorevole della Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale espresso nella seduta del 27.07.2023; i documenti recanti “Percorso metodologico finalizzato all’aggiornamento del Piano Stralcio […]” ed i “criteri e metodologie tecnico-operative per l’attuazione prioritaria del percorso metodologico”, «allegati al Decreto del Segretario Generale dell’Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 135 del 07.03.2023 e mai resi pubblici»; ogni eventuale “intesa” espressa dalla Regione Campania sul progetto di aggiornamento; i provvedimenti di competenza della Conferenza Permanente dell’Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in merito all’adozione del “Percorso metodologico” e dei “criteri e metodologie” di cui al Decreto Segretariale n. 135/2023.
Atti che dovranno essere depositati e vagliati dai giudici. La decisione del Tar, salvo ulteriori “colpi di scena”, è rinviata alla primavera.

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