Arriva la seconda pesante bocciatura dal Tar per il Comune di Casamicciola Terme nel contenzioso con la Iliad, a cui è stata impedita la realizzazione di un ripetitore a Via Monte Tabor. Stavolta con possibili conseguenze più gravi, visto che il caso sarà sottoposto all’attenzione della Corte dei Conti. Già con la precedente sentenza emessa a fine 2023 il Tribunale amministrativo regionale amministrativo aveva annullato i provvedimenti dell’Ente relativi alla richiesta di un permesso di costruire non necessario e al parere negativo della Commissione per il Paesaggio, nonché quello in cui si contestava l’ubicazione in zona a Rischio Frana F3 (essendo in questo caso sufficiente rispettare le prescrizioni in materia di mitigazione).
Il secondo ricorso presentato da Iliad Italia riguarda l’autorizzazione paesaggistica negata dal Comune, che come nel caso precedente non si è nemmeno costituito in giudizio, mentre la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli lo ha fatto solo formalmente. Iliad chiedeva al Tar Campania di accertare l’obbligo dell’Ente «di richiedere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli l’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 87 (ora art. 44) del d.lgs 259/2003».
LA PRIMA SENTENZA
Il collegio della Settima Sezione presieduto da Michelangelo Maria Liguori richiama la propria precedente sentenza con la quale accogliendo il ricorso aveva annullato, nel caso specifico, la nota del 24 luglio 2023 «con cui il Comune di Casamicciola Terme ha inibito l’inizio dei lavori per l’installazione di una SRB per rete di telefonia mobile, in ragione dei pareri negativi espressi sull’istanza della ricorrente dalla CLP e dal Responsabile dell’area comunale IV». Citando i passaggi fondamentali di quella pronuncia: «La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il Comune non possa definire negativamente il procedimento ex art. 87 d.lga. n. 259 del 2003, senza avere prima concluso quello volto a conseguire l’autorizzazione paesaggistica mediante il coinvolgimento della Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza».
Ancora sentenziava: «Quanto poi al diniego di autorizzazione paesaggistica, parimenti opposto con il provvedimento oggetto di gravame, coglie nel segno la censura secondo cui il Comune ha respinto l’istanza avanzata dalla ricorrente:a) senza operare alcuna valutazione di natura paesaggistica e, quindi, senza alcun apprezzamento degli interessi pubblici sottesi alla norma attributiva del potere esercitato (art. 146 D.lgs. n. 42/2004);b) senza il necessario coinvolgimento della competente Soprintendenza, a cui l’art. 146 comma 5 D.lgs. n. 42/2004 assegna un potere consultivo di natura sostanzialmente provvedimentale, attesa la natura vincolante del relativo parere, il quale deve essere obbligatoriamente richiesto dall’autorità procedente, che, nella specie, coincide con il Comune…».
IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA
La condanna per l’Ente già in quella sede era netta: «Ebbene, nel caso in esame, il Comune ha negato l’autorizzazione paesaggistica senza preventivamente acquisire il parere della Soprintendenza, limitandosi a fondare il rigetto sul parere negativo della Commissione locale per il paesaggio. Ne consegue che il diniego gravato è illegittimo, in quanto opposto senza il necessario coinvolgimento dell’autorità tutoria del vincolo paesaggistico insistente sull’area oggetto di intervento, la quale, ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, avrebbe dovuto essere interpellata dal Comune fine di rendere il proprio parere, obbligatorio e vincolante».
Aggiungono i giudici: «Quanto, poi all’invocata (in quel giudizio) formazione del silenzio assenso sull’istanza, la Sezione ha precisato: “Va, invece, respinta la domanda volta all’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, stante il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza che “sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.
Non risulta, infatti, indetta dal Comune di Casamicciola la conferenza di servizi prescritta per i casi (come quello in esame) in cui necessita acquisire l’autorizzazione prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né – come ammette la stessa ricorrente – risulta esservi comunque stata la trasmissione dell’istanza alla locale Soprintendenza. Difetta, pertanto e a monte, il necessario presupposto del coinvolgimento dell’autorità tutoria nel procedimento de quo, senza cui non è possibile che operi il meccanismo di semplificazione descritto dal legislatore”».
INEVASA L’ISTANZA DI NOVEMBRE
Ed è su quest’ultimo punto che si fonda il secondo ricorso pure accolto: «Con istanza in data 7/11/2023, la ricorrente ha, quindi, chiesto al Comune di Casamicciola Terme di “convocare senza indugio la conferenza di servizi e contestualmente (a) trasmettere alla Soprintendenza l’istanza di Iliad Italia”. Rimasta inerte l’Amministrazione, Iliad ha nuovamente adito questo Tribunale, chiedendo accertarsi l’obbligo del Comune di attivare presso la Soprintendenza il procedimento necessario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica».
Una richiesta più che fondata. In questa sentenza infatti si evidenzia: «Dalla documentazione versata in atti emerge l’inerzia illegittima del Comune di Casamicciola Terme che ha omesso di attivarsi ai fini del completamento dell’iter procedimentale previsto dalla normativa, in ossequio all’obbligo conformativo derivante dalla citata pronuncia della Sezione». Una pronuncia dura: «Alla luce di quanto esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone la necessità che sia irrogato un ordine alle Amministrazioni intimate di provvedere espressamente, ognuna per la sua parte di competenza, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica formulata dalla società ricorrente.
Il Tribunale assegna, all’uopo, alle Amministrazioni il complessivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza. In difetto, si nomina sin da ora il Prefetto di Napoli, o funzionario da lui delegato, il quale provvederà in luogo dell’amministrazione interessata in caso di infruttuoso scadere del termine di cui sopra, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente». L’eventuale compenso per il commissario ad acta, a carico del Comune di Casamicciola, è stato fissato in 700 euro.
Inoltre «le spese del presente giudizio vanno poste a carico della sola Amministrazione comunale soccombente, dato che la mancata attivazione e prosecuzione del procedimento dipende esclusivamente dal suo operato, come si evince dagli atti prodotti in giudizio». Altri 1.500 euro. Arriva poi la mazzata finale: «Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 8 L. 241/1990».Avendo reiterato i dinieghi illegittimi e l’inerzia che hanno comportato condanne e spese, i responsabili degli uffici comunali si sono esposti all’ipotesi di danno erariale.