martedì, Gennaio 21, 2025

Rapporti di affinità in grande entità numerica, trasferita da Ischia il giudice civile Criscuolo

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Il procuratore dell’Agenzia dell’Entrate ha presentato 9 istanze lamentando “la sussistenza di rapporti di affinità con l’avvocato Pierluigi Doda, creditore procedente e procuratore di se stesso” con il giudice Criscuolo

Per molti questa notizia avrà, come sempre, due chiavi di lettura. Qualcuno esprimerà frasi tipo “E’ furnut a zizzinell”, qualche altro, invece, “finalmente libertà”!. Si, è vero, potrebbero sembrare due frasi che hanno lo stesso significato. Ma qualcuno userà la prima esclamazione, forse, con un senso di sconfitta, gli altri, invece, quella della seconda esclamazione con un senso di “vittoria.” Di certo ne sarà poco felice l’avvocato Pierluigi Doda e, tra poco, leggeremo anche perché.

Il presidente del Tribunale di Napoli, la dott.ssa Dr.ssa Elisabetta Garzo, con atto dello scorso 28 giugno 2024 ha disposto la revoca dell’assegnazione al settore Civile della Sezione distaccata di Ischia e che il giudice onorario dr.ssa Olimpia Criscuolo sia tabellarmente assegnato alla Seconda sezione civile del Tribunale di Napoli.
Allo stesso tempo “le udienze sul ruolo – si legge nel dispositivo – del Giudice dell’Esecuzione civile della Sezione Distaccata di Ischia siano celebrate da altro magistrato individuato con separato decreto, che provvederà a trattare anche gli affari urgenti allo stato pendenti sul predetto ruolo”.

RAPPORTI DI AFFINITÀ
L’ufficio di presidenza del Tribunale di Napoli aveva “Rilevato che la dr.ssa Olimpia Criscuolo, giudice onorario assegnato alla Sezione Distaccata di Ischia, cui è affidata la gestione del ruolo del Giudice dell’Esecuzione civile, a seguito del deposito in data 24 giugno 2024 di nove istanze ex art. 51 c.p.c. da parte del procuratore dell’Agenzia delle Entrate, avv. Ermanno Restucci, ha dichiarato di astenersi dalla trattazione di altrettanti procedimenti, per la sussistenza di rapporti di affinità con l’avvocato Pierluigi Doda, creditore procedente e procuratore di se stesso”. Una circostanza che, è evidente, lascia spazio libero alle ombre sulla gestione dei procedimenti.

La Garzo, aggiunge “Considerato, altresì, che, a seguito dell’acquisizione di tale notizia, questa Presidenza ha contestualmente effettuato tutti i conseguenziali accertamenti in ordine al numero degli affari e dei procedimenti, della stessa tipologia, assegnati alla dr.ssa Criscuolo e dalla stessa trattati o definiti; Rilevato che l’entità numerica degli affari in cui è parte il menzionato procuratore, trattati nell’ultimo triennio dal GOP Criscuolo, è tale da non consentire che quest’ultima continui ad esercitare la propria funzione presso la Sezione Distaccata di Ischia e, in particolare, a gestire il ruolo dell’Esecuzione civile”.
Questo passaggio è un alto macigno che arriva sulla travagliata vita della Sezione Distaccata di Ischia. È evidente che emergano quelle anomalie che certamente non fanno bene alla credibilità dell’intero tribunale e alla considerazione che la popolazione potrebbe avere del settore “Giustizia”. In verità, questo caso,

E, per l’appunto, “Ritenuta, pertanto, l’opportunità di assegnare temporaneamente la dr.ssa Olimpia Criscuolo ad altra sezione civile del Tribunale e, in particolare, alla Seconda sezione civile, atteso che due dei giudici onorari tabellarmente destinati a tale sezione sono attualmente in supplenza all’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli; Si comunichi, ai sensi dell’art. 41 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, al sig. Presidente della Corte di Appello, al Presidente Coordinatore della sezione distaccata di Ischia, al magistrato interessato nonché al Presidente Coordinatore del Settore Civile, al Presidente della Seconda sezione civile, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, al Dirigente Amministrativo e a tutti gli uffici interessati dall’esecuzione del predetto provvedimento.”

Per restare nella norma e senza voler aggiungere nulla di personale, ricordiamo ai lettori il contenuto dell’art. Articolo 51 Codice di procedura civile che regola l’astensione del giudice.
Il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

Uno di questi casi rientra tra quell’entità numerica che non consente al giudice Criscuolo di operare presso la Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

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