domenica, Settembre 1, 2024

Ricorso al Tar per “spegnere” i “Giovedì Foriani”. Residenti contro “stranieri” a Via Marina…

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Clamorosa iniziativa dei residenti della zona della movida. La musica “sparata” fino alle tre di notte lede il diritto alla tranquillità e al riposo. Nell’impugnazione redatta dall’avv. Acquaviva Coppola si evidenziano cinque motivi di illegittimità dell’ordinanza di Stani Verde. Già lo scorso anno i proprietari degli immobili che affacciano su Via Marina avevano diffidato il Comune. Si contesta l’incompetenza del sindaco e la violazione delle norme in materia

I “Giovedì Foriani” di Stani Verde subiscono un pesante attacco da parte di alcuni residenti della zona della movida, che con un ricorso al Tar Campania ne chiedono la “cancellazione” previa sospensione, in nome del riposo notturno.
Nel ricorso redatto dall’avv.to Guido Acquaviva Coppola dello studio Abbamonte si chiede infatti «l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) dell’Ordinanza Sindacale n. 143 del 24.04.2024, mai notificata, con cui si consentiva agli esercizi pubblici ubicati nella zona della c.d. “Movida” (Via Marina e Via Cesare Calise) di svolgere “attività musicale all’esterno dei locali, in deroga e in via eccezionale e limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani”, così come di seguito: Giovedì 25 aprile 2024 fino alle ore 2,00 del 26 aprile 2024; Giovedì 2 maggio 2024 fino alle ore 2,00 del 3 maggio 2024; Da giovedì 9 maggio 2024 a Giovedì 27 giugno 2024 fin alle ore 1,00 dei venerdì successivi; Da Giovedì 4 luglio 2024 a Giovedì 5 settembre 2024 fino alle ore 2,00 dei venerdì successivi; – Da Giovedì 12 settembre a Giovedì 3 ottobre 2024 fino alle ore 1,00 dei venerdì successivi». Oltre che della Ordinanza Sindacale n. 119 del 10.06.2019 “concernente la disciplina dell’attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici sul territorio comunale”, richiamata nel provvedimento impugnato.

RISSE NOTTURNE
I ricorrenti, proprietari di immobili siti in Via Torrione ma che affacciano su Via Marina, ovvero proprio sulla zona della movida, da subito evidenziano: «Nelle attività commerciali ivi esistenti (prevalentemente bar e ristoranti), a tutt’oggi, si svolgono manifestazioni musicali con DJSET e vere e propri eventi danzanti, rectius, discoteca con persone che ballano a ritmi musicali sparati a decibel insopportabili per chi vuole vivere e dormire, il tutto dalle prime ore della sera fino alle 3,00 di notte».

I “Giovedì Foriani” istituiti lo scorso anno con musica fino alle due e durata fino al 30 settembre per il rilancio dell’immagine turistica avevano già suscitato la reazione dei ricorrenti, che a inizio agosto avevano diffidato il Comune ad intervenire ad horas, «per porre fine ad una situazione ormai insostenibile per i residenti della zona della c.d. “movida” visto che le attività commerciali svolgevano attività musicale in totale assenza di permessi e/o autorizzazioni e, comunque, fino a notte tarda, attività questa non limitata solo ai c.d. “giovedì foriani” ma, praticamente, tutti i giorni della settimana».
Ebbene, «a tale diffida non si aveva alcun riscontro, e ciò nonostante le denunce dei residenti che segnalavano anche un pericolo per gli abitanti in quanto, a tarda notte (intorno alle 00.30/01.00), si verificano, quasi quotidianamente, delle risse tra numerosi ragazzi che sostavano fuori alle attività commerciali in questione, che creavano non pochi disagi ai residenti».

BAR NEL MIRINO
A febbraio 2024, per “mettere le mani avanti”, gli stessi notificavano all’Ente istanza di accesso agli atti al fine di ottenere, per due attività che si trovano nella zona della movida, «tutte le autorizzazioni, anche dell’Asl, dell’Arpac nonché le licenze, permessi di costruire, scie edilizia, scie commerciali, nulla osta di impatto acustico, e tutto quanto necessario ai fini dello svolgimento delle predette attività presuntivamente illegittime sia sotto il profilo edilizio – urbanistico sia sotto il profilo dello svolgimento dell’attività di bar-ristorante- discoteca».
Solo dopo la notifica del ricorso contro il silenzio del Comune, lo stesso dava riscontro. A mero titolo esemplificativo, nel ricorso si evidenzia che dall’esame della documentazione trasmessa si evince «che l’attività denominata bar “Thomas” è titolare di una autorizzazione “per attività di piccoli trattenimenti musicali in pubblico esercizio” in cui è specificato che “… le sopra indicate attività di trattenimento musicale costituiranno attività secondaria ed accessorie rispetto all’attività prevalente di somministrazione alimenti e bevande”. Ovviamente la realtà, come più volte denunciato, è totalmente diversa». Altra istanza di accesso agli atti nei confronti del bar “Luamè” è rimasta inevasa.

Nonostante le premesse, «senza tener minimamente conto di tutta l’attività sia civile che penale oltre che amministrativa che i ricorrenti faticosamente stavano ponendo in essere per cercare di ottenere il “rispetto” dei propri diritti, essendo ormai impossibile per loro utilizzare le proprie abitazioni, il Comune di Forio reiterava – ancora una volta – l’Ordinanza sindacale n. 143 del 24.04.2024».
Si addebita al primo cittadino non solo di non essere mai intervenute a seguito di diffide e denunce, ma anzi di aver reiterato l’autorizzazione ampliandone anzi l’orario.

LA VIOLAZIONE DEL TUEL
Il ricorso è affidato a cinque motivi a sostegno dell’illegittimità del provvedimento. Innanzitutto si rileva che a norma dell’art. 50 del TUEL il sindaco «al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
Il potere di adozione di ordinanza non contingibile ed urgente è finalizzato solo ed esclusivamente ad «assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti».

Invece, in questo caso «il Comune, mediante Ordinanza sindacale extra ordinem, in via unilaterale, e del tutto in modo arbitrario, modificava gli orari di svolgimento dell’attività musicale all’esterno dei locali addirittura – ampliandoli – in violazione (e non a tutela!), certamente, delle “esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”, presupposto questo imposto dalla normativa per l’emanazione di provvedimenti come quello in questione. Il tutto, peraltro, in assenza di un pronunciamento di indirizzo dell’organo assembleare (il Consiglio comunale, ndr)». E «solo sulla base su di una istanza presentata dai titolari di alcune attività commerciali (così si legge nelle premesse dell’Ordinanza ivi gravata)».

IL SINDACO PUO’ SOLO “LIMITARE” LA MUSICA
Una censura espressa anche sotto altro profilo, per ribadire che l’ordinanza non è sorretta dai requisiti di legge.
Fatto salvo il presupposto di tutela della tranquillità e del riposo, «in questi casi, inoltre, il potere di indirizzo è riservato – dalla citata norma – al Consiglio Comunale». Chiarendo «che, peraltro, il Consiglio Comunale ebbe ad approvare il Piano di Zonizzazione Acustica e, pertanto, l’Ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere, quantomeno, preceduta da una modifica di tale Piano». L’Ordinanza impugnata, invece, non è preceduta da alcun atto di indirizzo consiliare.

Si solleva la questione della incompetenza del sindaco in materia, soffermandosi «sulla separazione tra “politica” e “amministrazione”, non potendo il potere attribuito ad un organo tecnico essere “delegato” al Sindaco, in assenza di un fronte normativo, e ciò in coerenza con i noti principi di riserva di amministrazione, cristallizzati nell’art. 97 della Costituzione».
Arriva una ulteriore contestazione in riferimento alla liberalizzazione degli orari anche per le attività di somministrazione, che come sentenziato dal Consiglio di Stato «non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica».

Il ricorso torna poi sulle competenze di vari organi dell’Amministrazione, per ricordare che il Consiglio comunale «è chiamato ad esprimere gli indirizzi politico-amministrativi di carattere generale, che si traducono in atti amministrativi fondamentali, tassativamente indicati». Un potere regolamentare esteso a tutti gli ambiti di competenza comunale.
Pertanto il potere del sindaco è limitato solo alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti: «Il provvedimento impugnato, invece, ha un effetto evidentemente contrario: autorizzare la musica all’esterno del locale fino alle ore 3,00 di notte, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, di fatto impedisce ai residenti di utilizzare le proprie abitazioni (è proprio il contrario di quanto la norma stabilisce!)».

CARENZA DI MOTIVAZIONE
Il terzo motivo di ricorso contesta che, «quantomeno, l’esercizio del potere sindacale doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento». In assenza di tale comunicazione, non è stato consentito agli interessati di partecipare al procedimento amministrativo.
A seguire si punta sulla carenza istruttoria e motivazionale, limitandosi ad indicare le ragioni di «creare maggiori occasioni di lavoro nonché ampliare l’offerta turistica rivolta in particolare ai giovani». Non sono sufficienti i motivi di interesse pubblico, ma la motivazione doveva essere ampliata «anche in considerazione delle posizioni consolidate in capo al privato e all’affidamento ingenerato. Nel caso di specie, il provvedimento del Comune di Forio è assolutamente immotivato; anzi, nulla dice sulla posizione – più che consolidata – del privato, e come tale va annullato».

Quanto all’istruttoria, «si fa riferimento all’interno di esso al Piano di Zonizzazione Acustica, ma nulla si dice sulle modalità di esecuzione della deroga disposta». Aggiungendo: «Anche perché una cosa è l’ipotesi in cui la musica è ancillare rispetto all’attività di bar e ristoranti (espressamente disciplinato dal Piano di Zonizzazione Acustica); cosa diversa è, invece, come nel caso in esame, in cui la musica è utilizzata come attività principale, con casse esterne e strumentazione da DJ.
In questi ultimi casi, è evidente, che il Sindaco avrebbe dovuto specificare – eventualmente – i limiti di decibel che non potevano superare, il tipo di casse che sarebbe possibile utilizzare, specificare gli orari precisi in cui era possibile tenere (ad esempio) la musica con un livello più forte e, quali, invece erano gli orari oltre il quale, era possibile tenere la musica, ma chiaramente con un impatto acustico minore (ad es. in tarda notte).
Il tutto, preliminarmente accertato da un tecnico esperto del suono, così da poter contemperare – maggiormente – gli interessi in gioco (esercizio dell’attività e diritto dei residenti alla tranquillità)».

IGNORATE SOLUZIONI ALTERNATIVE
Un provvedimento sproporzionato, in quanto «non è stata compiuta una concreta istruttoria in grado di verificare eventuali soluzioni alternative all’ampliamento dell’attività musicale fino a notte tarda. In altri termini, per affrontare i problemi che l’ordinanza si prefigge di risolvere (creare maggiori occasioni di lavoro nonché ampliare l’offerta turistica rivolta in particolare ai giovani) vi potevano essere anche soluzioni alternative, ugualmente efficaci e certamente meno afflittive per i proprietari della zona ma, di tale circostanza, non vi è alcuna traccia nell’atto ivi gravato».
Ancora si contesta a Stani Verde che l’ampliamento dell’orario di attività musicale all’esterno dei locali non si pone in sintonia con i parametri dettati dal decreto del Ministero dell’Interno del 2008, «traducendosi in una misura lesiva dell’“integrità fisica” dei residenti dell’area urbana interessata nonché “del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”».
Si rincara la dose ricordando le tutele del diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, «non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell’OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini».

ISTANZA DI SOSPENSIVA
Infine si rileva: «La cronistoria esposta nei motivi che precedono evidenzia anche un altro dato rilevante se non sospetto», facendo riferimento allo «scadenzarsi degli eventi».
Vertendo il contenzioso in materia di decibel, viene chiesto al Tar «di ordinare una consulenza per verificare l’impatto acustico del provvedimento impugnato sulle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti».

La domanda di sospensione rimarca il danno grave ed irreparabile: «Ai ricorrenti, infatti, non è permesso, nel periodo estivo (ovvero quello in cui si dovrebbe utilizzare maggiormente gli appartamenti in questione) di godere delle proprie abitazioni stante la situazione esistente che rende, di fatto, invivibili gli immobili». Mentre le attività commerciali in ogni caso «potrebbero utilizzare lo stesso la musica all’esterno dei locali, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 119/19 non subendo, dunque, alcun danno ingente dagli effetti di una eventuale sospensiva».
Il riposo notturno è affidato al Tar. E per tale motivo, sotto il profilo cautelare, si avanza la richiesta di «emissione di una Ordinanza di natura propulsiva, al fine di imporre al Comune resistente il riesame del provvedimento emesso in forza delle segnalate illegittimità», prima ancora di una pronuncia dei giudici.
Nubi minacciose si addensano sui “Giovedì Foriani”.

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1 COMMENT

  1. Mi chiedo cosa offre oggi Ischia ad un turista giovane che cerca divertimento. La mia domanda è la seguente ma davvero crediamo nel 2024 che il turismo termale sia la cura? Si lamentano del baccano e poi si lamentano che non c’è lavoro. Prendete esempio da Ibiza, e altre mete conosciute non hanno nulla più di Ischia ma lavorano, creano posti di lavoro e la gente del posto è al passo con i tempi. Accontentiamoci chi per un po’ di musica butta giù sui turisti acqua calda per farli scappare. Che brutta fine che abbiamo fatto. Qui bisognerebbe fare un articolo profondo e sincero ma come tutto e tutti se ne fregano. Però si lamentano eh… assurdo.

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