Sig. Sindaco,
in merito al diritto di presentazione spettante all’Amministrazione Comunale, le comunico che il Vescovo, dopo aver chiesto un pronunciamento di codesto Consiglio Comunale entro il 1° marzo c.a., in data odierna ha provveduto a emettere il decreto che allego alla presente.
Sac. Agostino Iovene
Premesso che nella parrocchia (San Vito o Santa Maria La Penitente), esiste il diritto di patronato e che la nomina del parroco avviene tramite presentazione da parte dell’amministrazione comunale;
Premesso che nel corso del tempo l’esercizio di tale diritto non ha mancato di offrire un sostegno prezioso la chiesa di Ischia e di produrre frutti spirituali presso i fedeli di quella parrocchia e la comunità tutta;
Considerato che la chiesa vive nel tempo e nella storia ed è perciò costantemente chiamata a rivedere e ad aggiornare alcuni istituti giuridici del diritto canonico, il nome delle mutate una rinnovata sensibilità ecclesiale;
Visto il decreto del Concilio Vaticano II Christus Di ( 28 ottobre 1965), al n. 28, nel quale, relazione alla nomina dei parroci, si legge che il vescovo, come padre della famiglia del presbiterio, ” meglio i più giustamente distribuire i sacri misteri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici”;
Vista la lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6 agosto 1966), che all’Art. 18 ~ 1 afferma: “Il le anime esige che il vescovo goda della Libertà richiesta per conferire con giustizia ed equità ai sacerdoti più idonei gli uffici e benefici, anche non curati […] sono abrogate Le consuetudini quanto alla nomina, all’elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio parrocchiale”;
Visto il codice di diritto canonico del 1983 che, In conformità ai summenzionati principi, non fa menzione del ” diritto di patronato”, volendo invece il ” libero conferimento” come via ordinaria per la nomina dei parroci E considerando la presentazione lezione come eccezioni residuali (CF. can.523, CJC);
Visto il n 212 il direttorio visco, Apostolorum Successores (22 febbraio 2004), in cui si afferma che è affidata al disco la piena responsabilità per la scelta del presbitero più idonea per la nomina di un parroco, dopo aver svolto ” opportune indagini sulle esigenze particolari della parrocchia”;
Tenuto conto che in relazione agli atti amministrativi singolari, in modo particolare al privilegio, vanno considerati il can. 47 e, soprattutto, il can. 83 ~ 2 del codice di diritto canonico, in cui si pone tra le possibilità di cessazione di un privilegio anche la valutazione dell’autorità competente circa l’opportunità o meno di mantenerlo, in base alle circostanze del momento;
Considerate le circostanze notevolmente differenti, rispetto al tempo in cui il privilegio è stato concesso, in ragione della mutata sensibilità al livello di chiesa universale sul tema della nomina dei parroci, che hanno perciò prodotto già per altre parrocchie la rinuncia al diritto di patronato da parte delle Amministrazioni comunali di Ischia, Barano e Serrara Fontana;
Tenuto conto del fondato timore che la nomina a parroco possa essere percepita in alcuni membri del Popolo di Dio, sia live che presbiteri, come un diritto da acquistare anche con l’aiuto di Istituzioni civili, e non come un servizio da accogliere, in obbedienza al Vescovo, per il bene della Chiesa;
Consultata la congregazione per il clero, che ha manifestato il proprio parere con lettera Prot n 2017 2795, del 22 luglio 2017;
Consultato al consiglio presbiteriale che, legittimamente riunito in data 7 gennaio 2019, ha dato parere favorevole, in maniera quasi unanime;
Alla luce delle motivazioni in diritto e in fatto fin qui esposte, tutto ben considerato, con il presente
DECRETO
a. Cessato il suddetto privilegio del diritto di patronato, con annesso diritto di presentazione, per la parrocchia (di San Vito in Forio, di Santa Maria Maddalena Penitente in Casamicciola Termem, ndr)
b. In relazione a quel diritto, ogni Contributo economico e beneficio corrisposti dall’amministrazione comunale alla parrocchia;
c. Stabilisco di a partire dalla data odierna la nomina del parroco (di San Vito in Forio, di Santa Maria Maddalena Penitente in Casamicciola Termem, ndr ) per libero conferimento da parte del Vescovo diocesano ( ex can. 157 CJC);
d. Sì, inoltre, in considerazione della collaborazione sviluppatasi nel tempo tra il comune di (Forio o Casamicciola Terme) e la parrocchia (di San Vito in Forio, di Santa Maria Maddalena Penitente in Casamicciola Termem, ndr ) che, per il tempo di 30 anni, rinnovabili virgola si celebri:
Mensilmente una santa messa in onore del popolo di Casamicciola Terme;
Annualmente una santa messa in data da stabilire in suffragio degli amministratori comunali e benefattori della chiesa parrocchiale defunti;
Annualmente una santa messa in favore degli amministratori comunali Pro tempore
Se notificato agli avente interesse il presente decreto, avverso il quale è possibile presentare ricorso a norma dei cann. 1734-1737 del codice di diritto canonico.