c.s. | La società del Real Forio ritiene che il reclamo proposto dal S.Giorgio sia completamente improponibile, visto che l’inammissibilità rilevata giustamente dal giudice di prima istanza, in base alle disposizioni NOIF e le norme del codice di giustizia sportiva, non può essere sanata con il reclamo davanti all’Organo di prima istanza (cfr. Art. 36 comma 7 CDG). Pertanto si attende fiduciosi la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, sperando in un verdetto celere.