Secondo capitolo della guerra fra Evi e Cisi dinanzi ai giudici amministrativi, ovvero tra la società e il Consorzio che ne detiene l’80%del capitale. Evi aveva impugnato la delibera dell’Assemblea dei soci del C.I.S.I. del 5.7.2021, n. 8, «comunicata alla ricorrente con pec consegnata in data 9.5.2022, di approvazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023». La delibera contiene un emendamento che prevede: «i trasferimenti correnti iscritti in bilancio come conferimenti a carico dei Comuni consorziati, dovranno gravare sui costi del ciclo integrato delle acque». Il Tar aveva però giudicato irricevibile per tardività il ricorso, statuendo che per la conoscenza dell’atto non era necessaria una espressa notifica, ma era sufficiente la pubblicazione, dalla cui data era trascorso un ampio lasso di tempo, ben superiore ai 60 giorni previsti.
Contro tale sentenza l’Evi rappresentata da Mario Basentini, stavolta difesa dall’avv. Antonio Trani, si è appellata al Consiglio di Stato. La pronuncia del Tar è da annullare o riformare integralmente per tre motivi. L’avv. Trani rintuzza la tardività del ricorso evidenziando in primo luogo che «Evi è “soggetto contemplato nell’atto” impugnato sia dal punto di vista formale che sostanziale». Richiamando proprio l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui «la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente».
EVI SOGGETTO INTERESSATO
In questo caso «non può essere ignorato che Evi, oltre ad essere espressamente contemplata dall’atto è, in qualità di concessionaria unica e gestore della rete idrica del Cisi, il soggetto principalmente e direttamente inciso dal provvedimento impugnato. La delibera Cisi infatti, lungi dal limitarsi alla mera approvazione del proprio bilancio, costituisce nel caso di specie, per la sua innovatività, un provvedimento autoritativo emanato dal concedente che, nell’ambito della relazione esclusiva e diretta con il concessionario (Evi), suo principale interlocutore, detta a quest’ultimo una modifica radicale dei termini del servizio oggetto di convenzione. Modifica che determina a carico del concessionario intensi e pregnanti obblighi di fare (radicale ristrutturazione ed adeguamento del bilancio di previsione annuale e pluriennale, modifica delle tariffe agli utenti con relative modifiche della bollettazione ecc.)».
Di conseguenza «è evidente che una così diretta implicazione nell’atto impugnato – adottato tra l’altro illegittimamente al di fuori da qualsiasi schema di concertazione obbligatoria, espressamente prevista in convenzione – imponeva al Cisi la notifica diretta del provvedimento, non essendo sufficiente la mera pubblicazione. E non essendo – tra l’altro – immaginabile da parte dell’Evi che la mera approvazione di un bilancio da parte del concedente celasse in realtà – come si chiarirà infra – una radicale modifica del regolamento tariffario implicante urgenti e pregnanti obblighi direttamente a carico di essa concessionaria. Non può, pertanto, farsi decorrere il termine di impugnazione dalla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio».
Nel caso specifico «la deliberazione impugnata si dirige ad una platea non indeterminata di destinatari, e contempla come principale ed obbligato interlocutore il concessionario, cui imponeva tempestivi e pregnanti obblighi, fondamentali dal punto di vista della gestione operativa e finanziaria».
PROVVEDIMENTO DI NATURA REGOLAMENTARE
Il Tar ha sbagliato nel valutare la natura della delibera, ritenendola di «tipica competenza assembleare». Nell’appello si evidenzia che invece, quell’atto, «pur contenuto in un provvedimento di approvazione del bilancio, ha natura prettamente regolamentare, disponendo la modifica delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato: materia demandata alla legge ed ai provvedimenti dell’ARERA». Richiamando il Contratto di servizio e di concessione amministrativa del 2000 «a mente del quale il Cisi ha “l’obbligo di comunicare preventivamente al Gestore le modifiche ai regolamenti inerenti, direttamente o indirettamente, il servizio reso dal Gestore, acquisendone parere non vincolante”». Norma convenzionale che determina «l’obbligatorietà della notifica ad Evi di tale tipo di provvedimenti da parte di Cisi».
Ma non basta. La notifica è tanto più obbligatoria in quanto «il provvedimento amministrativo impugnato – di natura eminentemente regolamentare – è ingannevolmente ed inopinatamente “inserito” in una delibera di approvazione di bilancio, di cui travalica con tutta evidenza, schema legale, fini e confini; il provvedimento amministrativo impugnato è stato adottato in violazione del previo obbligo di concertazione espressamente previsto dall’art. 4 della convenzione di concessione del 16.6.00, e dunque oltre che in violazione di legge e con eccesso di potere, anche in violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione, per cui, una volta in più, esso deve ritenersi “inopinato” ed “inopinabile” e dunque abbisognevole di personale notificazione al destinatario».
SPESE ESTRANEE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Per ultimo, si ricorda che il Cisi non è il gestore del servizio idrico integrato, essendo stata la gestione affidata in concessione all’Evi appunto nel 2000. Ma le regole di tale concessione sono state violate: «Come dedotto in narrativa, con delibere in data 26.5.2021, n. 3, e di rettifica in data 7.6.2021, n. 5, il commissario liquidatore del Cisi approvava la proposta di bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023 alla quale era allegata la relazione favorevole del Responsabile finanziario che, per quanto qui di interesse, specificava che “dal lato delle entrate si è proceduto alla previsione di finanziamento di dette spese mediante iscrizioni di trasferimenti della stessa misura di quelli precedenti per quote a carico dei Comuni soci per l’importo complessivo di euro 200.000,00”. Si tratta dei trasferimenti dei Comuni al Cisi quale partecipazione degli stessi al Consorzio e ripartiti tra gli enti secondo quote interne. Essi non hanno quindi a che fare con i costi riconducibili alla gestione del servizio idrico integrato, anche perché, come detto, Cisi non è il gestore del servizio.
Con delibera in data 14.6.2021, n. 7, il Cisi nominava il nuovo liquidatore determinando così la implicita revoca dell’incarico al liquidatore precedente. Subito dopo veniva convocata la seduta del 5.7.2021 nella quale l’Assemblea dei soci del Cisi, con delibera n. 8, approvava il bilancio di previsione 2021 e quello pluriennale 2021/2023 – il cui schema era stato approvato dal precedente liquidatore – ma con un emendamento secondo cui “trasferimenti correnti iscritti in bilancio come conferimenti a carico dei Comuni consorziati, dovranno gravare sui costi del ciclo integrato delle acque”. In tal modo l’Assemblea dei soci del Cisi, composta dai Comuni dell’isola, di fatto ha stralciato i trasferimenti che i Comuni stessi versano al Consorzio per le spese di funzionamento dell’ente, per farli ricadere sulla tariffa del servizio idrico e, quindi, di fatto sulla gestione del servizio idrico di Evi».
L’appello richiama le regole dei rapporti interni, secondo cui «i Comuni concorrono alla gestione del Consorzio ed alle spese di mantenimento dello stesso, le quali restano però estranee alla gestione del servizio idrico e, quindi, alla tariffa e non possono essere da essa finanziate». E si specifica: «In altri termini, alla scelta del Cisi di rinunciare ad alcune entrate non può corrispondere un ribaltamento sulla tariffa del servizio idrico, per di più gestito da un terzo, ma semmai una riduzione della spesa».
IL POTERE DI DETERMINARE LE TARIFFE
Quella delibera del Cisi per l’avv. Trani inoltre è in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale: «La tariffa è determinata all’esito di un complesso procedimento che vede coinvolti il gestore (Evi), in Campania l’Ente Idrico Campania (EIC) e l’ARERA, e che tiene conto dei costi di servizio necessari al funzionamento del servizio. Nella tariffa confluiscono i costi sostenuti per la gestione del servizio idrico ma non quelle di funzionamento e mantenimento di enti diversi (quali il Cisi)». La direttiva 2000/60/CE prevede, infatti, che «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse». La norma nazionale stabilisce che «Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».
Le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, poi, sono definite dall’ARERA, che predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario. Componenti di costo del servizio che sono state individuate «in quelle strettamente funzionali alla gestione del servizio idrico». Invece quelle «oggetto dell’emendamento approvato sono pacificamente ad esse estranee. La tariffa approvata per il servizio idrico integrato di Ischia, e quella in corso di approvazione per il quadriennio 2020-2023, tiene naturalmente conto delle predette componenti di costo, ma non può accollarsi spese estranee al servizio».
La delibera dell’Assemblea dei soci del Cisi n. 8/2021 «contrasta quindi con le norme vigenti perché fa gravare sul ciclo integrato delle acque costi ad esso estraneo che, in ogni caso, le norme fin qui richiamate non contemplano tra quelli che concorrono alla tariffa. La delibera è pertanto in parte qua illegittima per i vizi dedotti in epigrafe, se non nulla per difetto assoluto di attribuzione, perché il Consorzio, attraverso una delibera dell’Assemblea dei soci ossia i Comuni non può stabilire quali sono i costi che gravano sul servizio idrico integrato in violazione delle norme vigenti fini qui richiamate, per di più facendo su di esso ricadere i trasferimenti che sono di competenza dei Comuni stessi per le spese di funzionamento del Consorzio». Il Cisi avrebbe dunque esercitato un potere riservato alla legge o ai provvedimenti dell’ARERA.
EVI A RISCHIO FALLIMENTO
Oltre a tali motivi di annullamento, ve ne sono di natura finanziaria e di responsabilità contabile: «Ed infatti Evi, in qualità di società di gestione del servizio idrico, in virtù del provvedimento del Cisi, sarebbe tenuta ad escutere in bolletta dall’utenza ed a versargli le somme per la gestione ed il funzionamento di detto Consorzio: attività precedentemente assolte utilizzando, come previsto dalla legge, i trasferimenti provenienti dai Comuni. Orbene,tale attività, poiché basata su un provvedimento illegittimo e costituente un indebito oggettivo, è passibile di impugnativa dinanzi al Giudice civile da parte di qualsiasi utente nel quinquennio dal pagamento di ogni bolletta. E’ evidente che Evi si troverebbe esposta: da una parte all’aver perso la disponibilità delle somme indebitamente riscosse in bolletta, perché già traslate al Cisi; dall’altra, in qualità di riscossore finale di tali somme, a fronteggiare con il proprio patrimonio le giuste richieste di rimborso da parte dell’utenza. Appare evidente che, in virtù dell’entità complessiva delle somme (e dei possibili aggravi per spese giudiziarie),Evi si troverebbe esposta al sicuro fallimento, tanto più rilevante se si considerano le implicazioni su un servizio, come quello dell’approvvigionamento idrico gestito da Evi, fondamentale per la comunità.La dinamica descritta a ben vedere appare rilevante anche sotto il profilo della responsabilità contabile: ragion per cui è assolutamente necessario che il provvedimento venga annullato e ripristinata la legalità, con ogni consequenziale statuizione».
DECISIONE IMMOTIVATA
Per ultimo vengono invocati i criteri di economicità, di efficacia, dì imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e i principi della collaborazione e della buona fede: «Nel rispetto dei predetti principi, e degli obblighi motivazionali, la delibera è illegittima perché non è dato comprendere l’iter logico giuridico che ha determinato l’approvazione dell’emendamento, visto nulla viene detto in delibera, né in allegato agli atti vi sono proposte o relazioni che facciano comprendere quali siano stati gli approfondimenti compiuti e le ragioni giuridiche che hanno portato alla sua approvazione. Ragioni che ancor di più avrebbero dovuto essere rappresentate visto che veniva modificato lo schema di bilancio già approvato dal precedente commissario liquidatore su parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario e del Collegio dei revisori. Né indicazioni ulteriori provengono da tali uffici ed organi, i cui pareri sono stati acquisiti repentinamente nel corso della stessa seduta, tanto che a fronte di articolate motivazioni a corredo dei precedenti pareri sull’approvazione degli schemi di bilancio (delibere 3 e 5 del 2021), nulla si dice riguardo l’approvazione dell’emendamento». La palla passa al Consiglio di Stato.