sabato, Settembre 7, 2024

Scontro sulle strade di Casamicciola. Sarno: “Si revochi l’ordinanza perché priva di motivazioni adeguate”. Il botta e risposta

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Tre Comune di Casamicciola e la Città Metropolitana di Napoli non corre buon sangue. Quasi come i rapporti tra Dionigi Gaudioso e Giosi Ferrandino. Il sindaco di Barano, consigliere metropolitano con delega alle strade, continua a fare da spettatore alle ingerenze del “suo” dirigente che, nello specifico, sembra non essere tanto aggiornato. Nel merito dell’ultimo “casus belli”, l’ordinanza di limitazione alla circolazione emessa dal Comandante Boccanfuso, è nato l’ultimo scontro istituzionale.

L’attacco di Sarno: “Ordinanza in contrasto con le norme vigenti e priva di motivazioni adeguate”.

Con riferimento all’Ordinanza in oggetto – scrive Sarno – si fa presente quanto segue: L’Ordinanza, di cui trattasi riguarda tratti di strada compresi nell’elenco delle strade di proprietà di questo Ente. Dove le Sp 123, Sp 506, Sp e Sp 428 sono ricadenti nel centro abitato del Comune Casamicciola Terme, mentre le Sp 143 e Sp 431 sono ricadenti solo parzialmente in c. ab.; tratto della ex statale 270 (con denominazione comunale di Corso Luigi Manzi) di proprietà della Regione Campania. Solo provvisoriamente in gestione Comune di Casamicciola dal km 26+300 al km 26+800, a causa di lavori eseguiti e collaudati nel 2000 e lavori tutt’ora in corso finanziati dal Commissario Delegato emergenza frana Ischia, non assentiti da questo Ente.

Relativamente alla regolamentazione dei limiti di velocità sulle strade provinciali – correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti – non risulta pervenuta la richiesta di parere di questo Ente proprietario – come richiamato anche nella ns precedente nota registro ufficiale. La regolamentazione dei limiti di massa e di peso sulle strade provinciali – correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti- rientra tra le competenze dell’Ente proprietario delle strade provinciali (e non del Comune). Relativamente al tratto della ex SS 270 per le strade di proprietà regionale, le competenze relative alle limitazioni di peso e altre regolamentazioni del traffico sono di competenza della Regione/Ente proprietario della strada. Le decisioni del Comune non possono essere applicate senza il consenso dell’Ente proprietario della strada. Per le modifiche apportate all’incrocio preesistente, tra l’Ex SS 270 – Isola Verde – / SP 506 Casamicciola – Piazza Bagni, dal Comune di Casamicciola Terme e finanziati dal Commissario Delegato OCDPC n. 948/2022, quest’ufficio ha già contestato i relativi lavori. Che la Ex SS 270 è una Strada extraurbana secondaria di rilevanza sovracomunale; pertanto, la presente viene trasmessa – per opportuna conoscenza – agli altri Comuni dell’isola. A tal riguardo si riporta stralcio della “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000) cap.2. “Poteri e responsabilità degli enti proprietari delle strade in materia di segnaletica – 2.1 Le competenze tecnico – amministrative – ove, tra l’altro, si legge:

Un particolare richiamo deve essere fatto, in questa sede, alle competenze per le strade non comunali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L’art. 7, comma 3 del Codice, conferisce in tal caso al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell’ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell’Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)];a titolo esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ….metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ….metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ….metri, transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ….tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ….tonnellate. Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza”.

Poi Sarno fa riferimento al Codice della Strada: “L’art. 7 del Codice della Strada permette l’adozione di provvedimenti limitativi della circolazione, ma tali provvedimenti devono rispettare il principio di proporzionalità e non devono imporre restrizioni non giustificate da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità delle strade, quindi, non è possibile per il Comune imporre tali limitazioni senza il coinvolgimento e l’approvazione dell’Ente proprietario della strada. Le limitazioni di peso imposte potrebbero avere impatti negativi significativi sulle attività commerciali e sui cittadini, che non sembrano essere stati adeguatamente considerati.

È necessario che le decisioni tengano conto delle ricadute economiche e sociali, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. sugli Enti Locali). Pertanto si chiede al Comune di Casamicciola Terme (NA) l’annullamento in autotutela dell’Ordinanza Dirigenziale n. 44 del 18/07/2024 “Istituzione divieto di circolazione autocarri per trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e 18,5 t e limite di velocità 30 km/h.” in quanto in contrasto con le norme vigenti e priva di motivazioni adeguate”.

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