Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Ischia, confermando la legittimità del diniego di accesso agli atti relativo a un’indagine su presunti abusi edilizi e un grave incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere edile.
La sentenza stabilisce che la documentazione richiesta è coperta dal segreto investigativo, poiché rientra in un’indagine ancora in corso da parte della Procura della Repubblica di Napoli e della polizia giudiziaria.
Il contenzioso ha preso le mosse il 17 giugno 2024, quando il ricorrente, proprietario di un appartamento all’interno di un condominio di Ischia, ha chiesto al Comune di ottenere copia della relazione tecnica redatta in seguito al sequestro della rampa di accesso all’edificio, avvenuto il 18 maggio.
Il sequestro era stato disposto a seguito di un intervento congiunto della Polizia Locale e del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ischia, nell’ambito di controlli su presunte irregolarità edilizie. Due giorni dopo, il 20 maggio, i tecnici comunali avevano effettuato un sopralluogo insieme alle forze dell’ordine, redigendo una relazione tecnica sugli accertamenti svolti.
Il richiedente sosteneva di avere un interesse legittimo a visionare tale documento, indipendentemente da eventuali indagini penali, per tutelare la propria posizione giuridica nelle sedi opportune. Tuttavia, il 20 giugno 2024, il Comune di Ischia ha respinto la richiesta, motivando il diniego con la sussistenza del segreto investigativo, ai sensi dell’art. 329 del codice di procedura penale.
Natura riservata
A seguito del rifiuto, il cittadino ha deciso di presentare ricorso al Tar, sostenendo che la relazione tecnica comunale non fosse formalmente un atto di polizia giudiziaria e, quindi, non dovesse essere coperta da segreto istruttorio.
Il ricorrente ha evidenziato che il documento non era stato sequestrato e che la sua natura era amministrativa, in quanto redatto da tecnici comunali e finalizzato alla tutela del territorio e alla repressione degli abusi edilizi.
Di contro, il Comune d’Ischia, costituitosi in giudizio, ha ribadito la natura riservata della relazione, precisando che il sopralluogo era stato effettuato su richiesta esplicita dei Carabinieri nell’ambito di un’indagine per un grave infortunio sul lavoro avvenuto nello stesso cantiere.
Il grave incidente e le indagini penali in corso
Durante il procedimento, il Comune ha depositato una nota ufficiale della Stazione Carabinieri di Ischia, datata 20 novembre 2024, in cui venivano forniti dettagli sull’inchiesta in corso.
Nel documento si riferisce che il 18 maggio 2024, nel cantiere oggetto del sequestro, si era verificato un grave incidente sul lavoro, che aveva causato l’amputazione di un arto inferiore a un operaio. A seguito dell’incidente, erano stati avviati più procedimenti penali, sia per accertare le responsabilità dell’accaduto, sia per verificare la regolarità edilizia del cantiere.
I Carabinieri avevano agito autonomamente (“motu proprio”) ai sensi del codice di procedura penale, disponendo un sopralluogo tecnico per verificare eventuali violazioni. Nell’ambito di tali accertamenti, era stato chiesto il supporto dell’Ufficio tecnico comunale, il quale aveva collaborato con la polizia giudiziaria redigendo la relazione contestata.
Divieto di divulgazione
Sulla base di queste evidenze, il Tar ha stabilito che la relazione richiesta è parte integrante dell’indagine penale e, pertanto, non può essere divulgata fino alla chiusura delle indagini preliminari.
Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, i giudici infatti hanno respinto il ricorso, confermando che il documento richiesto è coperto dal segreto investigativo ai sensi dell’art. 329 del codice di procedura penale.
Nella sentenza, i giudici hanno sottolineato che il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere limitato nei casi in cui vi sia un divieto di divulgazione previsto dalla legge (art. 24, comma 1, legge 241/1990). Gli atti di indagine della polizia giudiziaria e le relazioni redatte su loro richiesta sono coperti dal segreto istruttorio fino alla conclusione delle indagini preliminari.
La relazione tecnica comunale è stata redatta su espressa richiesta dei Carabinieri, nell’ambito di un’inchiesta per abusi edilizi e infortuni sul lavoro, e rientra tra gli atti riservati fino alla chiusura delle indagini. L’accesso agli atti di indagine infatti è possibile solo dopo la chiusura delle indagini preliminari e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il Tar ha quindi confermato che il Comune d’Ischia ha agito correttamente, respingendo la richiesta di accesso agli atti in linea con le disposizioni di legge.
Rispetto della legge
Con questa pronuncia, il Tar ha voluto ribadire un principio chiave: gli atti amministrativi che vengono redatti su richiesta della polizia giudiziaria, nell’ambito di un’indagine penale in corso, non sono accessibili al pubblico fino alla conclusione delle indagini.
Per il ricorrente, la sentenza significa che non potrà ottenere la relazione tecnica fino a quando il procedimento penale non sarà chiuso. Tuttavia, una volta concluse le indagini, potrà eventualmente presentare una nuova richiesta di accesso ai documenti.
Dal punto di vista amministrativo, la decisione rafforza la posizione del Comune di Ischia, che in questo caso ha operato nel rispetto delle normative in materia di segreto investigativo e accesso agli atti.
Questa vicenda mette in luce il delicato rapporto tra il diritto all’accesso agli atti amministrativi e la necessità di proteggere le indagini in corso.
Se da un lato la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale, dall’altro la tutela della riservatezza nei procedimenti penali è indispensabile per garantire il corretto svolgimento della giustizia.
La sentenza del Tar sottolinea che gli atti legati a indagini penali non possono essere divulgati fino alla loro conclusione, per evitare interferenze che potrebbero compromettere l’accertamento della verità.
Il caso di Ischia dimostra come l’accesso agli atti non sia un diritto assoluto, ma debba essere bilanciato con le esigenze della giustizia e della sicurezza pubblica.