domenica, Dicembre 22, 2024

Siena, l’ordinanza del Tar che sospende l’ordinanza del comune di Ischia

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I magistrati Santino Scudeller (Presidente), Rocco Vampa (Primo Referendario, Estensore) e Mara Spatuzzi (Primo Referendario) del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, hanno emesso l’ordinanza che sospende l’efficacia dell’ordinanza dei demolizione del comune di Ischia emessa per gli abusi realizzati nel costruendo parcheggio della Siena all’ingresso di Ischia Ponte.

Il tribunale di Napoli ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso proposto da Turistica Villa Miramare S.p.A., contro il Comune di Ischia e con l’intervento ad opponendum del Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
La Turistica Villa Miramare aveva chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 31 del 7 marzo 2023, notificata in pari data, a firma del Responsabile del SUE del Comune di Ischia, recante la ingiunzione a demolire opere asseritamente realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 38 del 26.11.2010 e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresa la relazione di accertamento tecnico del 6 marzo 2023 prot. n. 9953 a firma dello stesso responsabile del SUE del Comune di Ischia.

Il 7 luglio, nella camera di consiglio i magistrati del tribunale amministrativo hanno preso atto, oltre che di qualche articolo del Dispari circa l’azione di una delle parti, il ricorso, i relativi allegati, l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia e la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Il Tribunale, ritenuto – nelle more della compiuta percezione dei complessi profili fattuali e giuridici che connotano la controversia de qua agitur a cui può pervenirsi in sede di trattazione del merito – di assegnare preminenza, tra i contrapposti interessi, a quello di cui è titolare la società ricorrente, tenuto conto: della peculiare intensità del nocumento patrimoniale lamentato, oltre che del vulnus che in re ipsa si riconnette alla ingiunzione a demolire e alle perniciose conseguenze, segnatamente quelle di ablazione reale, immancabilmente discendenti dalla sua inosservanza nel termine assegnato;

dell’inerte contegno che per un lungo spatium temporis è stato quodammodo serbato dal Comune, a fronte di una serie di varianti, nel corso degli anni segnalate dalla ricorrente (DIA e SCIA), la cui afferenza alle opere contestate –in pretesa difformità dal primigenio permesso e dalle autorizzazioni paesaggistiche- e la cui incidenza sul thema decidendum che ne occupa, pure costituisce oggetto dei munera delibativi connotanti la trattazione nel merito del gravame.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la efficacia della gravata ingiunzione a demolire. Fissa per la trattazione del merito del gravame la udienza pubblica del 6 dicembre 2023.

3 COMMENTS

  1. Bravo chi ha capito qualcosa..!!!!Ma e ‘ possibile scrivere un articolo di interesse pubblico in maniera così contorto..????

  2. te lo spiego subito…..se ne riparla a dicembre..al momento tutto così…poi che fanno gli articoli copia e incolla è n altro discorso

  3. anche il TAR si prende il tempo, un parcheggio che compie tra breve 11 anni. Questa è la Magistratura Italiana, decisioni a lunga scadenza, forse aspettando il Miglior offerente a Mazzette

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