Con un documento molto lungo e molto tecnico, il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, ha approvato la “Circolare illustrativa delle principali disposizioni delle ordinanze commissariali in materia di procedimento amministrativo per la concessione del contributo nella ricostruzione privata”.
Il documento è composto da 8 grandi capitoli: premessa; l’asseverazione del professionista – contenuti e limiti; 3) l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile; il parere dei comuni – contenuti e limiti; il parere della soprintendenza – contenuti e limiti; la definizione delle pratiche di condono edilizio; la conferenza speciale di servizi; la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
In particolare ecco due stralci dalla premessa: “Tenuto conto della particolare complessità della ricostruzione, aggravatasi con il successivo disastro idrogeologico verificatosi il 26 novembre 2022, l’azione di ricostruzione privata è stata opportunamente disegnata secondo un’articolazione divisa in tre fasi (non necessariamente in senso cronologico, ma in senso logico e organizzativo): una prima fase, relativa all’immediata realizzazione di tutti quegli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma soggetti a intervento diretto di ricostruzione, che sono già suscettibili di realizzazione con S.C.I.A edilizia, anche prima della definitiva approvazione del Piano di ricostruzione di cui all’articolo 24-bis del decreto-legge n.109 del 2018, nel presupposto che gli interventi devono essere conformi all’edificio danneggiato preesistente, ossia senza alcun incremento di superfici o volumi, fermi quelli strettamente necessari per ragioni di efficientamento sismico, energetico o sanitario previsti dalla legge (principio della ricostruzione “a incremento zero”); una seconda fase relativa agli edifici danneggiati dal sisma soggetti a vincoli di inedificabilità previsti dalla pianificazione e dal Piano di ricostruzione relativi a delocalizzazione obbligatoria, a necessità di ridisegno urbano per ragioni di sicurezza o di preventiva definizione dell’unità minima di intervento; una terza fase relativa agli edifici da delocalizzare per ragioni connesse al rischio sismico o idrogeologico.”
E, ancora, “Un rilievo particolare, come è noto, assumono, nel complesso quadro della ricostruzione privata, per la loro oggettiva incidenza anche statistica e quantitativa, le procedure di condono, che spesso condizionano la definizione del procedimento di approvazione del progetto e di concessione del contributo. È infatti noto che il legislatore ha dovuto introdurre un apposito articolo di legge, l’art. 25 del decreto-legge n. 109 del 2018, dedicato alla Definizione delle procedure di condono, in base al quale i Comuni avrebbero dovuto provvedere alla conclusione dei relativi procedimenti di esame delle istanze di condono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130. La medesima legge (comma 3 dell’art. 25) subordina, come è noto, la concessione del contributo alla previa definizione della pratica di condono, poiché dispone la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell’esame delle istanze di condono e subordina l’erogazione all’accoglimento di tali istanze, con l’aggiunta successiva della previsione per cui il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati.”