Ischia continua a “fare giurisprudenza”. Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una agenzia di scommesse contro il Ministero dell’Interno con il quale chiedeva l’annullamento della nota emessa da Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia con sui era stata rigettata l’istanza di individuazione di un preposto all’attività di raccolta scommesse presso l’agenzia stessa.
Una sentenza che pone un punto fisso molto importante: non possono lavorare nel settore i soggetti che abbiano avuto condanne e non siano, quindi, incensurati.
“L’autorizzazione, infatti, svolge una funzione autonoma rispetto alla concessione (poiché diretta a verificare requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), e non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza”.
La “sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per violazione delle norme riguardanti gli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche in concorso, con relativo procedimento conclusosi con dichiarazione di non doversi procedere, in ordine al reato di cui all’art. 4, L. 13.12.89, n. 402 organizzazione di scommesse sportive svoltesi all’estero, è ritenuto supporto sufficiente a legittimare un decreto di diniego della nomina quale preposto”.